๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ง๐š๐ฅ๐ž ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ.๐ŸŽ๐Ÿ.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ: รˆ applicabile il regime normativo sancito dal d.lgs. n. 231/01 alla societร  a responsabilitร  limitata unipersonale?

รˆ applicabile il regime normativo sancito dal d.lgs. n. 231/01 alla societร  a responsabilitร  limitata unipersonale?

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#srl #unipersonale #responsabilitร  #amministrativa #ente #reato #art.1d.lgs.231/01

Corte di Cassazione, sez. IV penale, Sentenza n. 45100 del 16/02/2021 (dep. 06/12/2021)

La pronuncia in commento si sofferma sul perimetro applicativo della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/01 ed in particolare sulla necessitร  che il disposto di cui allโ€™articolo 1 debba essere interpretato in senso formale, ossia applicabile ai soggetti catalogati โ€“ in cui rientrerebbe la societร  a responsabilitร  limitata unipersonale- o sussista la possibilitร  di non applicare la normativa in oggetto ai soggetti che, pur formalmente sussumibili nelle categorie previste dallโ€™articolo 1 del d.lgs. n. 231/01, si caratterizzano per lโ€™assenza di dualitร  tra la persona fisica e il soggetto meta-individuale. In questโ€™ultimo caso, la mancata ricorrenza di un centro autonomo di imputazione condurrebbe a parificare la societร  a responsabilitร  limitata unipersonale allโ€™impresa individuale, con inapplicabilitร  del regime giuridico di cui al d.lgs. n. 231/01.

Il Tribunale di Pescara aveva annullato lโ€™ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare interdittiva del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione nei confronti delle societร  X,Y e Z. Il Tribunale aveva evidenziato come le persone giuridiche in questione avessero carattere unipersonale, ossia fossero composte e gestite dallโ€™unico socio imputato del reato presupposto. Solo sulla base di tali elementi, lโ€™adito Tribunale aveva ritenuto che la societร  a responsabilitร  limitata unipersonale fosse paragonabile allโ€™impresa individuale e, pertanto, non assoggettabile al regime giuridico di cui al d.lgs. n. 231/01.

Ciรฒ premesso, il collegio, aderendo allโ€™orientamento maggioritario della giurisprudenza, chiarisce che il d.lgs. n. 231/01 si applichi โ€œ[โ€ฆ]all’intero spettro dei soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica (Sez. 6, n. 30085 del 16/05/2012, Vinci, 252995; Sez. 6, n. 18941 del 03/03/2004, Soc. Ribera, Rv. 228833), indipendentemente dal conseguimento o meno della personalitร  giuridica e dallo scopo lucrativo o meno perseguitoโ€.

Inoltre, la Suprema Corte sottolinea che la responsabilitร  della persona giuridica sia autonoma e diversa rispetto a quella della persona fisica. A conferma di questa ricostruzione e della circostanza che la societร  non รจ mai autore del reato presupposto o concorrente nello stesso, lโ€™articolo 8 del d.lgs. n. 231/01 stabilisce lโ€™autonoma responsabilitร  dellโ€™ente anche quando lโ€™autore del reato non รจ stato identificato o non imputabile e nellโ€™ipotesi in cui il reato si estingua per un caso diverso dallโ€™amnistia.

Ciรฒ implica, quindi, che la persona giuridica abbia una responsabilitร  autonoma distinta da quella sottesa alla persona fisica autrice del reato presupposto. Conseguentemente, la giurisprudenza ha escluso che il d.lgs. n. 231/01 sia applicabile allโ€™imprenditore individuale, in quanto in questo caso non sussisterebbe una dualitร  soggettiva tra lโ€™autore del reato presupposto e lโ€™ente.

Ciรฒ premesso, appare opportuno precisare โ€“ a parere di chi scrive- che la societร  a responsabilitร  limitata unipersonale rappresenta un soggetto meta-individuale a cui astrattamente sarebbe applicabile il regime giuridico di cui al d.lgs. n. 231/01.

Pertanto, il tema attiene โ€œ[โ€ฆ] allโ€™esistenza di un potere di accertamento da parte del giudice, che, di fatto, conduca ad un superamento dell’art. 1, D.Lgs. sulla base di criteri sostanziali e dunque porti a ritenere, come ha fatto il Tribunale, che una societร  a responsabilitร  limitata unipersonale, pur essendo formalmente un soggetto meta-individuale, possa in realtร  essere solo un’impresa individuale, con conseguente esclusione dell’applicabilitร  delle norme delย D.Lgs. n. 231 del 2001โ€.

Il collegio chiarisce che il problema non si pone per le societร  unipersonale partecipata da una societร  di capitali o per le societร  unipersonali caratterizzate da una complessitร  aziendale, tali da evidenziare lโ€™esistenza di un centro autonomo di imputazione di interessi giuridici.

Invero, i dubbi sottendono il caso delle societร  unipersonali di piccole dimensioni, in cui per la particolare struttura dellโ€™ente appare difficilmente percepibile la dualitร  soggettiva tra societร  e la persona fisica autore del reato presupposto.

La Corte chiarisce che โ€œIn tal senso deve essere conciliata l’esigenza di evitare violazioni del principio del bis in idem sostanziale, che si realizzerebbero imputando alla persona fisica un cumulo di sanzioni punitive per lo stesso fatto, e quella opposta, quella, cioรจ, di evitare che la persona fisica, da una parte, si sottragga alla responsabilitร  patrimoniale illimitata, costituendo una societร  unipersonale a responsabilitร  limitata, ma, al tempo stesso, eviti l’applicazione delย D.Lgs. n. 231 del 2001, sostenendo di essere una impresa individuale.

Il fenomeno รจ quello della creazione di persone giuridiche di ridottissime dimensioni allo scopo di frammentare e polverizzare i rischi economici e “normativiโ€.

Ciรฒ ha condotto la Suprema Corte di Cassazione a sostenere che โ€œEsiste allora un’esigenza di accertamento in concreto del se, in presenza di una societร  unipersonale a responsabilitร  limitata, vi siano i presupposti per affermare la responsabilitร  dell’ente; un accertamento che non รจ indissolubilmente legato solo a criteri quantitativi, cioรจ di dimensioni della impresa, di tipologia della struttura organizzativa della societร , quanto, piuttosto, a criteri funzionali, fondati sulla impossibilitร  di distinguere un interesse dell’ente da quello della persona fisica che lo “governa”, e dunque, sulla impossibilitร  di configurare una colpevolezza normativa dell’ente – di fatto inesigibile – disgiunta da quella dell’unico socio.[โ€ฆ]Una verifica complessa che si snoda attraverso l’accertamento della organizzazione della societร , dell’attivitร  in concreto posta in essere, della dimensione della impresa, dei rapporti tra socio unico e societร , della esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento.

Al riguardo, il Tribunale si era limitato ad affermare che le societร  non costituivano un centro autonomo di interessi distinti dalla persona fisica e, dunque, sarebbero sottratte al regime di cui al d.lgs. n.231/01. Tale ragionamento appare viziato, in quanto il giudice di prime cure non ha verificato come nel tempo dette societร  abbiano operato, le dimensioni delle imprese, la loro struttura organizzativa e i rapporti tra esse e l’unico socio.

Pertanto, il collegio ha ritenutoย  che โ€œl’ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, in applicazione dei principi indicati, ferma restando l’assoggettabilitร  delle societร  in questione alย D.Lgs. n. 231 del 2001, verificherร  se ed in che termini il reato commesso dalla persona fisica sia imputabile agli enti secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. in questione.