𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟔.𝟏𝟐.𝟐𝟏: L’onere probatorio dell’attore nell’azione di rivendicazione nel caso in cui il convenuto invochi l’usucapione del bene.
L’onere probatorio dell’attore nell’azione di rivendicazione nel caso in cui il convenuto invochi l’usucapione del bene.
a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n.28865 del 19/10/2021
La Corte di Cassazione con la sentenza n.28865 del 19/10/2021 esegue un’efficace ricostruzione dell’onere probatorio a carico sia dell’attore sia del convenuto in tema di azione di rivendicazione. La decisione chiarisce, infatti, il carico probatorio in capo al rivendicante nel caso in cui il convenuto, dell’azione di rivendicazione, invochi l’usucapione.
Preliminarmente, occorre chiarire che l’esperimento dell’azione di rivendicazione sottende la c.d. “facultas restituendi”da parte di colui contro il quale è intentato il giudizio. Ciò implica che se il bene appaia perito o distrutto, anteriormente alla proposizione dell’azione, il proprietario potrà esclusivamente invocare la tutela di cui all’articolo 2043 c.c.
Ciò premesso, attesa la particolare tutela apprestata dall’ordinamento al diritto di proprietà, la giurisprudenza chiarisce che “nella rivendicazione l’attore deve fornire la prova “rigorosa” della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio”.
A temperare tale rigore probatorio, si evidenzia che la giurisprudenza sostiene che l’attore possa risalire a un acquisto a titolo originario o dimostrare di aver posseduto, per il tempo necessario al compimento dell’usucapione, direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell’accessione del possesso, di cui all’articolo 1146 c.c.
Ciò determina che “mancando la prova positiva della proprietà, l’attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso; questi ha infatti il possesso in suo favore e se l’attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo”.
Dunque, il collegio sostiene che non basti la prova di un titolo preminente a quello del convenuto.
Tuttavia, la Corte di Cassazione chiarisce che si devia da tale rigore “ […] se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l’acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l’attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell’attore. Si tratta di un limite logico all’onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti.
Deve ribadirsi pertanto che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte, un principio in base al quale la domanda o l’eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell’attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante.
[…]E’ fatta salva l’ipotesi che l’usucapione, così come dedotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell’attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n. 10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell’attore era proprietario del bene all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere”.
In conclusione, la sentenza esprime il seguente principio di diritto: “essendo l’usucapione un titolo d’acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l’azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane tuttavia attenuato quando il convenuto, nell’opporre l’usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l’appartenenza del bene al rivendicante o a uno dei suoi danti causa all’epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell’attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall’attore”.

