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La sospensione dei sanitari che non si vaccinano costituisce un ragionevole bilanciamento dei diritti (fondamentali) in gioco
a cura di:Dott. Luca Cestaro
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T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Sent. n. 261 del 10.9.2021
1 – Lβart. 4 del D.L. 44/2021 regola gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario. Il co. 6, in particolare, dispone cheΒ βdecorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale β¦., l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autoritΓ competenti, ne dΓ immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2β.
Innanzi al T.A.R. friulano Γ¨ appunto impugnato un provvedimento di accertamento dellβinosservanza dellβobbligo vaccinale e di conseguente sospensione dellβattivitΓ medica (almeno di quella che comporta contatti interpersonali).
2 β Numerose le affermazioni di interesse operate dal T.A.R.
In primo luogo, si afferma la giurisdizione del giudice amministrativo. Sebbene il potere sia vincolato, infatti, da un lato, sono presenti profili di discrezionalitΓ tecnica (per il potere dellβamministrazione di valutare la rilevanza delle βspecifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generaleβ ai fini dellβomissione o del differimento della vaccinazione, ai sensi dellβart. 4, comma 2) e, dallβaltro, la finalitΓ perseguita dalla norma primaria Γ¨ quella di tutelare in via diretta lβinteresse pubblico cosΓ¬ che la tutela del privato avviene solo in via mediata; tanto impone di qualificare la relativa posizione soggettiva come interesse legittimo (il T.A.R. cita la nota Ad. Plen. n. 8/2007).
3 β Il Collegio, quindi, rifacendosi alle evidenze scientifiche ufficiali contesta le affermazioni secondo cui i vaccini sarebbero inefficaci e afferma che, quandβanche prevenissero solo la malattia e non il contagio, sussisterebbe un rilevante interesse pubblico in tal senso. Difatti, βlβinteresse a prevenire lo sviluppo della malattia da Covid-19 in capo agli operatori sanitari, nel contesto dellβemergenza pandemica, assume unβindubbia valenza pubblicistica, giacchΓ© garantisce la continuitΓ delle loro prestazioni professionali e, quindi, lβefficienza del servizio fondamentale cui presiedono. Sotto altro profilo, Γ¨ di valenza pubblicistica anche lβinteresse a mitigare lβimpatto sul SSN β in termini, soprattutto, di ricoveri e occupazione delle terapie intensive β che potrebbe comportare lβincontrollata diffusione della malattia da Covid-19 in capo a soggetti naturalmente esposti, in misura maggiore rispetto alla media, al rischio di contagio e che costituiscono un insieme numericamente considerevole della popolazione nazionaleβ.
Di interesse Γ¨ anche la qualificazione dei vaccini che β pur dotati di unβautorizzazione condizionata dellβEMA β non sono farmaci βsperimentaliβ, ma adeguatamente βsperimentatiβ poichΓ© preceduti dalle previste fasi di sperimentazione effettuata su un campione iniziale pari a circa il decuplo di quanto avviene per gli altri vaccini. Il T.A.R. sottolinea, in merito, come gli eventi avversi corrispondano a un criterio di normalitΓ statistica.
4 β Il Tribunale amministrativo, poi, chiarisce come la sospensione del diritto al lavoro costituisca il frutto di una ragionevole attivitΓ di bilanciamento e sia conforme al principio di proporzionalitΓ .
Il T.A.R. rileva come βgli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitarioβΒ entrino quotidianamente in relazione con una collettivitΓ indifferenziata, composta anche di individui fragili o in gravi condizioni di salute, che non puΓ² scegliere di sottrarsi al contatto, nΓ© di informarsi sullo stato di salute dei sanitari e sulla loro sottoposizione alla profilassi vaccinale.
E allora,la tutela dellaβsalute collettivaβ, giustificaβla temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare allβobbligo vaccinale: ogni libertΓ individuale trova infatti un limite nellβadempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunitΓ cui appartiene (art. 2 della Cost.)β.
Quanto al rispetto del principio di proporzionalitΓ , il Tribunale evidenzia che lβart. 4 del d.l. 44 del 2021 βprevede comunque un meccanismo di esenzione dallβobbligo vaccinale, per i casi diΒ accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, e che la sospensione, anche nelle ipotesi di permanente e ingiustificato inadempimento, ha natura temporanea, estendendosiΒ fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021β. Quindi, se lβoperatore sanitario non puΓ² sottoporsi al vaccino le conseguenze sul suo diritto al lavoro sono limitate.
5 β Infine, lβimposizione dellβobbligo vaccinale non Γ¨ incompatibile con lβart. 32 Cost. ricorrendo le tre condizioni richieste dalla Corte costituzionalea tal fine (Sent. n. 5/2018) ossia: a) il trattamento Γ¨ diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi Γ¨ assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) esso non incide negativamente sullo stato di salute di colui che Γ¨ obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; c) nell’ipotesi di danno ulteriore, Γ¨ prevista comunque la corresponsione di una equa indennitΓ in favore del danneggiato, e ciΓ² a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).