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La rilevanza dellโaffiliazione rituale in tema di associazioni di tipo mafioso
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#art.416bisc.p. #Associazioneperdelinquere
Corte di Cassazione, sezioni unite penali, n.36958 del 27/05/2021
La presente decisione offre degli ottimi spunti di riflessione in materia di associazioni di tipo mafioso e segnatamente al valore probatorio da attribuire allโaffiliazione rituale rispettoalla condotta partecipativa, rilevante ai sensi dellโarticolo 416 bis c.p.
Appare opportuno riportare la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: โSe la mera affiliazione ad un’associazione di stampo mafioso (nella specie โndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilitร in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis c.p. e della struttura del reatoโ.
Da ciรฒ si deduce che il collegio รจ impegnato nel fissare i contorni della stessa nozione di partecipazione, intesa quale manifestazione primaria di adesione al sodalizio criminoso.
Infatti, la questione problematica dei requisiti strutturali richiesti per la contestazione della condotta partecipativa emerge nel caso in cui il piano probatorio, acquisito in sede processuale, non fornisca elementi idonei ad attestare lโapporto di un contributo causale alla consorteria mafiosa, ma comprova soltanto il mero compimento di formalismi rituali.
Invero, lโordinanza di remissione โ[โฆ] esplicita chiaramente il timore di una duplice deriva ermeneutica: a) la sufficienza, attraverso indebiti automatismi probatori, della sola adesione formale ad una cosca criminale ai fini della configurabilitร del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa; b) la necessitร della realizzazione di condotte causali strumentalmente orientate verso gli obiettivi dell’associazione ai fini della punibilitร . Da qui la ricerca di un punto di equilibrio tra l’esigenza di non lasciare impunite forme di reitร di particolare allarme sociale e il rispetto dei principi costituzionali in materia penale, che precludono accuse fondate su responsabilitร da status o da posizione o che si traducano in un’elusione delle garanzie poste a presidio della libertร individualeโ.
Ciรฒ ha condotto il Supremo Collegio a ritenere che โdue sono i temi di indagine da esplorare: il primo – attinente al profilo della tipicitร – concerne l’individuazione del minimum della condotta di partecipazione punibile; il secondo – relativo al profilo della prova – ha riguardo al valore da attribuire agli indici sintomatici della partecipazione, tra cui si colloca, in primis, l’avvenuto compimento di un rituale di affiliazioneโ.
Prima di risolvere il quesito, la Suprema Corte esegue unโefficace ricostruzione della fattispecie di cui allโarticolo 416 bis c.p.
Lโarticolo 416 bis c.p. รจ stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 646/1982, a fronte dellโinadeguatezza della fattispecie prevista dallโarticolo 416 c.p.a punire i โnuovi fenomeniโ di consorteria criminale. Invero, nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge si chiarisce che โ[โฆ] con questa previsione si vuole colmare una lacuna legislativa giร evidenziata da giuristi e operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell’art. 416 c.p.ย (associazione per delinquere) a comprendere tutte le realtร associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dall’art. 416 c.p., affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale: forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penaleโ.
ย Il bene giuridico tutelato principalmente dalla fattispecie in commento รจ rappresentato dallโordine pubblico, inteso nella sua duplice dimensione. Quella โoggettivaโ, quale complesso delle condizioni che garantiscono la sicurezza e la tranquillitร comune, e quella โsoggettivaโ, intesa come libertร morale della popolazione di determinarsi nelle proprie scelte liberamente.
Ai fini della tipicitร del modello associativo di tipo mafioso, assumono particolare importanza, oltre alla ricorrenza dellโelemento personale connesso alla distribuzione gerarchica dei ruoli e allโesistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica, le modalitร attraverso cui lโassociazione si manifesta.
Infatti, il collegio osserva che โDel resto, la compresenza di finalitร lecite ed illecite finisce per conferire al metodo il ruolo di elemento cardine della fattispecie, quale spartiacque volto a circoscrivere la nozione penalmente rilevante di “associazione mafiosa”.
In particolare, la condotta tipica รจ descritta al comma 3 della fattispecie in commento โsi avvalgono della forza d’intimidazione del vincolo associativo e dell’assoggettamento e omertร che ne derivaโ.
Quanto alle finalitร , esse postulano, anche alternativamente, lโattuazione di un programma illecito e/o il perseguimento di obiettivi in sรฉ leciti, come ad esempio โacquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivitร economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubbliciโ.
Ciรฒ conduce a sostenere che rispetto allโassociazione a delinquere semplice, nellโassociazione per delinquere di tipo mafioso si attua unโinversione del rapporto tra mezzi e fini. Infatti, mentre per lโassociato comune la realizzazione dei delitti costituisce il fine dellโassociarsi, per lโassociato mafioso lโattivitร delinquenziale rappresenta il mezzo per il perseguimento dellโobiettivo finale, consistente nel controllo stabile di un segmento della vita sociale.
โIn tale ottica, pertanto, l’utilizzo della forza d’intimidazione deve assumere una pregnanza concreta cosรฌ rilevante ed intensa da creare nella comunitร un timore diffuso, volto a limitare la libertร dei consociati.
Il metodo mafioso finisce cosรฌ con l’assumere connotazioni di carattere oggettivo, idonee a designare non solo il “modo d’essere” dell’associazione, ma anche il “modo di esprimersi” della stessaโ.
Relativamente alla natura giuridica della fattispecie, il collegio ritiene che, pur non potendosi mettere in dubbio la natura di reato di pericolo, per integrare il tipo occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia in termini effettivi dato prova di possedere tale โforzaโ e di essersene avvalso. โSi supera cosรฌ l’interpretazione volta a conferire alla locuzione un rilievo solo sul piano soggettivo, ossia come mera intenzione di “avvalersi” e si attribuisce rilievo all’oggettivitร del metodo mafioso in ossequio ai giร menzionati principi di oggettivitร ed offensivitร . [โฆ] Se, pertanto, occorre che il sodalizio mafioso, nel contesto di riferimento, abbia realizzato una capacitร intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile, ciรฒ significa che la natura di pericolo della fattispecie implica che l’organizzazione deve essere concretamente in grado di porre in pericolo l’ordine pubblico, l’ordine economico e la libertร di partecipazione alla vita politica, non essendo sufficiente il mero pericolo che i suoi elementi costitutivi possano manifestarsi.
Il reato di associazione mafiosa non puรฒ ritenersi integrato escludendo la dimensione del danno, che deve configurarsi come concreto ed effettivo, proprio in relazione all’utilizzo del metodo mafioso inteso nel suo senso oggettivo: quest’ultimo, infatti, non puรฒ perdere la propria consistenza fino a far degradare la fattispecie a semplice pericolo attraverso mere prospettazioni prognostiche. In questo senso deve riconoscersi che il pericolo astratto non integra la fattispecie, rimanendo incerto e solo ipotetico il concreto passaggio dal pericolo al danno (cfr., Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617-01, nella quale si riconosce che l’associazione mafiosa non รจ strutturata sulle “intenzioni”, ma su una rete di effettive derivazioni causali)โ.
ย Ciรฒ premesso, la Suprema Corte di Cassazione analizza lโespressione โfa parteโ contemplata nel comma 1 dellโarticolo 416 bis c.p.
Al riguardo, la condotta del partecipe puรฒ sostanziarsi nella prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purchรจ non occasionale e apprezzabile sotto il profilo causale. Dunque, tale contributo deve essere corredato dalla consapevolezza dellโesistenza della compagine criminale e dalla volontร di associarsi ad essa. Tuttavia, si osserva in giurisprudenza una tendenza a declinare la nozione di partecipazione in modo diverso in base al compendio probatorio disponibile.
Invero, secondo una prima ricostruzione (soggettiva), la nozione di partecipazione coincide con la mera affectiosocietatis e, dunque, con la volontร di prendere parte allโassociazione e a rendersi disponibile ad attuare il programma criminoso.
Questo orientamento รจ, tuttavia, criticato da coloro i quali evidenziano il rischio di attribuire rilevanza penale ad una mera manifestazione di volontร , in violazione dei principi sanciti dalla carta costituzionale.
Ciรฒ ha condotto unโaltra ricostruzione (oggettiva) a ritenere che il partecipe sia colui che realizzi un contributo causale minimo, ma non insignificante alla vita dellโassociazione. Tuttavia, anche questa ricostruzione รจ stata criticata da coloro i quali sottolineano che questo orientamento non sia in grado di circoscrivere in maniera univoca il novero delle condotte atte ad integrare la fattispecie in commento. โLa fluiditร e la scarsa selettivitร della nozione introduce cosรฌ il rischio di interpretazioni estensive tali da attrarre nell’area di operativitร della fattispecie l’intera gamma delle condotte in astratto funzionali alla vita dell’associazioneโ.
Ciรฒ ha determinato unโaltra ricostruzione giurisprudenziale (sentenza Mannino)a chiarire che โper la punibilitร dell’agente a titolo di partecipazione, la verifica dimostrativa della ricorrenza di un duplice aspetto: sul terreno soggettivo va riscontrata l’affectiosocietatis, ossia la consapevolezza e volontร del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati; sul piano oggettivo, รจ da ritenersi che, non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta “messa a disposizione” delle proprie energie (dato che ciรฒ, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano dimostrativo, si porrebbe in insanabile contrasto con il fondamentale principio di materialitร delle condotte punibili di cui all’art. 25 Cost.), va riscontrato in concreto il “fattivo inserimento” nell’organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione – sia pure per indizi – di un “ruolo” svolto dall’agente o comunque di singole condotte che – per la loro particolare capacitร dimostrativa – possano essere ritenute quali “indici rivelatori” dell’avvenuto inserimento nella realtร dinamica ed organizzativa del gruppo.La sentenza “Mannino”, ancora piรน esplicitamente, statuisce che puรฒ definirsi partecipe “colui che si trovi in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, piรน che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo”: ciรฒ rende evidente che la condotta tipica deve essere intesa nei termini di una “partecipazione fattiva”, che si realizza mediante il compimento di “atti di militanza associativa“. La stessa non deve necessariamente possedere – di per sรฉ – una carica elevata di apporto causale alla vita dell’intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve in ogni caso porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sรฌ da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppoโ.
La sentenza Mannino analizza la condotta del partecipe sotto due profili: quello sostanziale e quello probatorio. Rispetto al profilo sostanziale / soggettivo โil partecipe deve non solo voler contribuire causalmente al rafforzamento dell’associazione, ma deve volere anche la realizzazione del programma criminoso, escludendosi cosรฌ l’applicazione del dolo eventuale, nel senso della mera accettazione del rischio di realizzazione dell’eventoโ.
Sotto il profilo probatorio, invece, โ[โฆ] la sentenza individua una serie di indicatori fattuali “dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalitร di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioรจ la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio”: in tal senso, vengono indicati, a scopo meramente esemplificativo, “indizi gravi e precisi, dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonchรฉ della duratura, e sempre utilizzabile, “messa a disposizione” della persona per ogni attivitร del sodalizio criminoso”, tra i quali vengono annoverati “i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo oltre a molteplici, variegati e perรฒ significativi factaconcludentia”.
Il paradigma organizzatorio puro viene, pertanto, sviluppato nella sua formulazione sincretistico-additiva; da una caratterizzazione “statico-formale” della condotta, si passa, quindi, ad una sua dimensione “dinamico-funzionale“.
Ciรฒ premesso, il collegio osserva che le coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza Mannino non siano state recepite dalla giurisprudenza successiva.
Diversamente, le Sezioni Unite concludono nel senso di aderire alle conclusioni a cui sono giunte le Sezioni Unite โManninoโ. Pertanto, la Corte chiarisce che se il presupposto che โlegaโ lโadepto alla consorteria รจ il suo stabile inserimento, esso potrร realizzarsi o in modo formale, attraverso i rituali di adesione o in modo concreto, con il compimento di azioni. โTuttavia, mentre il compimento di attivitร causalmente orientate a favore dell’associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza,l’adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l’effettiva e stabile intraneitร e rendere certa e potenzialmente duratura la “messa a disposizione” del soggetto.โ