𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟖.𝟏𝟎.𝟐𝟏: Ammissibilità del pagamento per l’intero importo del buono postale fruttifero cointestato caratterizzato dalla clausola “pari facoltà di rimborso”

Ammissibilità del pagamento per l’intero importo del buono postale fruttifero cointestato caratterizzato dalla clausola “pari facoltà di rimborso”

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#solidarietàattiva #art.187d.pr.256/1989 #art.203 d.pr.256/1989

Corte di Cassazione, sez. I civile, Sentenza n. 24639 del 13/09/2021

La pronuncia origina dall’impugnazione della sentenza del Tribunale di Cosenza, che riformando quella adottata dal Giudice di Pace di Cosenza, aveva condannato la società Poste Italiane S.p.A. al rimborso al cointestatario superstite del 100% del buono postale fruttifero dotato della clausola “pari facoltà di rimborso”.

La decisione del Tribunale di Cosenza sosteneva: “che sul buono in questione risultava apposta la clausola «pari facoltà di rimborso», che «permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale», in conformità a quanto pure discende in via generale dall’articolo 2021 c.c.; che la cointestazione di uno strumento di risparmio «costituisce una forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale»; […]non è rinvenibile alcuna disposizione di legge che preveda la cessazione della pari facoltà di rimborso in conseguenza del suo presunto carattere personale»;  che «a fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo, risulta illegittimo il diniego, da parte di Poste Italiane, di rimborso del titolo».

La società ricorrente sosteneva che, a fronte del decesso di uno dei cointestatari, l’efficacia della clausola “pari facoltà di rimborso” fosse limitata dall’esistenza di norme imperative.

Ciò ha condotto la Corte di Cassazione a sottolineare che “considerata l’univocità del testo della clausola e tenuto anche conto del fermo orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che dà peso predominante ai dati risultanti sul testo dei buoni postali (Cass. 31 luglio 2017, n. 19002; Cass. 28 febbraio 2018, n. 4761), si tratta dunque di verificare se la portata onnicomprensiva di detto testo si scontri effettivamente, oppure no, con l’applicazione di norme imperative”.

Al riguardo, l’articolo 187 del d.P.R. 256/1989, sotto la rubrica «Rimborso a saldo»: «1 – Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 – Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall’Amministrazione sopra nuovi libretti[…]».

Il successivo articolo 203 del d.P.R. 256/1989, inserito nel Titolo VI del decreto, «Buoni postali fruttiferi», rubricato «Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio», stabilisce: «Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI».

Pertanto, rileva la Corte che la tesi dell’applicabilità dell’articolo 187 del d.P.R. 256/1989 ai buoni postali fruttiferi, attraverso l’articolo 203 del d.P.R. 256/1989 “muove essenzialmente dall’assunto dell’omogeneità morfologica tra l’uno e l’altro prodotto, libretti di risparmio e buoni fruttiferi, nonché dalla constatazione dell’assenza di una disposizione dedicata alla riscossione dei buoni nel caso di morte di un cointestatario”.

Tuttavia, la Corte di Cassazione sostiene che, sebbene i libretti di risparmio e i buoni postali fruttiferi appartengano alla categoria dei documenti di legittimazione, di cui all’articolo 2002 c.c.,  “tra i due ricorre una rilevante differenza, tale da incidere, per l’aspetto che qui rileva, ossia il funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso» in caso di morte di uno dei cointestatari, sulla (dis-)omogeneità dei due diversi prodotti, differenza consistente in ciò, che, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall’articolo 1260 c.c., il terzo comma dell’articolo 204 del citato d.P.R. sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali: «I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno». E cioè, i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista», […] e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola «pari facoltà di rimborso», dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi. […] In definitiva, sotto l’aspetto considerato, il vaglio di applicabilità previsto dal citato articolo 203 si infrange contro la evidenziata peculiarità dei buoni postali fruttiferi rispetto ai libri postali.

Ulteriormente, la Suprema Corte evidenzia che la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto, sottesa all’articolo 187 del d.P.R. 256/1989, non rileva come chiarito dal Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019 che ha osservato che “la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati […] e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario”.

Da ciò deriva, quindi, che “che Poste Italiane S.p.a. non può rifiutare il rimborso del buono, sotto l’aspetto considerato, non essendo tenuta ad alcun divieto di esecuzione della prestazione, che viceversa non può legittimamente rifiutare”.

Dunque, la Corte di Cassazione esprime il seguente principio di diritto: “In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento”.