ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ π©ππ§ππ₯π πππ₯π₯’ ππ.ππ.ππ: Γ costituzionalmente conforme la normativa che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione – dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 -, anche per quanto concerne i processi aventi ad oggetto reati commessi prima della data del 09/03/2020
Γ costituzionalmente conforme la normativa che stabilisce la sospensione del corso della prescrizione – dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020-, anche per quanto concerne i processi aventi ad oggetto reati commessi prima della data del 09/03/2020
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#covid19 #prescrizione #sospensione #art.83.4comma.d.l.18/2020 #art.83.2comma.l.27/2020 #art.157c.p. #art.159c.p.
Corte costituzionale, Sentenza n. 278/2020 del 23/12/2020
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 278/2020, dichiara infondate le questioni di legittimitΓ costituzionale proposte dai Tribunali di Siena, Spoleto e Roma relative allβarticolo dellβart. 83, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse allβemergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020.
Le ordinanze di remissione sostenevano che la normativa in oggetto fosse contraria allβarticolo 25, comma 2, della Costituzione β che vieta la punizione di alcuno in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso-, in quanto evidenziavano che il principio di legalitΓ preclude lβapplicazione retroattiva delle norme che modificano, in senso peggiorativo, la disciplina della prescrizione.
La Corte, prima di procedere alla decisione, esegue – al punto 6 – unβefficace ricostruzione del quadro normativo.
Il primo intervento, collegato allβemergenza da COVID β 19,era quello del d.l. n.9/2020 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse allβemergenza epidemiologica da COVID-19), il quale, allβart. 10, interessava esclusivamente i procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali cui appartenevano i Comuni indicati allβallegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1Β° marzo 2020.
Con questo provvedimento, a far data dal 3 marzo 2020, il corso della prescrizione veniva sospeso sino al 31 marzo 2020.
Successivamente, lβarticolo 1,comma 1, del d.l. 11/2020 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare lβemergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dellβattivitΓ giudiziaria) stabiliva che βalla data di entrata in vigore del decreto medesimo (9 marzo 2020) e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari fossero rinviate dβufficio a data successiva al 22 marzo 2020. Erano fatti salvi alcuni procedimenti, di particolare delicatezza e urgenza, indicati allβart. 2, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-leggeβ
Successivamente, il Governo, con lβarticolo 83 del d.l. n.18/2020, stabiliva che βper quanto attiene ai processi penali, si Γ¨ disposto in via generale e obbligatoria, salvo le eccezioni concernenti alcune tipologie urgenti di procedimento, il rinvio di ufficio delle udienze a data successiva al 15 aprile 2020 e la sospensione dei Β«termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penaliΒ» dal 9 marzo al 15 aprile 2020β.
Infine, Γ¨ intervenuto lβarticolo 36 del d.l. n. 23/2020, con il quale il Governo ha stabilito che βil termine del 15 aprile 2020, previsto dai commi 1 e 2 dellβart. 83 del d. l. n. 18 del 2020, era prorogato allβ11 maggio 2020β.
Atteso il frastagliato quadro normativo, appare opportuno, quindi, chiarire che il corso della prescrizione veniva sospeso dal nove marzo 2020 allβundici maggio 2020 e tale disciplina veniva applicata anche ai processi aventi ad oggetti reati la cui condotta era anteriore alla data del nove marzo 2020.
CiΓ² premesso, la Corte Costituzionale chiarisce che βla concreta determinazione della durata del tempo di prescrizione dei reati appartiene alla discrezionalitΓ del legislatore censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o sproporzione rispetto alla gravitΓ del reato (sentenza di questa Corte n. 143 del 2014).
Nellβesercizio di tale discrezionalitΓ il legislatore opera un bilanciamento tra valori di rango costituzionaleβ.
Infatti, sussiste lβesigenza di perseguire i comportamenti in violazione di norme penali, in quanto ciΓ² rappresenta un fondamento βdel comune vivere civileβ.
Tuttavia, βa fronte di queste esigenze vi Γ¨ [β¦] lβinteresse dellβimputato ad andare esente da responsabilitΓ penale per effetto del decorso del tempo; interesse che il legislatore ordinario riconosce e tutela con la disciplina della prescrizione e che si traduce nel diritto dellβimputato ad ottenere dal giudice penale β una volta decorso il termine di prescrizione del reato β il riconoscimento, con sentenza di proscioglimento, dellβestinzione del reato(art. 157, primo comma, cod. pen.) [β¦] ovvero che questo non costituisca reato o non sia previsto dalla legge come reato (art. 129 del codice di procedura penale) e sempre che egli non rinunci alla prescrizione chiedendo un accertamento di non colpevolezza (art. 157, settimo comma, cod. pen.).β
La ratio della garanzia si collega β[β¦] preminentemente allβΒ«interesse generale di non piΓΉ perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato (…) lβallarme della coscienza comuneΒ» (sentenza n. 393 del 2006; in precedenza, sentenza n. 202 del 1971 [β¦]Vi Γ¨, in sostanza, un Β«affievolimento progressivo dellβinteresse della comunitΓ alla punizione del comportamento penalmente illecito, valutato, quanto ai tempi necessari, dal legislatore, secondo scelte di politica criminale legate alla gravitΓ dei reatiΒ» (sentenza n. 23 del 2013)β.
CiΓ² premesso, la Corte Costituzionale, confermando i suoi precedenti arresti, evidenzia che lβistituto della prescrizione Γ¨ di natura sostanziale ed Γ¨ tutelato dal principio di legalitΓ , di cui allβarticolo 25, comma 2, della Costituzione,Β chiarendo che : βΓ la legge del tempus commissi delicti che non solo definisce la condotta penalmente rilevante e ad essa riconduce la pena, quale quella detentiva o pecuniaria (art. 17 cod. pen.), ma anche fissa il tempo oltre il quale la sanzione non potrΓ essere applicata[β¦].Il principio di legalitΓ richiede che la persona accusata di un reato abbia, al momento della commissione del fatto, contezza della linea di orizzonte temporale.[β¦]In definitiva, la prescrizione, pur determinando, sul versante processuale, lβarresto della procedibilitΓ dellβazione penale, si configura come causa di estinzione del reato sul piano piΓΉ specificamente sostanzialeβ.
In seguito, i punti 13 e 14 della decisione in commento, appaiono fondamentali β a parere di chi scrive β per la risoluzione della questione.
Infatti, la Corte rileva che lβarticolo 159, comma 1, c.p. βha una funzione di cerniera perchΓ© contiene, da una parte, una causa generale di sospensione β secondo cui Β«[i]l corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale [β¦] Γ¨ imposta da una particolare disposizione di leggeΒ» β e dallβaltra, una catalogazione di altri βcasiβ particolari.[β¦]Tale previsione[β¦]rispetta il principio di legalitΓ di cui allβart. 25, secondo comma, Cost., avendo un contenuto sufficientemente preciso e determinato, aperto allβintegrazione di altre piΓΉ specifiche disposizioni di legge, le quali devono comunque rispettare β come si dirΓ infra al punto 14 β il principio della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.) e quello di ragionevolezza e proporzionalitΓ (art. 3, primo comma, Cost.)β.
AltresΓ¬, la Corte sottolinea che limitare la disciplina della sospensione solo per i processi aventi ad oggetto i reati commessi successivamente alla data del 9 marzo 2021 apparirebbe del tutto βincongruo ed inutileβ, βper essere la prescrizione appena iniziata a decorrereβ.
βSi ha, invece, che al momento della commissione del fatto il suo autore sa ex ante che, se il procedimento o il processo saranno sospesi in ragione dellβapplicazione di una disposizione di legge che ciΓ² preveda, lo sarΓ anche il decorso del termine di prescrizioneβ.
Passando al punto 14 della decisione, la Corte sottolinea che βNΓ¨ puΓ² temersi che, nella sostanza, al di lΓ del rispetto formale del principio di legalitΓ , pur cosΓ¬ integrato, il rinvio aperto a ogni Β«particolare disposizione di leggeΒ» (art. 159 c.p.), che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale, possa costituire una falla, nel senso di una possibile illimitata dilatazione del tempo complessivo di prescrizione del reato in ragione dellβapplicazione di ogni disposizione che preveda la sospensione del procedimento o del processo penale. Infatti, il rispetto del principio di legalitΓ β nella misura in cui Γ¨ predeterminata la regola che vuole che alla sospensione del procedimento o del processo penale in forza di una Β«particolare disposizione di leggeΒ» si associ anche la sospensione del decorso del tempo di prescrizione del reato β non esclude, ma anzi si coniuga β come giΓ rilevato β alla possibile verifica di conformitΓ sia al canone della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), sia al principio di ragionevolezza e proporzionalitΓ (art. 3, primo comma, Cost.), a confronto dei quali sarΓ sempre possibile il sindacato di legittimitΓ costituzionale della stessa sospensione dei procedimenti e dei processi penali, nonchΓ©, piΓΉ specificamente, della conseguente sospensione del termine di prescrizione.
Nella fattispecie in esame, del resto, non vengono sollevati dubbi di legittimitΓ costituzionale da parte dei giudici rimettenti sotto questo profilo, ma non puΓ² non osservarsi, da una parte, che la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione Γ¨ pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e, dallβaltra parte, che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalitΓ , la misura Γ¨ giustificata dalla finalitΓ di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il rischio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitariaβ.
CiΓ² premesso, la Corte Costituzionale riconduce lβipotesi di sospensione del corso della prescrizione β dal 9 marzo 2020 allβ11 maggio 2020-, disposto dallβarticolo 83 del d.l.18/2020 allβarticolo 159, comma 1, del c.p. CiΓ² ha condotto la Corte Costituzionale al punto 16 della decisione a ritenere che β[β¦] il principio di legalitΓ Γ¨ rispettato perchΓ© la sospensione del corso della prescrizione di cui alla disposizione censurata, essendo riconducibile alla fattispecie della Β«particolare disposizione di leggeΒ» di cui al primo comma dellβart. 159 cod. pen., puΓ² dirsi essere anteriore alle condotte contestate agli imputati nei giudizi a quibus.La regola, secondo cui quando il procedimento o il processo penale Γ¨ sospeso in applicazione di una particolare disposizione di legge lo Γ¨ anche il corso della prescrizione, Γ¨ certamente anteriore alle condotte penalmente rilevanti proprio perchΓ© contenuta nel codice penale del 1930 e ribadita dalla richiamata novella del 2005β.