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Sul potere di qualificazione dei contratti della Banca dโ€™Italia

di a cura di Cons. Luca Cestaro

#qualificazione #contratto #fideiussione

Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza n. 7792 del 30.11.2021

1 – La Banca dโ€™Italia nega lโ€™iscrizione di unโ€™impresa allโ€™albo degli intermediari finanziari in quanto lโ€™impresa medesima avrebbe svolto attivitร  di prestazione di fideiussioni senza essere previamente autorizzata.

Sennonchรฉ, la societร  in questione ha stipulato tre tipi di contratto: โ€œAffitto siโ€, โ€œAffitto certoโ€, โ€œAffitto assicuratoโ€.

โ€œNel primo modello, la Societร  e i locatori prevedono una cessione di credito pro solvendo, finalizzata a svolgere una vera e propria attivitร  di recupero del credito, con previsione di un corrispettivo determinato in una percentuale delle somme recuperate.

Nel secondo modello, in aggiunta a quanto giร  contenuto nel primo, si dispone che, nel caso di mancato recupero dei crediti, la Societร  formula una proposta di acquisto dei crediti non riscossi secondo la modalitร  โ€œpro solutoโ€.

Nel terzo modello (cui sembra fare riferimento, in particolare, la Banca dโ€™Italia) รจ prevista una cessione di credito pro solutoโ€.

Tali contratti, nellโ€™opinione del Collegio, non sono riconducibili alla fideiussione.

2 – Difatti, la qualificazione dei contratti richiede lโ€™applicazione della teoria della cd. causa concreta intesa come funzione economico-individuale del contratto o, con altra terminologia, โ€œcome โ€ฆ ragione pratica dellโ€™affare, il che impone di avere riguardo allโ€™assetto reale degli interessi programmato dalle parti per stabilire quale sia la โ€œfunzioneโ€ ovvero il โ€œsensoโ€ dellโ€™operazione economicaโ€.

Allora, mentre la fideiussione รจ un contratto che si caratterizza per il fatto di aggiungere ad un debitore un altro debitore accessorio con la nascita di una obbligazione solidale unisoggettiva, i contratti in esame hanno, invece, la finalitร  di realizzare una cessione del credito del locatore con lโ€™aggiunta di finalitร  ulteriori di natura recuperatoria. La finalitร  di garanzia si presenta come elemento ulteriore e non tale da contraddistinguere lโ€™operazione contrattuale.

3 โ€“ รˆ bene notare che il Collegio non opera alcun self-restraint nel sindacare le valutazioni tecnico-giuridiche della Banca dโ€™Italia. Il giudice รจ, evidentemente, titolato a qualificare autonomamente le fattispecie sul piano giuridico. In tal senso, si afferma che: โ€œla Banca dโ€™Italia svolge una valutazione peculiare che ha ad oggetto le modalitร  di svolgimento e la qualificazione giuridica di una particolare attivitร  negoziale da parte degli intermediari finanziari. Il sindacato giurisdizionale su tali provvedimenti si atteggia anchโ€™esso in modo peculiare perchรฉ impone di stabilire se tale valutazione sia fondata su presupposti di fatto corretti e se la stessa qualificazione giuridica della vicenda negoziale risulti conforme alle regole civilisticheโ€.

4 โ€“ La Sentenza presenta altri due aspetti di interesse.

Il primo รจ relativo a un altro passaggio motivazionale del provvedimento; in particolare, quello relativo alla contestazione di aver posto in essere operazioni di architettura societaria prive di una reale logica imprenditoriale. Il Collegio rileva lโ€™insufficienza di motivazione, ma soprattutto il mancato rispetto del principio di proporzionalitร  per non essersi data alla societร  la concreta possibilitร  di adottare misure di semplificazione societaria finalizzate a ridurre le criticitร  evidenziate.

Degna di nota รจ, quindi, la conclusione secondo cui la concessione di โ€œconcreteโ€ possibilitร  di porre in essere misure di cd. โ€œself cleaningโ€ assume il valore di una condizione senza la quale il provvedimento denegatorio รจ contrario al nesso di proporzionalitร .

5 โ€“ Ulteriore spunto dโ€™interesse รจ relativo alla responsabilitร  della P.A. e, in particolare, a quella delle A.A.I.I.

In proposito, si ribadisce che lโ€™illegittimitร  dellโ€™atto integra una presunzione relativa di colpa che puรฒ essere vinta qualora sussistano: โ€œi) una formulazione incerta di disposizioni da poco entrate in vigore;ย ii) contrasti giurisprudenziali sullโ€™interpretazione di una disposizione;ย iii) una rilevante complessitร  del fatto;ย iv) una illegittimitร  derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalitร  della norma applicataโ€.

Tuttavia, per i provvedimenti adottati dalla Banca dโ€™Italia (nonchรฉ da altre Autoritร  indipendenti) nellโ€™esercizio delle funzioni di controllo, lโ€™art. 24, ultimo comma, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 prevede che la responsabilitร  operi solo per ยซdanni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa graveยป. Nel caso di specie, la Sezione ritiene che la complessitร  della fattispecie escluda la ricorrenza della colpa grave.