ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ ππ’π―π’π₯π πππ₯ ππ.ππ.ππ: Lβonere probatorio dellβattore nellβazione di rivendicazione nel caso in cui il convenuto invochi lβusucapione del bene.
Lβonere probatorio dellβattore nellβazione di rivendicazione nel caso in cui il convenuto invochi lβusucapione del bene.
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n.28865 del 19/10/2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n.28865 del 19/10/2021 esegue unβefficace ricostruzione dellβonere probatorio a carico sia dellβattore sia del convenuto in tema di azione di rivendicazione. La decisione chiarisce, infatti, il carico probatorio in capo al rivendicante nel caso in cui il convenuto, dellβazione di rivendicazione, invochi lβusucapione.
Preliminarmente, occorre chiarire che lβesperimento dellβazione di rivendicazione sottende la c.d. βfacultas restituendiβda parte di colui contro il quale Γ¨ intentato il giudizio. CiΓ² implica che se il bene appaia perito o distrutto, anteriormente alla proposizione dellβazione, il proprietario potrΓ esclusivamente invocare la tutela di cui allβarticolo 2043 c.c.
CiΓ² premesso, attesa la particolare tutela apprestata dallβordinamento al diritto di proprietΓ , la giurisprudenza chiarisce che βnella rivendicazione l’attore deve fornire la prova “rigorosa” della proprietΓ , dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale puΓ² trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidioβ.
A temperare tale rigore probatorio, si evidenzia che la giurisprudenza sostiene che lβattore possa risalire a un acquisto a titolo originario o dimostrare di aver posseduto, per il tempo necessario al compimento dellβusucapione, direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dellβaccessione del possesso, di cui allβarticolo 1146 c.c.
CiΓ² determina che βmancando la prova positiva della proprietΓ , l’attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietΓ a sostegno del proprio possesso; questi ha infatti il possesso in suo favore e se l’attore non dΓ la prova del suo diritto di proprietΓ , la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titoloβ.
Dunque, il collegio sostiene che non basti la prova di un titolo preminente a quello del convenuto.
Tuttavia, la Corte di Cassazione chiarisce che si devia da tale rigore β [β¦] se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l’acquisto della proprietΓ sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l’attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa Γ¨ comune o il convenuto riconosca la proprietΓ in capo ad alcuno dei danti causa dell’attore. Si tratta di un limite logico all’onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti.
Deve ribadirsi pertanto che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l’eccezione di usucapione comporta, per ciΓ² solo, il riconoscimento del dominio dell’attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante.
[β¦]E’ fatta salva l’ipotesi che l’usucapione, cosΓ¬ come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietΓ dell’attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n. 10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell’attore era proprietario del bene all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere”.
In conclusione, la sentenza esprime il seguente principio di diritto: βessendo l’usucapione un titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l’azione di rivendicazione, non suppone, di per sΓ©, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non Γ¨ esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell’attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall’attoreβ.
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