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La sospensione dei sanitari che non si vaccinano costituisce un ragionevole bilanciamento dei diritti (fondamentali) in gioco

a cura di:Dott. Luca Cestaro

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T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Sent. n. 261 del 10.9.2021

1 – L’art. 4 del D.L. 44/2021 regola gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario. Il co. 6, in particolare, dispone cheΒ β€œdecorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale …., l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autoritΓ  competenti, ne dΓ  immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Innanzi al T.A.R. friulano Γ¨ appunto impugnato un provvedimento di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e di conseguente sospensione dell’attivitΓ  medica (almeno di quella che comporta contatti interpersonali).

2 – Numerose le affermazioni di interesse operate dal T.A.R.

In primo luogo, si afferma la giurisdizione del giudice amministrativo. Sebbene il potere sia vincolato, infatti, da un lato, sono presenti profili di discrezionalitΓ  tecnica (per il potere dell’amministrazione di valutare la rilevanza delle β€œspecifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale” ai fini dell’omissione o del differimento della vaccinazione, ai sensi dell’art. 4, comma 2) e, dall’altro, la finalitΓ  perseguita dalla norma primaria Γ¨ quella di tutelare in via diretta l’interesse pubblico cosΓ¬ che la tutela del privato avviene solo in via mediata; tanto impone di qualificare la relativa posizione soggettiva come interesse legittimo (il T.A.R. cita la nota Ad. Plen. n. 8/2007).

3 – Il Collegio, quindi, rifacendosi alle evidenze scientifiche ufficiali contesta le affermazioni secondo cui i vaccini sarebbero inefficaci e afferma che, quand’anche prevenissero solo la malattia e non il contagio, sussisterebbe un rilevante interesse pubblico in tal senso. Difatti, β€œl’interesse a prevenire lo sviluppo della malattia da Covid-19 in capo agli operatori sanitari, nel contesto dell’emergenza pandemica, assume un’indubbia valenza pubblicistica, giacchΓ© garantisce la continuitΓ  delle loro prestazioni professionali e, quindi, l’efficienza del servizio fondamentale cui presiedono. Sotto altro profilo, Γ¨ di valenza pubblicistica anche l’interesse a mitigare l’impatto sul SSN – in termini, soprattutto, di ricoveri e occupazione delle terapie intensive – che potrebbe comportare l’incontrollata diffusione della malattia da Covid-19 in capo a soggetti naturalmente esposti, in misura maggiore rispetto alla media, al rischio di contagio e che costituiscono un insieme numericamente considerevole della popolazione nazionale”.

Di interesse Γ¨ anche la qualificazione dei vaccini che – pur dotati di un’autorizzazione condizionata dell’EMA – non sono farmaci β€œsperimentali”, ma adeguatamente β€˜sperimentati’ poichΓ© preceduti dalle previste fasi di sperimentazione effettuata su un campione iniziale pari a circa il decuplo di quanto avviene per gli altri vaccini. Il T.A.R. sottolinea, in merito, come gli eventi avversi corrispondano a un criterio di normalitΓ  statistica.

4 – Il Tribunale amministrativo, poi, chiarisce come la sospensione del diritto al lavoro costituisca il frutto di una ragionevole attivitΓ  di bilanciamento e sia conforme al principio di proporzionalitΓ .

Il T.A.R. rileva come β€œgli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario” entrino quotidianamente in relazione con una collettivitΓ  indifferenziata, composta anche di individui fragili o in gravi condizioni di salute, che non puΓ² scegliere di sottrarsi al contatto, nΓ© di informarsi sullo stato di salute dei sanitari e sulla loro sottoposizione alla profilassi vaccinale.

E allora,la tutela dellaβ€œsalute collettiva”, giustificaβ€œla temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all’obbligo vaccinale: ogni libertΓ  individuale trova infatti un limite nell’adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunitΓ  cui appartiene (art. 2 della Cost.)”.

Quanto al rispetto del principio di proporzionalitΓ , il Tribunale evidenzia che l’art. 4 del d.l. 44 del 2021 β€œprevede comunque un meccanismo di esenzione dall’obbligo vaccinale, per i casi diΒ accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, e che la sospensione, anche nelle ipotesi di permanente e ingiustificato inadempimento, ha natura temporanea, estendendosiΒ fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”. Quindi, se l’operatore sanitario non puΓ² sottoporsi al vaccino le conseguenze sul suo diritto al lavoro sono limitate.

5 – Infine, l’imposizione dell’obbligo vaccinale non Γ¨ incompatibile con l’art. 32 Cost. ricorrendo le tre condizioni richieste dalla Corte costituzionalea tal fine (Sent. n. 5/2018) ossia: a) il trattamento Γ¨ diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi Γ¨ assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) esso non incide negativamente sullo stato di salute di colui che Γ¨ obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; c) nell’ipotesi di danno ulteriore, Γ¨ prevista comunque la corresponsione di una equa indennitΓ  in favore del danneggiato, e ciΓ² a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).