π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐚π₯𝐞 𝐝𝐞π₯ πŸŽπŸ”.πŸŽπŸ’.𝟐𝟎𝟐𝟐: Lo stato di indigenza Γ¨ idoneo ad integrare l’esimente dello stato di necessitΓ ?

Lo stato di indigenza Γ¨ idoneo ad integrare l’esimente dello stato di necessitΓ ?

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#art.54c.p. #statodinecesitΓ 

Corte di Cassazione, sez. IV penale, Sentenza n. 36160 del 22/09/2021 (dep. 05/10/2021).

La pronuncia in oggetto, confermando l’orientamento giurisprudenziale dominante, chiarisce che la situazione di indigenza non Γ¨ di per sΓ© idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessitΓ , di cui all’articolo 54 c.p.

La decisione origina dall’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Roma, la quale, riformando parzialmente l’arresto del giudice di prime cure, aveva condannato il Sig. U.J. per il delitto di furto di uno zainetto custodito all’interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via.

Al riguardo, la difesa sosteneva la non punibilitΓ  del Sig. U.J. per effetto della scriminante dello stato di necessitΓ , atteso che l’imputato avrebbe sottratto lo zaino al solo scopo di consumare il panino che vi era contenuto.

La giurisprudenza Γ¨ costante nel ritenere che la situazione di indigenza non Γ¨ di per sΓ© idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessitΓ , per difetto degli elementi dell’attualitΓ  e dell’inevitabilitΓ  del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato Γ¨ possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenziali.

Il collegio, infatti, condividendo tale ricostruzione, ha ritenuto che: β€œL’assunto secondo cui l’ U. avrebbe sottratto lo zaino allo scopo di consumare il panino che vi era contenuto, versando in stato di necessitΓ  perchΓ© indigente (oltrechΓ© a suo dire diabetico), Γ¨ palesemente privo di sostenibilitΓ . È noto e pacifico che la situazione di indigenza non Γ¨ di per sΓ© idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessitΓ  per difetto degli elementi dell’attualitΓ  e dell’inevitabilitΓ  del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato Γ¨ possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888): invero, l’esimente dello stato di necessitΓ  postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non puΓ² quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. […] Nella specie, il dato fattuale Γ¨ limitato alla circostanza che l’ U. sottraeva uno zaino, all’interno del quale trovava e prelevava un panino, che avrebbe immediatamente iniziato a consumare; da tale circostanza e dalla allegata condizione di indigenza del prevenuto non puΓ² in alcun modo, in base ai richiamati principi, trarsi il convincimento della sussistenza dei presupposti dell’invocata scriminante”.