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Domanda: In materia di appalti pubblici, la presentazione di una istanza di accesso agli atti della gara da parte di un concorrente determina un differimento del termine di impugnazione del ricorso previsto dallβart. 120 del codice del processo amministrativo ?
RISPOSTA:Β Con sentenza n. 359 del 22 febbraio 2021 il T.A.R. Calabria ha richiamato lβindirizzo espresso dallβAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 12 del 2 luglio 2020 secondo cui:Β 1) sono idonee a far decorrere il termine breve di 30 giorni per l’impugnazione dell’atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicitΓ individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti, purchΓ© gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati; 2) la proposizione dell’istanza di accesso agli atti di gara comporta la “dilazione temporale” per la proposizione del ricorso quando i motivi conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l’offerta dell’aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; 3) qualora l’Amministrazione aggiudicatrice rifiuti l’accesso o impedisca con comportamenti dilatori l’immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l’impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l’interessato li abbia conosciuti; 4) pur a fronte della mancata riproposizione di un termine per esercitare il diritto di accesso nelle procedure di gara previsto nel previgente codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) allβart. 79 comma 5Β quaterΒ in 10 giorni, lβindividuazione delΒ dies a quoΒ per lβimpugnazione continua a dipendere non solo dal rispetto delle disposizioni sulle formalitΓ inerenti alla ‘informazione’ e alla ‘pubblicazione’ degli atti, ma ancheΒ dalle iniziative dell’impresa che effettui l’accesso informale con una ‘richiesta scritta’; 5) a tal fine, il Consiglio di Stato (sentenza n. 12/2020; punti 19, 22 e 27) ha ricavato il termine entro il quale lβimpresa Γ¨ tenuta proporre istanza di accesso – in quanto incidente sul termine di decadenza dellβart. 120 c.p.a. – in quello di 15 giorni, analogicamente estendendo il termine previsto dall’art. 76, comma 2, del nuovo codice degli appalti per la comunicazione delle ragioni dellβaggiudicazione su istanza dellβinteressato. Infatti, tale limite temporale, pur a fronte dellβabrogazione dellβart. 79 comma 5Β quaterΒ del D.Lgs. n. 163/2006, risulta imprescindibile per evitare che il termine di impugnazione sia rimesso alle iniziative di ostensione (consapevoli o meno) dellβoperatore economico con inaccettabili conseguenze di incertezza sulla stabilitΓ degli atti della procedura di evidenza pubblica e di conseguenza sui tempi del contratto.
Applicando tali princΓ¬pi, il Tribunale ha preso atto che la richiesta di accesso era stata avanzata oltre il termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione dellβaggiudicazione e, pertanto, non consentiva il differimento del termine di proposizione del ricorso, con conseguente improcedibilitΓ del medesimo.