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Sul potere di qualificazione dei contratti della Banca dâItalia
di a cura di Cons. Luca Cestaro
#qualificazione #contratto #fideiussione
Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 7792 del 30.11.2021
1 – La Banca dâItalia nega lâiscrizione di unâimpresa allâalbo degli intermediari finanziari in quanto lâimpresa medesima avrebbe svolto attività di prestazione di fideiussioni senza essere previamente autorizzata.
Sennonché, la società in questione ha stipulato tre tipi di contratto: âAffitto siâ, âAffitto certoâ, âAffitto assicuratoâ.
âNel primo modello, la Società e i locatori prevedono una cessione di credito pro solvendo, finalizzata a svolgere una vera e propria attività di recupero del credito, con previsione di un corrispettivo determinato in una percentuale delle somme recuperate.
Nel secondo modello, in aggiunta a quanto già contenuto nel primo, si dispone che, nel caso di mancato recupero dei crediti, la Società formula una proposta di acquisto dei crediti non riscossi secondo la modalità âpro solutoâ.
Nel terzo modello (cui sembra fare riferimento, in particolare, la Banca dâItalia) Ú prevista una cessione di credito pro solutoâ.
Tali contratti, nellâopinione del Collegio, non sono riconducibili alla fideiussione.
2 – Difatti, la qualificazione dei contratti richiede lâapplicazione della teoria della cd. causa concreta intesa come funzione economico-individuale del contratto o, con altra terminologia, âcome ⊠ragione pratica dellâaffare, il che impone di avere riguardo allâassetto reale degli interessi programmato dalle parti per stabilire quale sia la âfunzioneâ ovvero il âsensoâ dellâoperazione economicaâ.
Allora, mentre la fideiussione Ú un contratto che si caratterizza per il fatto di aggiungere ad un debitore un altro debitore accessorio con la nascita di una obbligazione solidale unisoggettiva, i contratti in esame hanno, invece, la finalità di realizzare una cessione del credito del locatore con lâaggiunta di finalità ulteriori di natura recuperatoria. La finalità di garanzia si presenta come elemento ulteriore e non tale da contraddistinguere lâoperazione contrattuale.
3 â à bene notare che il Collegio non opera alcun self-restraint nel sindacare le valutazioni tecnico-giuridiche della Banca dâItalia. Il giudice Ú, evidentemente, titolato a qualificare autonomamente le fattispecie sul piano giuridico. In tal senso, si afferma che: âla Banca dâItalia svolge una valutazione peculiare che ha ad oggetto le modalità di svolgimento e la qualificazione giuridica di una particolare attività negoziale da parte degli intermediari finanziari. Il sindacato giurisdizionale su tali provvedimenti si atteggia anchâesso in modo peculiare perché impone di stabilire se tale valutazione sia fondata su presupposti di fatto corretti e se la stessa qualificazione giuridica della vicenda negoziale risulti conforme alle regole civilisticheâ.
4 â La Sentenza presenta altri due aspetti di interesse.
Il primo Ú relativo a un altro passaggio motivazionale del provvedimento; in particolare, quello relativo alla contestazione di aver posto in essere operazioni di architettura societaria prive di una reale logica imprenditoriale. Il Collegio rileva lâinsufficienza di motivazione, ma soprattutto il mancato rispetto del principio di proporzionalità per non essersi data alla società la concreta possibilità di adottare misure di semplificazione societaria finalizzate a ridurre le criticità evidenziate.
Degna di nota Ú, quindi, la conclusione secondo cui la concessione di âconcreteâ possibilità di porre in essere misure di cd. âself cleaningâ assume il valore di una condizione senza la quale il provvedimento denegatorio Ú contrario al nesso di proporzionalità .
5 â Ulteriore spunto dâinteresse Ú relativo alla responsabilità della P.A. e, in particolare, a quella delle A.A.I.I.
In proposito, si ribadisce che lâillegittimità dellâatto integra una presunzione relativa di colpa che può essere vinta qualora sussistano: âi) una formulazione incerta di disposizioni da poco entrate in vigore; ii) contrasti giurisprudenziali sullâinterpretazione di una disposizione; iii) una rilevante complessità del fatto; iv) una illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicataâ.
Tuttavia, per i provvedimenti adottati dalla Banca dâItalia (nonché da altre Autorità indipendenti) nellâesercizio delle funzioni di controllo, lâart. 24, ultimo comma, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede che la responsabilità operi solo per «danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave». Nel caso di specie, la Sezione ritiene che la complessità della fattispecie escluda la ricorrenza della colpa grave.

