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La rilevanza dellโ€™affiliazione rituale in tema di associazioni di tipo mafioso

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#art.416bisc.p. #Associazioneperdelinquere

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, n.36958 del 27/05/2021

La presente decisione offre degli ottimi spunti di riflessione in materia di associazioni di tipo mafioso e segnatamente al valore probatorio da attribuire allโ€™affiliazione rituale rispettoalla condotta partecipativa, rilevante ai sensi dellโ€™articolo 416 bis c.p.

Appare opportuno riportare la questione di diritto rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: โ€œSe la mera affiliazione ad un’associazione di stampo mafioso (nella specie โ€˜ndrangheta), effettuata secondo il rituale previsto dall’associazione stessa, costituisca fatto idoneo a fondare un giudizio di responsabilitร  in ordine alla condotta di partecipazione, tenuto conto della formulazione dell’art. 416-bis c.p. e della struttura del reatoโ€.

Da ciรฒ si deduce che il collegio รจ impegnato nel fissare i contorni della stessa nozione di partecipazione, intesa quale manifestazione primaria di adesione al sodalizio criminoso.

Infatti, la questione problematica dei requisiti strutturali richiesti per la contestazione della condotta partecipativa emerge nel caso in cui il piano probatorio, acquisito in sede processuale, non fornisca elementi idonei ad attestare lโ€™apporto di un contributo causale alla consorteria mafiosa, ma comprova soltanto il mero compimento di formalismi rituali.

Invero, lโ€™ordinanza di remissione โ€œ[โ€ฆ] esplicita chiaramente il timore di una duplice deriva ermeneutica: a) la sufficienza, attraverso indebiti automatismi probatori, della sola adesione formale ad una cosca criminale ai fini della configurabilitร  del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa; b) la necessitร  della realizzazione di condotte causali strumentalmente orientate verso gli obiettivi dell’associazione ai fini della punibilitร . Da qui la ricerca di un punto di equilibrio tra l’esigenza di non lasciare impunite forme di reitร  di particolare allarme sociale e il rispetto dei principi costituzionali in materia penale, che precludono accuse fondate su responsabilitร  da status o da posizione o che si traducano in un’elusione delle garanzie poste a presidio della libertร  individualeโ€.

Ciรฒ ha condotto il Supremo Collegio a ritenere che โ€œdue sono i temi di indagine da esplorare: il primo – attinente al profilo della tipicitร  – concerne l’individuazione del minimum della condotta di partecipazione punibile; il secondo – relativo al profilo della prova – ha riguardo al valore da attribuire agli indici sintomatici della partecipazione, tra cui si colloca, in primis, l’avvenuto compimento di un rituale di affiliazioneโ€.

Prima di risolvere il quesito, la Suprema Corte esegue unโ€™efficace ricostruzione della fattispecie di cui allโ€™articolo 416 bis c.p.

Lโ€™articolo 416 bis c.p. รจ stato introdotto nel codice penale dalla legge n. 646/1982, a fronte dellโ€™inadeguatezza della fattispecie prevista dallโ€™articolo 416 c.p.a punire i โ€œnuovi fenomeniโ€ di consorteria criminale. Invero, nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge si chiarisce che โ€œ[โ€ฆ] con questa previsione si vuole colmare una lacuna legislativa giร  evidenziata da giuristi e operatori del diritto, non essendo sufficiente la previsione dell’art. 416 c.p.ย (associazione per delinquere) a comprendere tutte le realtร  associative di mafia che talvolta prescindono da un programma criminoso secondo la valenza data a questo elemento tipico dall’art. 416 c.p., affidando il raggiungimento degli obiettivi alla forza intimidatrice del vincolo mafioso in quanto tale: forza intimidatrice che in Sicilia e in Calabria raggiunge i suoi effetti anche senza concretarsi in una minaccia o in una violenza negli elementi tipici prefigurati nel codice penaleโ€.

ย Il bene giuridico tutelato principalmente dalla fattispecie in commento รจ rappresentato dallโ€™ordine pubblico, inteso nella sua duplice dimensione. Quella โ€œoggettivaโ€, quale complesso delle condizioni che garantiscono la sicurezza e la tranquillitร  comune, e quella โ€œsoggettivaโ€, intesa come libertร  morale della popolazione di determinarsi nelle proprie scelte liberamente.

Ai fini della tipicitร  del modello associativo di tipo mafioso, assumono particolare importanza, oltre alla ricorrenza dellโ€™elemento personale connesso alla distribuzione gerarchica dei ruoli e allโ€™esistenza di una specifica struttura organizzativa e logistica, le modalitร  attraverso cui lโ€™associazione si manifesta.

Infatti, il collegio osserva che โ€œDel resto, la compresenza di finalitร  lecite ed illecite finisce per conferire al metodo il ruolo di elemento cardine della fattispecie, quale spartiacque volto a circoscrivere la nozione penalmente rilevante di “associazione mafiosa”.

In particolare, la condotta tipica รจ descritta al comma 3 della fattispecie in commento โ€œsi avvalgono della forza d’intimidazione del vincolo associativo e dell’assoggettamento e omertร  che ne derivaโ€.

Quanto alle finalitร , esse postulano, anche alternativamente, lโ€™attuazione di un programma illecito e/o il perseguimento di obiettivi in sรฉ leciti, come ad esempio โ€œacquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attivitร  economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubbliciโ€.

Ciรฒ conduce a sostenere che rispetto allโ€™associazione a delinquere semplice, nellโ€™associazione per delinquere di tipo mafioso si attua unโ€™inversione del rapporto tra mezzi e fini. Infatti, mentre per lโ€™associato comune la realizzazione dei delitti costituisce il fine dellโ€™associarsi, per lโ€™associato mafioso lโ€™attivitร  delinquenziale rappresenta il mezzo per il perseguimento dellโ€™obiettivo finale, consistente nel controllo stabile di un segmento della vita sociale.

โ€œIn tale ottica, pertanto, l’utilizzo della forza d’intimidazione deve assumere una pregnanza concreta cosรฌ rilevante ed intensa da creare nella comunitร  un timore diffuso, volto a limitare la libertร  dei consociati.

Il metodo mafioso finisce cosรฌ con l’assumere connotazioni di carattere oggettivo, idonee a designare non solo il “modo d’essere” dell’associazione, ma anche il “modo di esprimersi” della stessaโ€.

Relativamente alla natura giuridica della fattispecie, il collegio ritiene che, pur non potendosi mettere in dubbio la natura di reato di pericolo, per integrare il tipo occorre riscontrare empiricamente che il sodalizio abbia in termini effettivi dato prova di possedere tale โ€œforzaโ€ e di essersene avvalso. โ€œSi supera cosรฌ l’interpretazione volta a conferire alla locuzione un rilievo solo sul piano soggettivo, ossia come mera intenzione di “avvalersi” e si attribuisce rilievo all’oggettivitร  del metodo mafioso in ossequio ai giร  menzionati principi di oggettivitร  ed offensivitร . [โ€ฆ] Se, pertanto, occorre che il sodalizio mafioso, nel contesto di riferimento, abbia realizzato una capacitร  intimidatrice effettiva ed obiettivamente riscontrabile, ciรฒ significa che la natura di pericolo della fattispecie implica che l’organizzazione deve essere concretamente in grado di porre in pericolo l’ordine pubblico, l’ordine economico e la libertร  di partecipazione alla vita politica, non essendo sufficiente il mero pericolo che i suoi elementi costitutivi possano manifestarsi.

Il reato di associazione mafiosa non puรฒ ritenersi integrato escludendo la dimensione del danno, che deve configurarsi come concreto ed effettivo, proprio in relazione all’utilizzo del metodo mafioso inteso nel suo senso oggettivo: quest’ultimo, infatti, non puรฒ perdere la propria consistenza fino a far degradare la fattispecie a semplice pericolo attraverso mere prospettazioni prognostiche. In questo senso deve riconoscersi che il pericolo astratto non integra la fattispecie, rimanendo incerto e solo ipotetico il concreto passaggio dal pericolo al danno (cfr., Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617-01, nella quale si riconosce che l’associazione mafiosa non รจ strutturata sulle “intenzioni”, ma su una rete di effettive derivazioni causali)โ€.

ย Ciรฒ premesso, la Suprema Corte di Cassazione analizza lโ€™espressione โ€œfa parteโ€ contemplata nel comma 1 dellโ€™articolo 416 bis c.p.

Al riguardo, la condotta del partecipe puรฒ sostanziarsi nella prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purchรจ non occasionale e apprezzabile sotto il profilo causale. Dunque, tale contributo deve essere corredato dalla consapevolezza dellโ€™esistenza della compagine criminale e dalla volontร  di associarsi ad essa. Tuttavia, si osserva in giurisprudenza una tendenza a declinare la nozione di partecipazione in modo diverso in base al compendio probatorio disponibile.

Invero, secondo una prima ricostruzione (soggettiva), la nozione di partecipazione coincide con la mera affectiosocietatis e, dunque, con la volontร  di prendere parte allโ€™associazione e a rendersi disponibile ad attuare il programma criminoso.

Questo orientamento รจ, tuttavia, criticato da coloro i quali evidenziano il rischio di attribuire rilevanza penale ad una mera manifestazione di volontร , in violazione dei principi sanciti dalla carta costituzionale.

Ciรฒ ha condotto unโ€™altra ricostruzione (oggettiva) a ritenere che il partecipe sia colui che realizzi un contributo causale minimo, ma non insignificante alla vita dellโ€™associazione. Tuttavia, anche questa ricostruzione รจ stata criticata da coloro i quali sottolineano che questo orientamento non sia in grado di circoscrivere in maniera univoca il novero delle condotte atte ad integrare la fattispecie in commento. โ€œLa fluiditร  e la scarsa selettivitร  della nozione introduce cosรฌ il rischio di interpretazioni estensive tali da attrarre nell’area di operativitร  della fattispecie l’intera gamma delle condotte in astratto funzionali alla vita dell’associazioneโ€.

Ciรฒ ha determinato unโ€™altra ricostruzione giurisprudenziale (sentenza Mannino)a chiarire che โ€œper la punibilitร  dell’agente a titolo di partecipazione, la verifica dimostrativa della ricorrenza di un duplice aspetto: sul terreno soggettivo va riscontrata l’affectiosocietatis, ossia la consapevolezza e volontร  del singolo di far parte stabilmente del gruppo criminoso con piena condivisione dei fini perseguiti e dei metodi utilizzati; sul piano oggettivo, รจ da ritenersi che, non potendosi ritenere sufficiente la mera ed astratta “messa a disposizione” delle proprie energie (dato che ciรฒ, oltre a costituire un dato di notevole evanescenza sul piano dimostrativo, si porrebbe in insanabile contrasto con il fondamentale principio di materialitร  delle condotte punibili di cui all’art. 25 Cost.), va riscontrato in concreto il “fattivo inserimento” nell’organizzazione criminale, attraverso la ricostruzione – sia pure per indizi – di un “ruolo” svolto dall’agente o comunque di singole condotte che – per la loro particolare capacitร  dimostrativa – possano essere ritenute quali “indici rivelatori” dell’avvenuto inserimento nella realtร  dinamica ed organizzativa del gruppo.La sentenza “Mannino”, ancora piรน esplicitamente, statuisce che puรฒ definirsi partecipe “colui che si trovi in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, piรน che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo”: ciรฒ rende evidente che la condotta tipica deve essere intesa nei termini di una “partecipazione fattiva”, che si realizza mediante il compimento di “atti di militanza associativa“. La stessa non deve necessariamente possedere – di per sรฉ – una carica elevata di apporto causale alla vita dell’intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve in ogni caso porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sรฌ da potersi ritenere condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppoโ€.

La sentenza Mannino analizza la condotta del partecipe sotto due profili: quello sostanziale e quello probatorio. Rispetto al profilo sostanziale / soggettivo โ€œil partecipe deve non solo voler contribuire causalmente al rafforzamento dell’associazione, ma deve volere anche la realizzazione del programma criminoso, escludendosi cosรฌ l’applicazione del dolo eventuale, nel senso della mera accettazione del rischio di realizzazione dell’eventoโ€.

Sotto il profilo probatorio, invece, โ€œ[โ€ฆ] la sentenza individua una serie di indicatori fattuali “dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalitร  di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioรจ la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio”: in tal senso, vengono indicati, a scopo meramente esemplificativo, “indizi gravi e precisi, dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonchรฉ della duratura, e sempre utilizzabile, “messa a disposizione” della persona per ogni attivitร  del sodalizio criminoso”, tra i quali vengono annoverati “i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e “prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d’onore”, la commissione di delitti-scopo oltre a molteplici, variegati e perรฒ significativi factaconcludentia”.

Il paradigma organizzatorio puro viene, pertanto, sviluppato nella sua formulazione sincretistico-additiva; da una caratterizzazione “statico-formale” della condotta, si passa, quindi, ad una sua dimensione “dinamico-funzionale“.

Ciรฒ premesso, il collegio osserva che le coordinate ermeneutiche tracciate dalla sentenza Mannino non siano state recepite dalla giurisprudenza successiva.

Diversamente, le Sezioni Unite concludono nel senso di aderire alle conclusioni a cui sono giunte le Sezioni Unite โ€œManninoโ€. Pertanto, la Corte chiarisce che se il presupposto che โ€œlegaโ€ lโ€™adepto alla consorteria รจ il suo stabile inserimento, esso potrร  realizzarsi o in modo formale, attraverso i rituali di adesione o in modo concreto, con il compimento di azioni. โ€œTuttavia, mentre il compimento di attivitร  causalmente orientate a favore dell’associazione non richiede altri indici probatori in ragione della loro indubbia autoevidenza,l’adesione al sodalizio in forme rituali impone la ricerca di ulteriori elementi che possono comprovare l’effettiva e stabile intraneitร  e rendere certa e potenzialmente duratura la “messa a disposizione” del soggetto.โ€