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Cassa Depositi e Prestiti non Γ¨ un ente pubblico
a cura del Cons. Luca Cestaro
#entepubblivo #Cassadepositieprestiti #compensatioobliqua
Corte dei conti, sez. Lombardia, Sent. n. 283 dellβ11.10.2021
- Unβamministrazione vende a un fondo controllato da Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. un immobile che, dopo pochissimo tempo, viene rivenduto a un prezzo maggiorato di oltre il 50%.
Contestato il danno erariale a carico degli incauti (primi) venditori, Γ¨ eccepita la cd. βcompensatio obliquaβ in quanto, si sostiene che CDP s.p.a. avrebbe natura di ente pubblico che ha tratto, dallβoperazione economica, un vantaggio corrispondente al danno arrecato alle casse dellβente pubblico venditore.
- La Sezione lombarda del giudice contabile, con unβampia ricostruzione, esclude che CDP s.p.a. sia un ente pubblico con conseguente inapplicabilitΓ della compensazione obliqua.
In particolare, lo scrutinio degli indicatori (genetico; organizzativo; dellβattivitΓ ; dello scopo) elaborati dalla giurisprudenza per individuare gli enti pubblici dΓ esito negativo.
Sul piano genetico, si rileva che nΓ© CDP s.p.a. nΓ© il Fondo suddetto sono stati istituiti come enti pubblici da una legge; essi, neppure sono compresi nellβampio elenco di pubbliche amministrazioni di cui allβart. 1 co. 2 del Testo Unico del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001).
Quanto allβaspetto organizzativo, βpare evidente la loro notevolissima divergenza dai modelli organizzativi di un qualsiasi ente pubblico, la rilevante autarchia che li connota, nΓ© va trascurata la articolazione di CDP s.p.a. quale holding di un gruppo societario, modulo organizzativo non riscontrabile in tradizionali enti pubbliciβ.
Parimenti, sul piano dellβattivitΓ , si rileva come i due enti seguano regole privatistiche-societarie e non pubblicistiche-procedimentali.
Infine, sul piano dello scopo, la presenza di alcune finalitΓ pubblicistiche nellβazione di CDP s.p.a. non valgono a connotarla quale ente pubblico. La Corte osserva che βmolti soggetti privati svolgono funzioni anche pubblicistiche (o servizi pubblici) senza snaturare la loro natura divenendo Pubblica Amministrazione (si pensi alle funzioni pubblicistiche svolte da banche,notai, federazioni sportive, concessionari, enti aggiudicatori nei settori speciali,Β s.o.a.,Β contraente generale etc.)β. In mancanza di poteri di imperio, il mero perseguimento (anche) di finalitΓ pubblicistiche non Γ¨ sufficiente a far qualificare lβente come pubblico.
La conclusione non muta in relazione alla βsettorialeβ qualificazione di ente pubblico in taluni specifici settori di attivitΓ . La circostanza che, ai fini dellβapplicazione della normativa in tema di appalti, CDP s.p.a. possa assumere la qualitΓ di organismo di diritto pubblico non comporta che lβente assuma βin totoβ i caratteri dellβente pubblico. La descritta qualitΓ , infatti, βnon riguarda lβintera vita dellβente, ma solo alcuni segmenti della sua attivitΓ , ossia quelli strettamente legati allβaffidamento dei contrattiβ.