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Calcolo della recidiva infraquinquennale

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#recidivaaggravata #circostanzaaggravante #art.99c.p.

Corte di Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 32785 del 13/07/2021

La pronuncia in commento chiarisce che ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata, il dies a quo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato presupposto.

Preliminarmente, occorre chiarire che la recidiva costituisce una circostanza aggravante, inerente alla persona del colpevole, funzionale a determinare un aumento di pena a carico del soggetto che abbia commesso un delitto non colposo, dopo essere stato condannato per altro delitto non colposo.

Lโ€™articolo 99 del codice penale disciplina cinque ipotesi di recidiva.

In particolare, il primo comma dellโ€™articolo 99 c.p. sancisce la c.d. recidiva semplice, la quale si configura quando lโ€™agente, in seguito ad una condanna definitiva per un delitto non colposo ne commette un altro โ€“ sempre doloso o preterintenzionale- di qualsiasi specie o gravitร , sempre che siano decorsi cinque anni dalla precedente condanna. In tal caso, la pena puรฒ essere aumentata nella misura fissa di un terzo.

La recidiva c.d. aggravata โ€“ comma 2- postula, invece, un aumento della pena fino alla metร  nel caso in cui ricorra una delle seguenti tre ipotesi: 1) recidiva specifica, si realizza allorchรจ il nuovo delitto non colposo รจ della stessa indole del precedente, secondo la nozione che si ricava dallโ€™articolo 101 c.p.; 2) recidiva infraquinquennale, la quale ricorre qualora il nuovo delitto non colposo venga commesso nei cinque anni dalla condanna precedente; 3) la recidiva per il caso in cui il nuovo delitto non colposo sia stato commesso durante o dopo lโ€™esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente allโ€™esecuzione della pena.

Il terzo comma dellโ€™articolo 99 c.p. disciplina, invece, la recidiva pluriaggravata che si configura nellโ€™ipotesi in cui ricorra piรน di una delle circostanze indicate nel comma 2. Tale tipologia di recidiva comporta lโ€™aumento della pena in misura fissa della metร .

Inoltre, la recidiva reiterata, di cui al comma 4 dellโ€™articolo 99 c.p., viene in rilievo nellโ€™ipotesi in cui il recidivo commetta un nuovo delitto non colposo. Al riguardo, la misura dellโ€™aumento della pena varia in ragione della forma di recidiva ritenuta nella precedente condanna: se si tratta di recidiva semplice, lโ€™aumento รจ della metร ; se si tratta di recidiva aggravata, lโ€™aumento รจ di due terzi.

Da ultimo, la recidiva di cui al comma 5 dellโ€™articolo 99 c.p., afferente ai delitti di cui allโ€™articolo 407, comma 2, lett. a), c.p.p., รจ stata oggetto di una dichiarazione di incostituzionalitร , nella parte in cui prevedeva lโ€™applicazione obbligatoria โ€“ nellโ€™an– dellโ€™aumento di pena. Tale automatismo si fondava sulla presunzione legale di pericolositร  dellโ€™autore di reati particolarmente gravi quali quelli indicati allโ€™articolo 407, comma 2, lett. a), c.p.p.

La decisione in commento origina dalla difesa dellโ€™imputato che contestava lโ€™applicazione della recidiva infraquinquennale, di cui allโ€™articolo 99, comma 2, n. 2). c.p., essendo decorsi piรน di cinque anni dalla commissione del precedente reato non colposo.

Al riguardo, il collegio chiarisce che: โ€œai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale, il calcolo dei cinque anni va effettuato avendo riguardo, quanto al dies a quo, non giร  alla data di commissione dell’ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensรฌ a quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il medesimo reato presupposto (ex plurimis cfr. Sez. 6, n. 15441 del 17/03/2016, Graviano, Rv. 266547; da ultimo v. Sez. 4, n. 21557 del 05/05/2021, Solinas, non mass.).

Nel caso di specie risulta dal certificato del casellario giudiziale che l’ultima condanna, per il fatto commesso nel 1993, divenne irrevocabile nell’anno 2008, soltanto tre anni prima della commissione del nuovo delittoโ€.