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Reato complesso: lβomicidio realizzato dopo la condotta di stalking nei confronti della stessa vittima integra un reato complesso?
A cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#reatocomplesso #omicidioaggravato #attipersecutori #art.84c.p. #art.576.5.1)c.p. #art.612bisc.p.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, Sentenza n.38402 del 15/07/2021
La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione rispetto alla tematica del reato complesso.
Appare opportuno β a parere di chi scrive- principiare dalla questione rimessa alle Sezioni Unite: βSe, in caso di omicidio commesso dopo l’esecuzione di condotte persecutorie poste in essere dall’agente nei confronti della medesima persona offesa, i reati di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 concorrano tra loro o sia invece ravvisabile un reato complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1″.
La soluzione della questione richiede una preliminare riflessione sulla fattispecie del reato complesso di cui allβarticolo 84 c.p.
Esso si configura attraverso piΓΉ forme di manifestazione. Infatti, oltre al caso, non unanimemente condiviso, del βreato complesso in senso latoβ, nel quale la fattispecie incriminatrice Γ¨ composta da un fatto costituente reato e da ulteriori elementi di un fatto di per sΓ© privi di rilevanza penale, sono sussunte nella categoria del reato complesso due ipotesi. La prima postula che la fattispecie si compone di elementi costitutivi che isolatamente considerati rappresenterebbero autonome figure di reato. La seconda Γ¨ rappresentata, invece, da una fattispecie-base, giΓ prevista come reato, a cui si aggiunge, quale circostanza aggravante, un fatto autonomamente incriminato da altra disposizione di legge.
CiΓ² premesso, la Suprema Corte chiarisce che il reato complesso sia caratterizzato, oltre che dagli elementi strutturali previsti dallβarticolo 84 c.p., anche da un ulteriore elemento sostanziale, ossia dallβunitarietΓ del fatto di reato. Al riguardo, il collegio ha ritenuto che il concetto di βunitarietΓ del fatto che complessivamente integra il reatoβ postuli due caratteristiche. La prima Γ¨ quella che il fatto debba realizzarsi nel medesimo contesto spaziale e temporale. La seconda Γ¨ costituita dalla comune prospettiva finalistica intercorrente tra i due reati.
Infatti, la giurisprudenza nel caso β[β¦] della violazione di domicilio commessa al fine di danneggiare l’abitazione della vittima, e nel corso della quale il soggetto agente abbia approfittato della disponibilitΓ di detta abitazione per impossessarsi di beni della persona offesa, si Γ¨ sottolineato come in una situazione del genere i fatti di violazione di domicilio e rapina assumano il carattere della contestualitΓ per un limitato segmento temporale, inserendosi solo occasionalmente il secondo nell’azione relativa al primo e per il resto divergendone le finalitΓ . Γ stata di conseguenza esclusa la configurabilitΓ nel caso in esame del reato complesso, ritenendosi il concorso fra i reati di rapina aggravata e violazione di domicilio (Sez. 2, n. 1925 del 18/12/2015, dep. 2016, Singh, Rv. 265990). Questa linea interpretativa ha trovato successiva conferma nell’affermazione di carattere generale per la quale l’assorbimento della violazione di domicilio nel reato complesso di rapina aggravata si verifica allorchΓ© la predetta violazione sia posta in essere al fine esclusivo della sottrazione di beni della persona offesa (Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina, Rv. 272808).
L’insufficienza della mera contestualitΓ dei fatti criminosi, previsti quali costitutivi di un reato complesso, ad integrare detta fattispecie con i relativi effetti di assorbimento nella stessa dei reati componenti, Γ¨ stata peraltro ribadita con riguardo ad un’ipotesi nella quale il legame finalistico fra i fatti Γ¨ letteralmente enunciato nella formulazione della norma incriminatrice del reato complesso: Γ¨ il caso della violenza sessuale commessa mediante minacciaβ.Β
CiΓ² conduce a sostenere che: βalla luce di queste indicazioni, oltre ad essere confermata sul piano applicativo la necessitΓ , per la configurabilitΓ del reato complesso, del presupposto sostanziale dell’unitarietΓ del fatto – in aggiunta alle condizioni strutturali previste dall’art. 84 c.p.Β – detto presupposto si presenta come articolato non solo nella contestualitΓ dei singoli fatti criminosi sussunti della fattispecie assorbente, ma anche nella loro collocazione in una comune prospettiva finalistica[β¦]β.
Chiarito, seppur -molto- sinteticamente, il concetto di reato complesso, la Suprema Corte di Cassazione evidenzia il contrasto giurisprudenziale tra coloro i quali sostengono il concorso tra i reati di cui agli articoli 576 n. 5.1) e 612 bis c.p. e, invece, coloro i quali ritengono che sussista un reato complesso, con contestuale assorbimento dellβarticolo 612 bis c.p., nel piΓΉ grave reato di cui allβarticolo 576 n. 5.1) c.p.
La ricostruzione negativa sottolinea la scelta legislativa di attribuire uno specifico rilievo alla differente formulazione dellβarticolo 576 n. 5.1) c.p. rispetto al numero 5) del medesimo articolo, evidenziando lβassenza della necessaria interferenza oggettiva tra le norme incriminatrici sottese al reato complesso. Infatti, in questβultimo caso il legislatore utilizza le parole βin occasioneβ, le quali sono assenti nel numero 5.1.) della disposizione. Secondo questa ricostruzione, quindi, lβassenza di questo dato letterale condurrebbe a sostenere la mancanza dellβinterferenza di tipo oggettivo fra le norme incriminatrici.
La ricostruzione favorevole al reato complesso sottolinea, invece, che la formulazione letterale della norma non si limita ad essere riferita alla posizione soggettiva dellβautore tanto dellβomicidio quanto della condotta degli atti persecutori, ma si estende anche a comprendere il fatto persecutorio nella sua interezza. βIn questa prospettiva, traspare l’intento del legislatore di aggravare la pena non per quello che il soggetto agente dell’omicidio appare essere, ma per ciΓ² che lo stesso ha fatto; e quindi non perchΓ© l’omicidio Γ¨ commesso da un persecutore, ma in quanto tale delitto Γ¨ preceduto da una condotta persecutoria della quale lo stesso costituisce l’esito. Tale conclusione sarebbe confermata dai lavori preparatori all’introduzione della circostanza aggravante in esame con ilΒ D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 1,Β comma 1, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Dagli stessi si desume che l’integrazione normativa Γ¨ stata giustificata con la necessitΓ di fronteggiare l’allarmante fenomeno della commissione di omicidi in danno delle vittime di atti persecutori, in tal modo presupponendo, quale oggetto della nuova previsione aggravatrice, una connessione fra i due fatti criminosi, entrambi compresi nella stessa.
In presenza di questi elementi testuali e sistematici, una lettura nel senso del concorso dei reati si tradurrebbe nella sostanziale abrogazione della disciplina del reato complesso di cui all’art. 84 c.p.Β e, per altro verso, nel duplice addebito, a carico del soggetto agente, del delitto volontario aggravatoΒ ex art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 e di quello di atti persecutori, in violazione del principio generale del ne bis in idem, nei suoi aspetti sia processuali che sostanzialiβ.
CiΓ² premesso, la Suprema Corte di Cassazione, avallando questβultimo orientamento, esprime il seguente principio di diritto: βLa fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori da parte dell’agente nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma del delitto aggravato ai sensi dell’art. 575 c.p.Β eΒ art. 576 c.p., comma 1, n. 5.1 – punito con la pena edittale dell’ergastolo – integra un reato complesso, ai sensi dell’art. 84 c.p., comma 1, in ragione della unitarietΓ del fatto“.
CiΓ² conduce a sostenere, quindi, che se lβomicidio venisse commesso a distanza di molto tempo dalle condotte persecutorie, mancando il requisito dellβunitarietΓ del fatto, gli atti persecutori non potrebbero essere assorbiti dal reato di omicidio.