π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐚π₯𝐞 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ•.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟏:Reato complesso: l’omicidio realizzato dopo la condotta di stalking nei confronti della stessa vittima integra un reato complesso?

Reato complesso: l’omicidio realizzato dopo la condotta di stalking nei confronti della stessa vittima integra un reato complesso?

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#reatocomplesso #omicidioaggravato #attipersecutori #art.84c.p. #art.576.5.1)c.p. #art.612bisc.p.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, Sentenza n.38402 del 15/07/2021

La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione rispetto alla tematica del reato complesso.

Appare opportuno – a parere di chi scrive- principiare dalla questione rimessa alle Sezioni Unite: β€œSe, in caso di omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1″.

La soluzione della questione richiede una preliminare riflessione sulla fattispecie del reato complesso di cui all’articolo 84 c.p.

Esso si configura attraverso piΓΉ forme di manifestazione. Infatti, oltre al caso, non unanimemente condiviso, del β€œreato complesso in senso lato”, nel quale la fattispecie incriminatrice Γ¨ composta da un fatto costituente reato e da ulteriori elementi di un fatto di per sΓ© privi di rilevanza penale, sono sussunte nella categoria del reato complesso due ipotesi. La prima postula che la fattispecie si compone di elementi costitutivi che isolatamente considerati rappresenterebbero autonome figure di reato. La seconda Γ¨ rappresentata, invece, da una fattispecie-base, giΓ  prevista come reato, a cui si aggiunge, quale circostanza aggravante, un fatto autonomamente incriminato da altra disposizione di legge.

CiΓ² premesso, la Suprema Corte chiarisce che il reato complesso sia caratterizzato, oltre che dagli elementi strutturali previsti dall’articolo 84 c.p., anche da un ulteriore elemento sostanziale, ossia dall’unitarietΓ  del fatto di reato. Al riguardo, il collegio ha ritenuto che il concetto di β€œunitarietΓ  del fatto che complessivamente integra il reato” postuli due caratteristiche. La prima Γ¨ quella che il fatto debba realizzarsi nel medesimo contesto spaziale e temporale. La seconda Γ¨ costituita dalla comune prospettiva finalistica intercorrente tra i due reati.

Infatti, la giurisprudenza nel caso β€œ[…] della violazione di domicilio commessa al fine di danneggiare l’abitazione della vittima, e nel corso della quale il soggetto agente abbia approfittato della disponibilitΓ  di detta abitazione per impossessarsi di beni della persona offesa, si Γ¨ sottolineato come in una situazione del genere i fatti di violazione di domicilio e rapina assumano il carattere della contestualitΓ  per un limitato segmento temporale, inserendosi solo occasionalmente il secondo nell’azione relativa al primo e per il resto divergendone le finalitΓ . È stata di conseguenza esclusa la configurabilitΓ  nel caso in esame del reato complesso, ritenendosi il concorso fra i reati di rapina aggravata e violazione di domicilio (Sez. 2, n. 1925 del 18/12/2015, dep. 2016, Singh, Rv. 265990). Questa linea interpretativa ha trovato successiva conferma nell’affermazione di carattere generale per la quale l’assorbimento della violazione di domicilio nel reato complesso di rapina aggravata si verifica allorchΓ© la predetta violazione sia posta in essere al fine esclusivo della sottrazione di beni della persona offesa (Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina, Rv. 272808).

L’insufficienza della mera contestualitΓ  dei fatti criminosi, previsti quali costitutivi di un reato complesso, ad integrare detta fattispecie con i relativi effetti di assorbimento nella stessa dei reati componenti, Γ¨ stata peraltro ribadita con riguardo ad un’ipotesi nella quale il legame finalistico fra i fatti Γ¨ letteralmente enunciato nella formulazione della norma incriminatrice del reato complesso: Γ¨ il caso della violenza sessuale commessa mediante minaccia”.Β 

CiΓ² conduce a sostenere che: β€œalla luce di queste indicazioni, oltre ad essere confermata sul piano applicativo la necessitΓ , per la configurabilitΓ  del reato complesso, del presupposto sostanziale dell’unitarietΓ  del fatto – in aggiunta alle condizioni strutturali previste dall’art. 84 c.p.Β – detto presupposto si presenta come articolato non solo nella contestualitΓ  dei singoli fatti criminosi sussunti della fattispecie assorbente, ma anche nella loro collocazione in una comune prospettiva finalistica[…]”.

Chiarito, seppur -molto- sinteticamente, il concetto di reato complesso, la Suprema Corte di Cassazione evidenzia il contrasto giurisprudenziale tra coloro i quali sostengono il concorso tra i reati di cui agli articoli 576 n. 5.1) e 612 bis c.p. e, invece, coloro i quali ritengono che sussista un reato complesso, con contestuale assorbimento dell’articolo 612 bis c.p., nel piΓΉ grave reato di cui all’articolo 576 n. 5.1) c.p.

La ricostruzione negativa sottolinea la scelta legislativa di attribuire uno specifico rilievo alla differente formulazione dell’articolo 576 n. 5.1) c.p. rispetto al numero 5) del medesimo articolo, evidenziando l’assenza della necessaria interferenza oggettiva tra le norme incriminatrici sottese al reato complesso. Infatti, in quest’ultimo caso il legislatore utilizza le parole β€œin occasione”, le quali sono assenti nel numero 5.1.) della disposizione. Secondo questa ricostruzione, quindi, l’assenza di questo dato letterale condurrebbe a sostenere la mancanza dell’interferenza di tipo oggettivo fra le norme incriminatrici.

La ricostruzione favorevole al reato complesso sottolinea, invece, che la formulazione letterale della norma non si limita ad essere riferita alla posizione soggettiva dell’autore tanto dell’omicidio quanto della condotta degli atti persecutori, ma si estende anche a comprendere il fatto persecutorio nella sua interezza. β€œIn questa prospettiva, traspare l’intento del legislatore di aggravare la pena non per quello che il soggetto agente dell’omicidio appare essere, ma per ciΓ² che lo stesso ha fatto; e quindi non perchΓ© l’omicidio Γ¨ commesso da un persecutore, ma in quanto tale delitto Γ¨ preceduto da una condotta persecutoria della quale lo stesso costituisce l’esito. Tale conclusione sarebbe confermata dai lavori preparatori all’introduzione della circostanza aggravante in esame con ilΒ D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 1,Β comma 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Dagli stessi si desume che l’integrazione normativa Γ¨ stata giustificata con la necessitΓ  di fronteggiare l’allarmante fenomeno della commissione di omicidi in danno delle vittime di atti persecutori, in tal modo presupponendo, quale oggetto della nuova previsione aggravatrice, una connessione fra i due fatti criminosi, entrambi compresi nella stessa.

In presenza di questi elementi testuali e sistematici, una lettura nel senso del concorso dei reati si tradurrebbe nella sostanziale abrogazione della disciplina del reato complesso di cui all’art. 84 c.p.Β e, per altro verso, nel duplice addebito, a carico del soggetto agente, del delitto volontario aggravatoΒ ex art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 e di quello di atti persecutori, in violazione del principio generale del ne bis in idem, nei suoi aspetti sia processuali che sostanziali”.

CiΓ² premesso, la Suprema Corte di Cassazione, avallando quest’ultimo orientamento, esprime il seguente principio di diritto: β€œLa fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi dell’art. 575 c.p.Β eΒ art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1, in ragione della unitarietΓ  del fatto“.

CiΓ² conduce a sostenere, quindi, che se l’omicidio venisse commesso a distanza di molto tempo dalle condotte persecutorie, mancando il requisito dell’unitarietΓ  del fatto, gli atti persecutori non potrebbero essere assorbiti dal reato di omicidio.