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In tema di espropriazione e di dicatio ad patriam

a cura del Cons. Luca Cestaro

#espropriazione #occupazione #acquisitiva #dicatioadpatriam

Consiglio di Stato, sez. IV, Sent. n. 317 del 18.01.2022

  1. A scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per alcune costruzioni eseguite nell’ambito di un piano particolareggiato, una societΓ  privata realizza delle opere di urbanizzazione primaria in un’area ricadente in proprietΓ  privata di cui l’ente locale aveva disposto l’occupazione d’urgenza senza, mai, tuttavia, emanare il decreto di esproprio.
  2. La fattispecie appena descritta induce il Consiglio ad affermare alcuni interessanti principi.

In primo luogo, si chiarisce che la natura privata del soggetto che ha realizzato le opere di urbanizzazione – in particolare, una strada – non fa venir meno la responsabilitΓ  (restitutoria e risarcitoria) dell’ente locale che doveva diventare proprietario della strada medesima.

Il Comune, infatti, anche quale beneficiario ultimo dell’operazione (in quanto cessionario dei terreni e delle opere, una volta ultimate), va individuato come soggetto tenuto all’espropriazione delle aree, di proprietΓ  di terzi, ricadenti all’interno del piano particolareggiato ai fini della realizzazione delle opere di urbanizzazione.

L’ente locale Γ¨, di conseguenza, legittimato passivo dell’azione risarcitoria (oltre che restitutoria).

  1. Tale conclusione Γ¨ in linea con i principi secondo cui: β€œa) sussiste la responsabilitΓ  solidale per il risarcimento del danno tra l’amministrazione pubblica committente dell’opera ed il soggetto (pubblico o privato) al quale, unitamente alla realizzazione dell’opera, sia stata affidata, in virtΓΉ di delega anche il potere di gestire, in nome e per conto del delegante, il procedimento espropriativo e di emanare il decreto di espropriazione;b) anche in presenza di un rapporto concessorio (pur se previsto per legge), resta sempre fermo il potere-dovere di vigilanza dell’amministrazione concedente sull’attivitΓ  del concessionario, con particolare riguardo all’esercizio di poteri pubblici – e dunque anche del potere espropriativo – da parte di questi”.
  2. In secondo luogo, si afferma che l’istituto dell’occupazione acquisitiva, all’epoca operante in virtΓΉ dei noti principi giurisprudenziali, non puΓ² ritenersi perfezionato tanto da dar luogo a un rapporto β€œesaurito”. La cessazione di quello che, ormai, Γ¨ comunemente inteso quale illecito permanente (la Sezione cita i numerosi precedenti giurisprudenziali della C.E.D.U., della Corte costituzionale oltre che della Corte di Cassazione e dello stesso Consiglio di Stato)Γ¨ predicabile solo qualora la proprietΓ  sia stata trasferita mediante un provvedimento di tipo espropriativo, un contratto, una sentenza o, in ultima analisi, mediante l’accertamento dell’usucapione. In mancanza, quindi, persiste l’illecito permanente dell’occupazione sine titulo con tutte le conseguenze che ciΓ² comporta (nel caso di specie, il Comune aveva inviato una nota endoprocedimentale con cui aveva chiesto degli adempimenti alla ricorrente in cui si era limitato a dare per assodato – come mera dichiarazione di scienza – l’avvenuto perfezionamento della fattispecie acquisitiva; tale nota Γ¨ stata ritenuta insufficiente a conclamare l’avvenuta occupazione acquisitiva).
  3. Infine, Γ¨ esclusa la cd. dicatio ad patriam che comporta la costituzione di una servitΓΉ di uso pubblico qualora sia riscontrabile un comportamento del proprietario del bene che lo mette in modo univoco a disposizione di una collettivitΓ  indeterminata di cittadini (il medesimo effetto puΓ² prodursi attraverso l’uso del bene da parte della collettivitΓ  indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all’usucapione). Nel caso di specie, infatti, non Γ¨ stato verificato alcun volontario comportamento in tal senso della proprietaria del terreno dove era stata costruita la strada.