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Corruzione per lβesercizio della funzione
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#art.318c.p.
Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 33251 del 26/05/2021 (dep. 08/09/2021).
Il delitto di corruzione Γ¨ stato profondamente modificato dalla legge n. 190/2012.
Essa ha determinato lβabbandono della logica mercantile, in favore del modello clientelare.
Infatti, originariamente, la differenza tra corruzione impropria e propria si poggiava sulla natura dellβatto oggetto dellβaccordo, se conforme o contrario ai doveri dβufficio.
Attualmente, invece, lβarticolo 318 c.p. punisce il sistematico asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali del privato.
La pronuncia in commento Γ¨ volta a decidere sullβimpugnazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova in ordine alla decisione assunta dalla stessa Corte, la quale aveva ritenuto non responsabile, ai sensi dellβarticolo 318 c.p., il pubblico ufficiale che aveva accettato una somma di denaro per βcompulsareβ una pratica amministrativa.
La Corte di appello, pur qualificando come illecita la dazione di denaro βha escluso la configurabilitΓ dell’ipotizzata corruzione, poichΓ© non risulterebbe dimostrata la necessaria relazione di stabile asservimento del pubblico funzionario agli interessi personali del privato, la quale presuppone un impegno permanente a compiere od omettere una serie indeterminata di atti ricollegabili alla funzione esercitata.β
Pertanto, attese le considerazioni svolte dalla Corte di Appello, occorre comprendere se, ai sensi dellβarticolo 318 c.p., sia punito, oltre il sistematico asservimento del pubblico ufficiale agli interessi personali del privato, anche la realizzazione del singolo atto conforme ai doveri dβufficio.
La Corte di Cassazione precisa che la legge n. 190/2012 si Γ¨ fatta carico delle tensioni interpretative manifestate durante la vigenza della precedente formulazione dellβarticolo 318 c.p., in quanto questβultima ricollegava la sanzione esclusivamente al compimento di uno specifico atto dellβufficio. La novella normativa ha inteso, invece, estendere la tutela penale alle ipotesi di corruzione sistematica, quelle cioΓ¨, non legate ad una specifica prestazione da parte del pubblico agente, ma, piuttosto, alla messa a disposizione della propria funzione per gli interessi di terzi (il c.d. “pubblico ufficiale a libro paga”), avendo il legislatore preso atto che giΓ solo tale distorsione potenziale del concreto esercizio della funzione Γ¨ sufficiente a ledere il prestigio ed il buon andamento della pubblica amministrazione.
CiΓ² ha condotto la Β Corte di Cassazione a chiarire che β[β¦] la novella normativa nonΒ ha inteso escludere dal perimetro della norma le ipotesi, giΓ sanzionate in precedenza, in cui il patto corruttivo fosse diretto ad un specifico atto del pubblico agente o ne costituisse la remunerazione successiva: infatti, la formula testuale utilizzata (“per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”) Γ¨ volutamente ampia, nell’esplicito intento di ricomprendervi la vendita sia del singolo atto che, piΓΉ in generale, della funzione, come pure tanto la corruzione antecedente quanto quella susseguente (nel precedente testo, invece, tenute distinte e diversamente sanzionate, ma oggi condivisibilmente ritenute espressive di un identico disvalore, poichΓ© entrambe idonee a minare la fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione).
Interpretare, allora, la disposizione dell’attuale art. 318 – come invece fa la Corte d’appello – nel senso che, βper la configurabilitΓ del reato, l’elemento decisivo sia costituito dalla protrazione nel tempo del rapporto corruttivo e non, invece, dal mercimonio della funzione, ancorchΓ© legato al compimento di un unico e specifico atto, significa rovesciare l’intentio legis, peraltro senza il benchΓ© minimo conforto della lettera della norma, nella quale non si rinviene alcun riferimento al carattere reiterato del rapporto tra pubblico agente corrotto e privato corruttore.β