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Contratto autonomo di garanzia ed exceptio doli

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#contrattoautonomogaranzia #exceptiodoli #abusodeldiritto

Corte appello Roma, sez. I civile, sentenza n. 6316 del 29/09/2021

La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione rispetto alla tematica del contratto autonomo di garanzia e alla proposizione dell’exceptio doli ad opera del garante.

Preliminarmente, occorre chiarire che il contratto autonomo di garanzia rappresenta un modello negoziale atipico caratterizzato dalla clausola β€œpagamento a prima richiesta e senza eccezioni”, la quale differisce significativamente dalla clausola β€œsolve et repete”, con cui il garante si obbliga, prima, ad adempiere la prestazione e solo successivamente a sollevare le eventuali eccezioni. Quest’ultima clausola, quindi, Γ¨ volta ad evitare che la proposizione delle eccezioni pregiudichi la tempestivitΓ  dell’adempimento dell’obbligazione.

Diversamente, la clausola β€œpagamento a prima richiesta e senza eccezioni” postula che il garante Γ¨ chiamato ad assicurare la soddisfazione dell’interesse economico del creditore direttamente non potendo addure le eccezioni sottese al rapporto tra creditore e debitore.

Diversamente da quanto attiene al contratto di fideiussione che si caratterizza dall’accessorietΓ , come confermato dagli articoli 1939 e 1945 c.c., il contratto autonomo di garanzia postula un’astrazione sostanziale tra il rapporto garante- garantito e garante- creditore.

CiΓ² implica che il garante potrΓ  opporre le eccezioni letterali sottese al rapporto di garanzia, oltre quelle fondate su distinti rapporti personali che lo legano alla controparte.

Pertanto, restano opponibili esclusivamente le eccezioni fondate sul rapporto di valuta.

Tuttavia, la giurisprudenza ha evidenziato che il garante possa rifiutare il pagamento opponendo alla controparte l’excepetio doli generalis, nel caso in cui l’infondatezza della pretesa appaia manifesta ed incontrovertibile.

Infatti, proprio sulla liquiditΓ  della prova resa dal garante, la pronuncia chiarisce che: β€œIn tema diΒ contrattoΒ autonomoΒ diΒ garanzia, l’abusivitΓ  della richiesta diΒ garanziaΒ ai fini dell’accoglimento dell”exceptio doli’ deve risultare prima facie o comunque da una prova cd liquida cioΓ¨ di pronta soluzione che il garante Γ¨ tenuto a fornire, mentre non possono essere addotte a suo fondamento circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile dal debitore garantito al creditore beneficiario dellaΒ garanzia, in ragione dell’inopponibilitΓ  da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale. Con particolare riferimento ai rapporti bancari Γ¨ stato statuito che “nelΒ contrattoΒ autonomoΒ diΒ garanziaΒ il garante Γ¨ legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullitΓ  anche parziale delΒ contrattoΒ base per contrarietΓ  a norme imperative. Ne consegue che puΓ² essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullitΓ  della clausola anatocistica nonchΓ© di quella che prevede interessi usurari, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta”.