๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ๐ฅ’ ๐๐.๐๐.๐๐: ร costituzionalmente conforme la normativa che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione – dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 -, anche per quanto concerne i processi aventi ad oggetto reati commessi prima della data del 09/03/2020
ร costituzionalmente conforme la normativa che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione – dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020-, anche per quanto concerne i processi aventi ad oggetto reati commessi prima della data del 09/03/2020
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#covid19 #prescrizione #sospensione #art.83.4comma.d.l.18/2020 #art.83.2comma.l.27/2020 #art.157c.p. #art.159c.p.
Corte costituzionale, Sentenza n. 278/2020 del 23/12/2020
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278/2020, dichiara infondate le questioni di legittimitร costituzionale proposte dai Tribunali di Siena, Spoleto e Roma relative allโarticolo dellโart. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse allโemergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020.
Le ordinanze di remissione sostenevano che la normativa in oggetto fosse contraria allโarticolo 25, comma 2, della Costituzione โ che vieta la punizione di alcuno in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso-, in quanto evidenziavano che il principio di legalitร preclude lโapplicazione retroattiva delle norme che modificano, in senso peggiorativo, la disciplina della prescrizione.
La Corte, prima di procedere alla decisione, esegue – al punto 6 – unโefficace ricostruzione del quadro normativo.
Il primo intervento, collegato allโemergenza da COVID โ 19,era quello del d.l. n.9/2020 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse allโemergenza epidemiologica da COVID-19), il quale, allโart. 10, interessava esclusivamente i procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali cui appartenevano i Comuni indicati allโallegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1ยฐ marzo 2020.
Con questo provvedimento, a far data dal 3 marzo 2020, il corso della prescrizione veniva sospeso sino al 31 marzo 2020.
Successivamente, lโarticolo 1,comma 1, del d.l. 11/2020 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare lโemergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dellโattivitร giudiziaria) stabiliva che โalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (9 marzo 2020) e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fossero rinviate dโufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Erano fatti salvi alcuni procedimenti, di particolare delicatezza e urgenza, indicati allโart. 2, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-leggeโ
Successivamente, il Governo, con lโarticolo 83 del d.l. n.18/2020, stabiliva che โper quanto attiene ai processi penali, si รจ disposto in via generale e obbligatoria, salvo le eccezioni concernenti alcune tipologie urgenti di procedimento, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione dei ยซtermini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penaliยป dal 9 marzo al 15 aprile 2020โ.
Infine, รจ intervenuto lโarticolo 36 del d.l. n. 23/2020, con il quale il Governo ha stabilito che โil termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 2 dellโart. 83 del d. l. n. 18 del 2020, era prorogato allโ11 maggio 2020โ.
Atteso il frastagliato quadro normativo, appare opportuno, quindi, chiarire che il corso della prescrizione veniva sospeso dal nove marzo 2020 allโundici maggio 2020 e tale disciplina veniva applicata anche ai processi aventi ad oggetti reati la cui condotta era anteriore alla data del nove marzo 2020.
Ciรฒ premesso, la Corte Costituzionale chiarisce che โla concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalitร del legislatore censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravitร del reato (sentenza di questa Corte n. 143 del 2014).
Nellโesercizio di tale discrezionalitร il legislatore opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionaleโ.
Infatti, sussiste lโesigenza di perseguire i comportamenti in violazione di norme penali, in quanto ciรฒ rappresenta un fondamento โdel comune vivere civileโ.
Tuttavia, โa fronte di queste esigenze vi รจ [โฆ] lโinteresse dellโimputato ad andare esente da responsabilitร penale per effetto del decorso del tempo; interesse che il legislatore ordinario riconosce e tutela con la disciplina della prescrizione e che si traduce nel diritto dellโimputato ad ottenere dal giudice penale โ una volta decorso il termine di prescrizione del reato โ il riconoscimento, con sentenza di proscioglimento, dellโestinzione del reato(art. 157, primo comma, cod. pen.) [โฆ] ovvero che questo non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato (art. 129 del codice di procedura penale) e sempre che egli non rinunci alla prescrizione chiedendo un accertamento di non colpevolezza (art. 157, settimo comma, cod. pen.).โ
La ratio della garanzia si collega โ[โฆ] preminentemente allโยซinteresse generale di non piรน perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (…) lโallarme della coscienza comuneยป (sentenza n. 393 del 2006; in precedenza, sentenza n. 202 del 1971 [โฆ]Vi รจ, in sostanza, un ยซaffievolimento progressivo dellโinteresse della comunitร alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravitร dei reatiยป (sentenza n. 23 del 2013)โ.
Ciรฒ premesso, la Corte Costituzionale, confermando i suoi precedenti arresti, evidenzia che lโistituto della prescrizione รจ di natura sostanziale ed รจ tutelato dal principio di legalitร , di cui allโarticolo 25, comma 2, della Costituzione,ย chiarendo che : โร la legge del tempus commissi delicti che non solo definisce la condotta penalmente rilevante e ad essa riconduce la pena, quale quella detentiva o pecuniaria (art. 17 cod. pen.), ma anche fissa il tempo oltre il quale la sanzione non potrร essere applicata[โฆ].Il principio di legalitร richiede che la persona accusata di un reato abbia, al momento della commissione del fatto, contezza della linea di orizzonte temporale.[โฆ]In definitiva, la prescrizione, pur determinando, sul versante processuale, lโarresto della procedibilitร dellโazione penale, si configura come causa di estinzione del reato sul piano piรน specificamente sostanzialeโ.
In seguito, i punti 13 e 14 della decisione in commento, appaiono fondamentali โ a parere di chi scrive โ per la risoluzione della questione.
Infatti, la Corte rileva che lโarticolo 159, comma 1, c.p. โha una funzione di cerniera perchรฉ contiene, da una parte, una causa generale di sospensione โ secondo cui ยซ[i]l corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale [โฆ] รจ imposta da una particolare disposizione di leggeยป โ e dallโaltra, una catalogazione di altri โcasiโ particolari.[โฆ]Tale previsione[โฆ]rispetta il principio di legalitร di cui allโart. 25, secondo comma, Cost., avendo un contenuto sufficientemente preciso e determinato, aperto allโintegrazione di altre piรน specifiche disposizioni di legge, le quali devono comunque rispettare โ come si dirร infra al punto 14 โ il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e quello di ragionevolezza e proporzionalitร (art. 3, primo comma, Cost.)โ.
Altresรฌ, la Corte sottolinea che limitare la disciplina della sospensione solo per i processi aventi ad oggetto i reati commessi successivamente alla data del 9 marzo 2021 apparirebbe del tutto โincongruo ed inutileโ, โper essere la prescrizione appena iniziata a decorrereโ.
โSi ha, invece, che al momento della commissione del fatto il suo autore sa ex ante che, se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dellโapplicazione di una disposizione di legge che ciรฒ preveda, lo sarร anche il decorso del termine di prescrizioneโ.
Passando al punto 14 della decisione, la Corte sottolinea che โNรจ puรฒ temersi che, nella sostanza, al di lร del rispetto formale del principio di legalitร , pur cosรฌ integrato, il rinvio aperto a ogni ยซparticolare disposizione di leggeยป (art. 159 c.p.), che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale, possa costituire una falla, nel senso di una possibile illimitata dilatazione del tempo complessivo di prescrizione del reato in ragione dellโapplicazione di ogni disposizione che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale. Infatti, il rispetto del principio di legalitร โ nella misura in cui รจ predeterminata la regola che vuole che alla sospensione del procedimento o del processo penale in forza di una ยซparticolare disposizione di leggeยป si associ anche la sospensione del decorso del tempo di prescrizione del reato โ non esclude, ma anzi si coniuga โ come giร rilevato โ alla possibile verifica di conformitร sia al canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sia al principio di ragionevolezza e proporzionalitร (art. 3, primo comma, Cost.), a confronto dei quali sarร sempre possibile il sindacato di legittimitร costituzionale della stessa sospensione dei procedimenti e dei processi penali, nonchรฉ, piรน specificamente, della conseguente sospensione del termine di prescrizione.
Nella fattispecie in esame, del resto, non vengono sollevati dubbi di legittimitร costituzionale da parte dei giudici rimettenti sotto questo profilo, ma non puรฒ non osservarsi, da una parte, che la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione รจ pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e, dallโaltra parte, che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalitร , la misura รจ giustificata dalla finalitร di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitariaโ.
Ciรฒ premesso, la Corte Costituzionale riconduce lโipotesi di sospensione del corso della prescrizione โ dal 9 marzo 2020 allโ11 maggio 2020-, disposto dallโarticolo 83 del d.l.18/2020 allโarticolo 159, comma 1, del c.p. Ciรฒ ha condotto la Corte Costituzionale al punto 16 della decisione a ritenere che โ[โฆ] il principio di legalitร รจ rispettato perchรฉ la sospensione del corso della prescrizione di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della ยซparticolare disposizione di leggeยป di cui al primo comma dellโart. 159 cod. pen., puรฒ dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus.La regola, secondo cui quando il procedimento o il processo penale รจ sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge lo รจ anche il corso della prescrizione, รจ certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio perchรฉ contenuta nel codice penale del 1930 e ribadita dalla richiamata novella del 2005โ.