๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐: ร applicabile il regime normativo sancito dal d.lgs. n. 231/01 alla societร a responsabilitร limitata unipersonale?
ร applicabile il regime normativo sancito dal d.lgs. n. 231/01 alla societร a responsabilitร limitata unipersonale?
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. IV penale, Sentenza n. 45100 del 16/02/2021 (dep. 06/12/2021)
La pronuncia in commento si sofferma sul perimetro applicativo della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/01 ed in particolare sulla necessitร che il disposto di cui allโarticolo 1 debba essere interpretato in senso formale, ossia applicabile ai soggetti catalogati โ in cui rientrerebbe la societร a responsabilitร limitata unipersonale- o sussista la possibilitร di non applicare la normativa in oggetto ai soggetti che, pur formalmente sussumibili nelle categorie previste dallโarticolo 1 del d.lgs. n. 231/01, si caratterizzano per lโassenza di dualitร tra la persona fisica e il soggetto meta-individuale. In questโultimo caso, la mancata ricorrenza di un centro autonomo di imputazione condurrebbe a parificare la societร a responsabilitร limitata unipersonale allโimpresa individuale, con inapplicabilitร del regime giuridico di cui al d.lgs. n. 231/01.
Il Tribunale di Pescara aveva annullato lโordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nei confronti delle societร X,Y e Z. Il Tribunale aveva evidenziato come le persone giuridiche in questione avessero carattere unipersonale, ossia fossero composte e gestite dallโunico socio imputato del reato presupposto. Solo sulla base di tali elementi, lโadito Tribunale aveva ritenuto che la societร a responsabilitร limitata unipersonale fosse paragonabile allโimpresa individuale e, pertanto, non assoggettabile al regime giuridico di cui al d.lgs. n. 231/01.
Ciรฒ premesso, il collegio, aderendo allโorientamento maggioritario della giurisprudenza, chiarisce che il d.lgs. n. 231/01 si applichi โ[โฆ]all’intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica (Sez. 6, n. 30085 del 16/05/2012, Vinci, 252995; Sez. 6, n. 18941 del 03/03/2004, Soc. Ribera, Rv. 228833), indipendentemente dal conseguimento o meno della personalitร giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguitoโ.
Inoltre, la Suprema Corte sottolinea che la responsabilitร della persona giuridica sia autonoma e diversa rispetto a quella della persona fisica. A conferma di questa ricostruzione e della circostanza che la societร non รจ mai autore del reato presupposto o concorrente nello stesso, lโarticolo 8 del d.lgs. n. 231/01 stabilisce lโautonoma responsabilitร dellโente anche quando lโautore del reato non รจ stato identificato o non imputabile e nellโipotesi in cui il reato si estingua per un caso diverso dallโamnistia.
Ciรฒ implica, quindi, che la persona giuridica abbia una responsabilitร autonoma distinta da quella sottesa alla persona fisica autrice del reato presupposto. Conseguentemente, la giurisprudenza ha escluso che il d.lgs. n. 231/01 sia applicabile allโimprenditore individuale, in quanto in questo caso non sussisterebbe una dualitร soggettiva tra lโautore del reato presupposto e lโente.
Ciรฒ premesso, appare opportuno precisare โ a parere di chi scrive- che la societร a responsabilitร limitata unipersonale rappresenta un soggetto meta-individuale a cui astrattamente sarebbe applicabile il regime giuridico di cui al d.lgs. n. 231/01.
Pertanto, il tema attiene โ[โฆ] allโesistenza di un potere di accertamento da parte del giudice, che, di fatto, conduca ad un superamento dell’art. 1, D.Lgs. sulla base di criteri sostanziali e dunque porti a ritenere, come ha fatto il Tribunale, che una societร a responsabilitร limitata unipersonale, pur essendo formalmente un soggetto meta-individuale, possa in realtร essere solo un’impresa individuale, con conseguente esclusione dell’applicabilitร delle norme delย D.Lgs. n. 231 del 2001โ.
Il collegio chiarisce che il problema non si pone per le societร unipersonale partecipata da una societร di capitali o per le societร unipersonali caratterizzate da una complessitร aziendale, tali da evidenziare lโesistenza di un centro autonomo di imputazione di interessi giuridici.
Invero, i dubbi sottendono il caso delle societร unipersonali di piccole dimensioni, in cui per la particolare struttura dellโente appare difficilmente percepibile la dualitร soggettiva tra societร e la persona fisica autore del reato presupposto.
La Corte chiarisce che โIn tal senso deve essere conciliata l’esigenza di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, quella, cioรจ, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilitร patrimoniale illimitata, costituendo una societร unipersonale a responsabilitร limitata, ma, al tempo stesso, eviti l’applicazione delย D.Lgs. n. 231 del 2001, sostenendo di essere una impresa individuale.
Il fenomeno รจ quello della creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni allo scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e “normativiโ.
Ciรฒ ha condotto la Suprema Corte di Cassazione a sostenere che โEsiste allora un’esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una societร unipersonale a responsabilitร limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilitร dell’ente; un accertamento che non รจ indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioรจ di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della societร , quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilitร di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo “governa”, e dunque, sulla impossibilitร di configurare una colpevolezza normativa dell’ente – di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio.[โฆ]Una verifica complessa che si snoda attraverso l’accertamento della organizzazione della societร , dell’attivitร in concreto posta in essere, della dimensione della impresa, dei rapporti tra socio unico e societร , della esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento.
Al riguardo, il Tribunale si era limitato ad affermare che le societร non costituivano un centro autonomo di interessi distinti dalla persona fisica e, dunque, sarebbero sottratte al regime di cui al d.lgs. n.231/01. Tale ragionamento appare viziato, in quanto il giudice di prime cure non ha verificato come nel tempo dette societร abbiano operato, le dimensioni delle imprese, la loro struttura organizzativa e i rapporti tra esse e l’unico socio.
Pertanto, il collegio ha ritenutoย che โl’ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, in applicazione dei principi indicati, ferma restando l’assoggettabilitร delle societร in questione alย D.Lgs. n. 231 del 2001, verificherร se ed in che termini il reato commesso dalla persona fisica sia imputabile agli enti secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. in questione.