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Il reato di frode in assicurazione ha natura di delitto monoffensivo
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#fraudolentodanneggiamentobeniassicurati#art.642c.p.
Corte di Cassazione, sez. II penale, Sentenza n.20988 del 31/03/2021 ( dep. 27/05/2021)
La Corte di Cassazione, con la decisone in commento,conferma che il reato di cui allβarticolo 642 c.p., rubricato βfraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria personaβ, non abbia natura plurioffensiva.
Appare opportuno precisare che il delitto Γ¨ procedibile a querela di parte.
La sentenza origina dal ricorso per cassazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, il quale sosteneva lβillegittimitΓ della decisione del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato il non doversi procedere, ai sensi dellβarticolo 129 c.p.p., per mancanza di querela. Infatti, la tesi accusatoria riteneva che il reato avesse natura plurioffensiva e che, pertanto, la querela sporta dallβassicurato e non anche dalle compagnie assicurative fosse idonea a fondare il giudizio penale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non condividendo la ricostruzione patrocinata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, esclude che il delitto di cui allβarticolo 642 c.p. abbia natura plurioffensiva.
La Corte, prima di decidere sulla questione proposta, evidenzia la differenza tra lβindividuo civilmente danneggiato e la persona offesa (soggetto passivo), che rappresenta lβunico soggetto legittimato a proporre querela ex articolo 120 c.p.
Infatti, β[β¦] il soggetto passivo si collega all’oggetto giuridico del reato, da intendersi come interesse protetto dalla norma penale e leso dalla condotta criminosa; di contro, il soggetto civilmente danneggiato Γ¨ colui al quale la fattispecie delittuosa ha cagionato un danno (patrimoniale e/o non patrimoniale) e al quale spetta il relativo risarcimento.
Le suddette posizioni giuridiche, nonostante siano spesso riferibili al medesimo soggetto, non devono essere sovrapposte nΓ© confuse, in quanto rispettivamente legittimano la proposizione della querela e l’esercizio dell’azione civile in sede penale, con la precisazione, ribadita piΓΉ volte anche da questa Suprema Corte, che il diritto di querela spetta soltanto al titolare dell’interesse penalmente protetto (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 55945 del 20/07/2018, Barbato, Rv. 274255 – 01).
Con riguardo precipuo al caso di specie, Γ¨ d’uopo puntualizzare che il reato di cui all’art. 642 c.p., non presenta una natura plurioffensiva, essendo al contrario esclusivamente volto a tutelare il patrimonio delle imprese assicuratrici da quei comportamenti contrari alla buona fede contrattuale.
In ragione di quanto detto, gli unici soggetti titolari del diritto di proporre una valida querela sono la compagnia assicuratrice che gestisce il sinistro e quella debitrice, così come confermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia.
In termini generali, la Suprema Corte di Cassazione sostiene, infatti, che “la persona offesa dal reato titolare del diritto di querela a norma dell’art. 120 c.p., deve essere individuata nel soggetto titolare dell’interesse direttamente protetto dalla norma penale e la cui lesione o esposizione a pericolo costituisce l’essenza dell’illecito.β
CiΓ² ha condotto la Corte di Cassazione a ritenere che βconsiderato il bene giuridico tutelato dal reato di cui all’art. 642 c.p., e l’assunto di fondo per cui unico soggetto legittimato a proporre querela Γ© il titolare dell’interesse protetto, appare chiaro che soltanto l’Ente assicuratore (gestore o liquidatore) avrebbe potuto proporre querela. In assenza di tale valida condizione di procedibilitΓ , il Tribunale di Firenze ha correttamente pronunciato sentenza di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo c) dell’imputazione.β
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