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La sospensione dei sanitari che non si vaccinano costituisce un ragionevole bilanciamento dei diritti (fondamentali) in gioco

a cura di:Dott. Luca Cestaro

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T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Sent. n. 261 del 10.9.2021

1 – Lโ€™art. 4 del D.L. 44/2021 regola gli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario. Il co. 6, in particolare, dispone cheย โ€œdecorsi i termini per l’attestazione dell’adempimento dell’obbligo vaccinale โ€ฆ., l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autoritร  competenti, ne dร  immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2โ€.

Innanzi al T.A.R. friulano รจ appunto impugnato un provvedimento di accertamento dellโ€™inosservanza dellโ€™obbligo vaccinale e di conseguente sospensione dellโ€™attivitร  medica (almeno di quella che comporta contatti interpersonali).

2 โ€“ Numerose le affermazioni di interesse operate dal T.A.R.

In primo luogo, si afferma la giurisdizione del giudice amministrativo. Sebbene il potere sia vincolato, infatti, da un lato, sono presenti profili di discrezionalitร  tecnica (per il potere dellโ€™amministrazione di valutare la rilevanza delle โ€œspecifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generaleโ€ ai fini dellโ€™omissione o del differimento della vaccinazione, ai sensi dellโ€™art. 4, comma 2) e, dallโ€™altro, la finalitร  perseguita dalla norma primaria รจ quella di tutelare in via diretta lโ€™interesse pubblico cosรฌ che la tutela del privato avviene solo in via mediata; tanto impone di qualificare la relativa posizione soggettiva come interesse legittimo (il T.A.R. cita la nota Ad. Plen. n. 8/2007).

3 โ€“ Il Collegio, quindi, rifacendosi alle evidenze scientifiche ufficiali contesta le affermazioni secondo cui i vaccini sarebbero inefficaci e afferma che, quandโ€™anche prevenissero solo la malattia e non il contagio, sussisterebbe un rilevante interesse pubblico in tal senso. Difatti, โ€œlโ€™interesse a prevenire lo sviluppo della malattia da Covid-19 in capo agli operatori sanitari, nel contesto dellโ€™emergenza pandemica, assume unโ€™indubbia valenza pubblicistica, giacchรฉ garantisce la continuitร  delle loro prestazioni professionali e, quindi, lโ€™efficienza del servizio fondamentale cui presiedono. Sotto altro profilo, รจ di valenza pubblicistica anche lโ€™interesse a mitigare lโ€™impatto sul SSN โ€“ in termini, soprattutto, di ricoveri e occupazione delle terapie intensive โ€“ che potrebbe comportare lโ€™incontrollata diffusione della malattia da Covid-19 in capo a soggetti naturalmente esposti, in misura maggiore rispetto alla media, al rischio di contagio e che costituiscono un insieme numericamente considerevole della popolazione nazionaleโ€.

Di interesse รจ anche la qualificazione dei vaccini che โ€“ pur dotati di unโ€™autorizzazione condizionata dellโ€™EMA โ€“ non sono farmaci โ€œsperimentaliโ€, ma adeguatamente โ€˜sperimentatiโ€™ poichรฉ preceduti dalle previste fasi di sperimentazione effettuata su un campione iniziale pari a circa il decuplo di quanto avviene per gli altri vaccini. Il T.A.R. sottolinea, in merito, come gli eventi avversi corrispondano a un criterio di normalitร  statistica.

4 โ€“ Il Tribunale amministrativo, poi, chiarisce come la sospensione del diritto al lavoro costituisca il frutto di una ragionevole attivitร  di bilanciamento e sia conforme al principio di proporzionalitร .

Il T.A.R. rileva come โ€œgli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitarioโ€ย entrino quotidianamente in relazione con una collettivitร  indifferenziata, composta anche di individui fragili o in gravi condizioni di salute, che non puรฒ scegliere di sottrarsi al contatto, nรฉ di informarsi sullo stato di salute dei sanitari e sulla loro sottoposizione alla profilassi vaccinale.

E allora,la tutela dellaโ€œsalute collettivaโ€, giustificaโ€œla temporanea compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare allโ€™obbligo vaccinale: ogni libertร  individuale trova infatti un limite nellโ€™adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunitร  cui appartiene (art. 2 della Cost.)โ€.

Quanto al rispetto del principio di proporzionalitร , il Tribunale evidenzia che lโ€™art. 4 del d.l. 44 del 2021 โ€œprevede comunque un meccanismo di esenzione dallโ€™obbligo vaccinale, per i casi diย accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, e che la sospensione, anche nelle ipotesi di permanente e ingiustificato inadempimento, ha natura temporanea, estendendosiย fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021โ€. Quindi, se lโ€™operatore sanitario non puรฒ sottoporsi al vaccino le conseguenze sul suo diritto al lavoro sono limitate.

5 โ€“ Infine, lโ€™imposizione dellโ€™obbligo vaccinale non รจ incompatibile con lโ€™art. 32 Cost. ricorrendo le tre condizioni richieste dalla Corte costituzionalea tal fine (Sent. n. 5/2018) ossia: a) il trattamento รจ diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi รจ assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; b) esso non incide negativamente sullo stato di salute di colui che รจ obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; c) nell’ipotesi di danno ulteriore, รจ prevista comunque la corresponsione di una equa indennitร  in favore del danneggiato, e ciรฒ a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990).