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Calcolo della recidiva infraquinquennale
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#recidivaaggravata #circostanzaaggravante #art.99c.p.
Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 32785 del 13/07/2021
La pronuncia in commento chiarisce che ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata, il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto.
Preliminarmente, occorre chiarire che la recidiva costituisce una circostanza aggravante, inerente alla persona del colpevole, funzionale a determinare un aumento di pena a carico del soggetto che abbia commesso un delitto non colposo, dopo essere stato condannato per altro delitto non colposo.
Lβarticolo 99 del codice penale disciplina cinque ipotesi di recidiva.
In particolare, il primo comma dellβarticolo 99 c.p. sancisce la c.d. recidiva semplice, la quale si configura quando lβagente, in seguito ad una condanna definitiva per un delitto non colposo ne commette un altro β sempre doloso o preterintenzionale- di qualsiasi specie o gravitΓ , sempre che siano decorsi cinque anni dalla precedente condanna. In tal caso, la pena puΓ² essere aumentata nella misura fissa di un terzo.
La recidiva c.d. aggravata β comma 2- postula, invece, un aumento della pena fino alla metΓ nel caso in cui ricorra una delle seguenti tre ipotesi: 1) recidiva specifica, si realizza allorchΓ¨ il nuovo delitto non colposo Γ¨ della stessa indole del precedente, secondo la nozione che si ricava dallβarticolo 101 c.p.; 2) recidiva infraquinquennale, la quale ricorre qualora il nuovo delitto non colposo venga commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) la recidiva per il caso in cui il nuovo delitto non colposo sia stato commesso durante o dopo lβesecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente allβesecuzione della pena.
Il terzo comma dellβarticolo 99 c.p. disciplina, invece, la recidiva pluriaggravata che si configura nellβipotesi in cui ricorra piΓΉ di una delle circostanze indicate nel comma 2. Tale tipologia di recidiva comporta lβaumento della pena in misura fissa della metΓ .
Inoltre, la recidiva reiterata, di cui al comma 4 dellβarticolo 99 c.p., viene in rilievo nellβipotesi in cui il recidivo commetta un nuovo delitto non colposo. Al riguardo, la misura dellβaumento della pena varia in ragione della forma di recidiva ritenuta nella precedente condanna: se si tratta di recidiva semplice, lβaumento Γ¨ della metΓ ; se si tratta di recidiva aggravata, lβaumento Γ¨ di due terzi.
Da ultimo, la recidiva di cui al comma 5 dellβarticolo 99 c.p., afferente ai delitti di cui allβarticolo 407, comma 2, lett. a), c.p.p., Γ¨ stata oggetto di una dichiarazione di incostituzionalitΓ , nella parte in cui prevedeva lβapplicazione obbligatoria β nellβan– dellβaumento di pena. Tale automatismo si fondava sulla presunzione legale di pericolositΓ dellβautore di reati particolarmente gravi quali quelli indicati allβarticolo 407, comma 2, lett. a), c.p.p.
La decisione in commento origina dalla difesa dellβimputato che contestava lβapplicazione della recidiva infraquinquennale, di cui allβarticolo 99, comma 2, n. 2). c.p., essendo decorsi piΓΉ di cinque anni dalla commissione del precedente reato non colposo.
Al riguardo, il collegio chiarisce che: βai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni va effettuato avendo riguardo, quanto al dies a quo, non giΓ alla data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensΓ¬ a quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (ex plurimis cfr. Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016, Graviano, Rv. 266547; da ultimo v. Sez. 4, n. 21557 del 05/05/2021, Solinas, non mass.).
Nel caso di specie risulta dal certificato del casellario giudiziale che l’ultima condanna, per il fatto commesso nel 1993, divenne irrevocabile nell’anno 2008, soltanto tre anni prima della commissione del nuovo delittoβ.