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Domanda: In materia di appalti pubblici, lโautoproduzione attraverso societร โin houseโ ed il ricorso al mercato attraverso lโaggiudicazione allโesito di una procedura di evidenza pubblica costituiscono modelli alternativi ed equiparati ?
Risposta: Come rilevato dal T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia (sentenza n. 281 del 23 marzo 2021), risulta oramai superato lโorientamento tradizionale secondo cui lโautoproduzione attraverso societร โin houseโ, da un lato, e il ricorso al mercato attraverso lโaggiudicazione allโesito di una procedura di evidenza pubblica, dallโaltro lato, rappresenterebbero due modelli alternativi di svolgimento del servizio, perfettamente equiparati.
Infatti, il D.Lgs. n. 50/2016 colloca senzโaltro gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto, consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonchรฉ imponendo comunque allโamministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettivitร connessi a tale forma di affidamento (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza n. 138/2019).
Tale preferenza riservata allโevidenza pubblica, peraltro, รจ stata ritenuta non contrastare nรฉ con il diritto dellโUnione europea, nรฉ con la Carta costituzionale. Invero, la Corte di Giustizia ha chiarito che, come il diritto dellโUnione Europea non obbliga gli Stati membri a esternalizzare la prestazione dei servizi, cosรฌ non li obbliga a ricorrere sempre e comunque allโautoproduzione, ben potendo questa essere subordinata dal legislatore nazionale a una serie di ulteriori condizioni (v. ordinanza 6.2.2020 nelle cause riunite C-89/19, C-90/19 e C-91/19). Al contempo, la Corte costituzionale, nellโaffermare lโinfondatezza delle questioni di legittimitร costituzionale dellโarticolo 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 in relazione allโarticolo 76 Cost. e allโarticolo 1, comma 1, lettere a) ed eee), L. n. 11/2016, ha osservato che detta disposizione ยซรจ espressione di una linea restrittiva del ricorso allโaffidamento diretto che รจ costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e che costituisce la risposta allโabuso di tale istituto da parte delle amministrazioni nazionali e localiยป e che essa ยซrisponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenzaยป (v. sentenza n. 100/2020).
In applicazione di tali principi, il T.A.R. ha concluso che, qualora lโamministrazione opti per lโaffidamento in house, si impone un obbligo motivazionale rafforzato, dovendo dimostrare che il mercato non avrebbe consentito di ottenere le prestazioni oggetto del servizio in questione, se non a migliori condizioni contrattuali, quanto meno alle medesime.