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DOMANDA: Eโ€™ fondata la richiesta di risarcimento dei danni da caduta rovinosa a causa di un avvallamento ben visibile in una zona centrale della cittร  dovuto alla non perfetta manutenzione ad opera del Comune ?

RISPOSTA:

Con ordinanza n. 6554 del 10 marzo 2021 la Corte di Cassazione ha rammentato che,ย in tema di responsabilitร  civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietร  espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto piรน la situazione di possibile danno รจ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piรน incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolaritร  causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Nel caso specifico, ha ritenuto che la causa del sinistro era da ricondurre al caso fortuito consistente nel comportamento imprudente del soggetto passivo, idoneo ad interrompere il nesso di causalitร  tra la cosa e l’evento dannoso. Infatti, risultava che la presenza dell’avvallamento pericoloso era ben visibile in considerazione sia dell’ora diurna in cui la caduta era avvenuta, sia delle caratteristiche intrinseche dello stesso (dalle fotografie prodotte e dalle prove testimoniali emergeva che, nonostante la presenza dei sampietrini, l’avvallamento era distinguibile senza problemi, avendo una profonditร  di circa 10 cm distribuita su di un piano di calpestio pari a circa cm 50 per cm. 150, per cui anche dall’alto della scalinata la caduta sarebbe stata evitabile ove la danneggiata non avesse tenuto un comportamento imprudente).