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Garanzie concesse dallo Stato o poste a carico dell’Erario in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#garanziepersonali#fideiussione#escussioneaprimarichiesta#art.2l.177/1989#art.1936c.c.

Corte di Cassazione, sez III civile, Sentenza n. 22157 del 03/08/2021

La sentenza in commento offre degli ottimi spunti di riflessione circa l’ammissibilitΓ  di un’escussione a prima richiesta, in assenza di un’espressa ed univoca disposizione di legge, nell’ipotesi in cui il garante sia rappresentato da un ente pubblico.

La fattispecie in esame riguarda le garanzie concesse dallo Stato alle imprese editrici di quotidiani o periodici e segnatamente quella contemplata all’articolo 2, primo comma, secondo periodo, della legge n.177/1989: β€œPer le imprese di cui all’articolo 9, comma 6, ed all’articolo11, comma 2, dellaΒ  leggeΒ  25Β  febbraioΒ  1987,Β  n.Β  67, le garanzierelative ai mutui agevolati per l’estinzione dei debiti emergenti dalbilancio al 31 dicembre 1986, regolarmente approvatoΒ  eΒ  depositato,disciplinate dall’articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sonoestese all’intero ammontare del finanziamento concesso. Tali garanzie devono intendersi di natura primaria e interamente sostitutive di quelle richiedibili dagli istituti di creditoΒ  indicatiΒ  dallaΒ  legge alle imprese sopra richiamate”

Contrariamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Cassazione chiarisce che tale forma di garanzia non possa qualificarsi, in assenza di elementi univoci, a prima richiesta. La Suprema Corte specificache diversamente dai rapporti tra privati, in cui la garanzia a prima richiesta puΓ² essere desunta dal contenuto concreto dei patti intercorsi, nei rapporti istituiti in via diretta ed immediata dalla legge, essa deve potersi dedurre con chiara immediatezza dalla normativa, attesa l’indiscutibile onerositΓ  per il garante di tale qualificazione.

Pertanto, in difetto di tale possibilitΓ , i rapporti dovranno essere regolati dai principi generali e dalle regole inerentilafigura negoziale tipica di riferimento (fideiussione). Infatti, β€œla qualificazione di primarietΓ  della garanzia non implica in modo automatico la parificazione del garante al debitore, poichΓ© l’uno assume un’obbligazione che resta pur sempre accessoria rispetto a quella dell’altro; […]la solidarietΓ  non esclude, come appunto accade nell’archetipo dei contratti di garanzia e cioΓ¨ nella fideiussione, un onere di tempestiva attivazione del creditore, ai sensi dell’art. 1957 c.c.

Dunque, la Corte di Cassazione chiarisce che β€œ risponde[…] ad un corretto e generale criterio interpretativo che, in difetto di specifiche diverse esplicite disposizioni di legge, la garanzia concessa dallo Stato o comunque a carico del pubblico Erario (complessivamente ed indistintamente inteso) non possa qualificarsi come garanzia a prima richiesta e richieda invece, per la sua operativitΓ , quanto meno la tempestiva attivazione del creditore garantito nei confronti del debitore principale (o, a tutto concedere, l’evidenza della non proficuitΓ  di tale attivazione per univoci sintomi di una sua insolvenza): tempestivitΓ  che, sempre in difetto di analitiche diverse disposizioni di legge, bene puΓ² modularsi sul termine semestrale disegnato in via generale dall’art. 1957 c.c.Β e che corrisponde ad un del tutto tollerabile onere di diligenza del creditore nei confronti del garante, il quale resta pur sempre titolare di un’obbligazione accessoria rispetto a quella del debitore principale.”

CiΓ² ha condotto la Terza Sezione ad esprimere il seguente principio di diritto β€œ Nel caso di garanzie concesse dallo Stato o poste comunque a carico del pubblico Erario da specifiche disposizioni di legge in relazione a debiti di particolari categorie di soggetti, esse, in difetto di elementi testuali in tal senso nella disciplina istitutiva della specifica provvidenza, non possono intendersi quale garanzia escutibile a prima richiesta ed in via autonoma; pertanto, trovano applicazione, in difetto di specifiche diverse espresse disposizioni, i principi generali in tema di garanzia quale prestazione accessoria, quali desunti dalla disciplina della fideiussione, sicchΓ© va ammessa l’attivazione della garanzia pubblica almeno previa una vana tempestiva diligente attivazione, ad opera del creditore, degli ordinari strumenti di tutela del credito a sua disposizione.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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