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Garanzie concesse dallo Stato o poste a carico dellโ€™Erario in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti

A cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#garanziepersonali#fideiussione#escussioneaprimarichiesta#art.2l.177/1989#art.1936c.c.

Corte di Cassazione, sez III civile, Sentenza n. 22157 del 03/08/2021

La sentenza in commento offre degli ottimi spunti di riflessione circa lโ€™ammissibilitร  di unโ€™escussione a prima richiesta, in assenza di unโ€™espressa ed univoca disposizione di legge, nellโ€™ipotesi in cui il garante sia rappresentato da un ente pubblico.

La fattispecie in esame riguarda le garanzie concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici e segnatamente quella contemplata allโ€™articolo 2, primo comma, secondo periodo, della legge n.177/1989: โ€œPer le imprese di cui all’articolo 9, comma 6, ed all’articolo11, comma 2, dellaย  leggeย  25ย  febbraioย  1987,ย  n.ย  67, le garanzierelative ai mutui agevolati per l’estinzione dei debiti emergenti dalbilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvatoย  eย  depositato,disciplinate dall’articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sonoestese all’intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di creditoย  indicatiย  dallaย  legge alle imprese sopra richiamateโ€

Contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Cassazione chiarisce che tale forma di garanzia non possa qualificarsi, in assenza di elementi univoci, a prima richiesta. La Suprema Corte specificache diversamente dai rapporti tra privati, in cui la garanzia a prima richiesta puรฒ essere desunta dal contenuto concreto dei patti intercorsi, nei rapporti istituiti in via diretta ed immediata dalla legge, essa deve potersi dedurre con chiara immediatezza dalla normativa, attesa lโ€™indiscutibile onerositร  per il garante di tale qualificazione.

Pertanto, in difetto di tale possibilitร , i rapporti dovranno essere regolati dai principi generali e dalle regole inerentilafigura negoziale tipica di riferimento (fideiussione). Infatti, โ€œla qualificazione di primarietร  della garanzia non implica in modo automatico la parificazione del garante al debitore, poichรฉ l’uno assume un’obbligazione che resta pur sempre accessoria rispetto a quella dell’altro; [โ€ฆ]la solidarietร  non esclude, come appunto accade nell’archetipo dei contratti di garanzia e cioรจ nella fideiussione, un onere di tempestiva attivazione del creditore, ai sensi dell’art. 1957 c.c.

Dunque, la Corte di Cassazione chiarisce che โ€œ risponde[โ€ฆ] ad un corretto e generale criterio interpretativo che, in difetto di specifiche diverse esplicite disposizioni di legge, la garanzia concessa dallo Stato o comunque a carico del pubblico Erario (complessivamente ed indistintamente inteso) non possa qualificarsi come garanzia a prima richiesta e richieda invece, per la sua operativitร , quanto meno la tempestiva attivazione del creditore garantito nei confronti del debitore principale (o, a tutto concedere, l’evidenza della non proficuitร  di tale attivazione per univoci sintomi di una sua insolvenza): tempestivitร  che, sempre in difetto di analitiche diverse disposizioni di legge, bene puรฒ modularsi sul termine semestrale disegnato in via generale dall’art. 1957 c.c.ย e che corrisponde ad un del tutto tollerabile onere di diligenza del creditore nei confronti del garante, il quale resta pur sempre titolare di un’obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore principale.โ€

Ciรฒ ha condotto la Terza Sezione ad esprimere il seguente principio di diritto โ€œ Nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma; pertanto, trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, sicchรฉ va ammessa l’attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione, ad opera del creditore, degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione.โ€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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