π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐒𝐧𝐒𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐒𝐯𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ•.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟏:Cassa Depositi e Prestiti non Γ¨ un ente pubblico

Cassa Depositi e Prestiti non Γ¨ un ente pubblico

a cura del Cons. Luca Cestaro

#entepubblivo #Cassadepositieprestiti #compensatioobliqua

Corte dei conti, sez. Lombardia, Sent. n. 283 dell’11.10.2021

  1. Un’amministrazione vende a un fondo controllato da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. un immobile che, dopo pochissimo tempo, viene rivenduto a un prezzo maggiorato di oltre il 50%.

Contestato il danno erariale a carico degli incauti (primi) venditori, Γ¨ eccepita la cd. β€œcompensatio obliqua” in quanto, si sostiene che CDP s.p.a. avrebbe natura di ente pubblico che ha tratto, dall’operazione economica, un vantaggio corrispondente al danno arrecato alle casse dell’ente pubblico venditore.

  1. La Sezione lombarda del giudice contabile, con un’ampia ricostruzione, esclude che CDP s.p.a. sia un ente pubblico con conseguente inapplicabilitΓ  della compensazione obliqua.

In particolare, lo scrutinio degli indicatori (genetico; organizzativo; dell’attivitΓ ; dello scopo) elaborati dalla giurisprudenza per individuare gli enti pubblici dΓ  esito negativo.

Sul piano genetico, si rileva che nΓ© CDP s.p.a. nΓ© il Fondo suddetto sono stati istituiti come enti pubblici da una legge; essi, neppure sono compresi nell’ampio elenco di pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 co. 2 del Testo Unico del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001).

Quanto all’aspetto organizzativo, β€œpare evidente la loro notevolissima divergenza dai modelli organizzativi di un qualsiasi ente pubblico, la rilevante autarchia che li connota, nΓ© va trascurata la articolazione di CDP s.p.a. quale holding di un gruppo societario, modulo organizzativo non riscontrabile in tradizionali enti pubblici”.

Parimenti, sul piano dell’attivitΓ , si rileva come i due enti seguano regole privatistiche-societarie e non pubblicistiche-procedimentali.

Infine, sul piano dello scopo, la presenza di alcune finalitΓ  pubblicistiche nell’azione di CDP s.p.a. non valgono a connotarla quale ente pubblico. La Corte osserva che β€œmolti soggetti privati svolgono funzioni anche pubblicistiche (o servizi pubblici) senza snaturare la loro natura divenendo Pubblica Amministrazione (si pensi alle funzioni pubblicistiche svolte da banche,notai, federazioni sportive, concessionari, enti aggiudicatori nei settori speciali,Β  s.o.a.,Β  contraente generale etc.)”. In mancanza di poteri di imperio, il mero perseguimento (anche) di finalitΓ  pubblicistiche non Γ¨ sufficiente a far qualificare l’ente come pubblico.

La conclusione non muta in relazione alla β€œsettoriale” qualificazione di ente pubblico in taluni specifici settori di attivitΓ . La circostanza che, ai fini dell’applicazione della normativa in tema di appalti, CDP s.p.a. possa assumere la qualitΓ  di organismo di diritto pubblico non comporta che l’ente assuma β€˜in toto’ i caratteri dell’ente pubblico. La descritta qualitΓ , infatti, β€œnon riguarda l’intera vita dell’ente, ma solo alcuni segmenti della sua attivitΓ , ossia quelli strettamente legati all’affidamento dei contratti”.