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Lo stato di indigenza รจ idoneo ad integrare lโ€™esimente dello stato di necessitร ?

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#art.54c.p. #statodinecesitร 

Corte di Cassazione, sez. IV penale, Sentenza n. 36160 del 22/09/2021 (dep. 05/10/2021).

La pronuncia in oggetto, confermando lโ€™orientamento giurisprudenziale dominante, chiarisce che la situazione di indigenza non รจ di per sรฉ idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessitร , di cui allโ€™articolo 54 c.p.

La decisione origina dallโ€™impugnazione della sentenza della Corte dโ€™appello di Roma, la quale, riformando parzialmente lโ€™arresto del giudice di prime cure, aveva condannato il Sig. U.J. per il delitto di furto di uno zainetto custodito allโ€™interno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via.

Al riguardo, la difesa sosteneva la non punibilitร  del Sig. U.J. per effetto della scriminante dello stato di necessitร , atteso che lโ€™imputato avrebbe sottratto lo zaino al solo scopo di consumare il panino che vi era contenuto.

La giurisprudenza รจ costante nel ritenere che la situazione di indigenza non รจ di per sรฉ idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessitร , per difetto degli elementi dellโ€™attualitร  e dellโ€™inevitabilitร  del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato รจ possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenziali.

Il collegio, infatti, condividendo tale ricostruzione, ha ritenuto che: โ€œL’assunto secondo cui l’ U. avrebbe sottratto lo zaino allo scopo di consumare il panino che vi era contenuto, versando in stato di necessitร  perchรฉ indigente (oltrechรฉ a suo dire diabetico), รจ palesemente privo di sostenibilitร . รˆ noto e pacifico che la situazione di indigenza non รจ di per sรฉ idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessitร  per difetto degli elementi dell’attualitร  e dell’inevitabilitร  del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato รจ possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888): invero, l’esimente dello stato di necessitร  postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non puรฒ quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. [โ€ฆ] Nella specie, il dato fattuale รจ limitato alla circostanza che l’ U. sottraeva uno zaino, all’interno del quale trovava e prelevava un panino, che avrebbe immediatamente iniziato a consumare; da tale circostanza e dalla allegata condizione di indigenza del prevenuto non puรฒ in alcun modo, in base ai richiamati principi, trarsi il convincimento della sussistenza dei presupposti dell’invocata scriminanteโ€.