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Domanda: In materia di appalti pubblici, lโ€™autoproduzione attraverso societร  โ€œin houseโ€ ed il ricorso al mercato attraverso lโ€™aggiudicazione allโ€™esito di una procedura di evidenza pubblica costituiscono modelli alternativi ed equiparati ?

Risposta: Come rilevato dal T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia (sentenza n. 281 del 23 marzo 2021), risulta oramai superato lโ€™orientamento tradizionale secondo cui lโ€™autoproduzione attraverso societร  โ€œin houseโ€, da un lato, e il ricorso al mercato attraverso lโ€™aggiudicazione allโ€™esito di una procedura di evidenza pubblica, dallโ€™altro lato, rappresenterebbero due modelli alternativi di svolgimento del servizio, perfettamente equiparati.

Infatti, il D.Lgs. n. 50/2016 colloca senzโ€™altro gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto, consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonchรฉ imponendo comunque allโ€™amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettivitร  connessi a tale forma di affidamento (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza n. 138/2019).

Tale preferenza riservata allโ€™evidenza pubblica, peraltro, รจ stata ritenuta non contrastare nรฉ con il diritto dellโ€™Unione europea, nรฉ con la Carta costituzionale. Invero, la Corte di Giustizia ha chiarito che, come il diritto dellโ€™Unione Europea non obbliga gli Stati membri a esternalizzare la prestazione dei servizi, cosรฌ non li obbliga a ricorrere sempre e comunque allโ€™autoproduzione, ben potendo questa essere subordinata dal legislatore nazionale a una serie di ulteriori condizioni (v. ordinanza 6.2.2020 nelle cause riunite C-89/19, C-90/19 e C-91/19). Al contempo, la Corte costituzionale, nellโ€™affermare lโ€™infondatezza delle questioni di legittimitร  costituzionale dellโ€™articolo 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 in relazione allโ€™articolo 76 Cost. e allโ€™articolo 1, comma 1, lettere a) ed eee), L. n. 11/2016, ha osservato che detta disposizione ยซรจ espressione di una linea restrittiva del ricorso allโ€™affidamento diretto che รจ costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e che costituisce la risposta allโ€™abuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e localiยป e che essa ยซrisponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenzaยป (v. sentenza n. 100/2020).

In applicazione di tali principi, il T.A.R. ha concluso che, qualora lโ€™amministrazione opti per lโ€™affidamento in house, si impone un obbligo motivazionale rafforzato, dovendo dimostrare che il mercato non avrebbe consentito di ottenere le prestazioni oggetto del servizio in questione, se non a migliori condizioni contrattuali, quanto meno alle medesime.