ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ π©ππ§ππ₯π πππ₯ ππ.ππ.ππππ: Lo stato di indigenza Γ¨ idoneo ad integrare lβesimente dello stato di necessitΓ ?
Lo stato di indigenza Γ¨ idoneo ad integrare lβesimente dello stato di necessitΓ ?
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#art.54c.p. #statodinecesitΓ
Corte di Cassazione, sez. IV penale, Sentenza n. 36160 del 22/09/2021 (dep. 05/10/2021).
La pronuncia in oggetto, confermando lβorientamento giurisprudenziale dominante, chiarisce che la situazione di indigenza non Γ¨ di per sΓ© idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessitΓ , di cui allβarticolo 54 c.p.
La decisione origina dallβimpugnazione della sentenza della Corte dβappello di Roma, la quale, riformando parzialmente lβarresto del giudice di prime cure, aveva condannato il Sig. U.J. per il delitto di furto di uno zainetto custodito allβinterno di un furgone parcheggiato sulla pubblica via.
Al riguardo, la difesa sosteneva la non punibilitΓ del Sig. U.J. per effetto della scriminante dello stato di necessitΓ , atteso che lβimputato avrebbe sottratto lo zaino al solo scopo di consumare il panino che vi era contenuto.
La giurisprudenza Γ¨ costante nel ritenere che la situazione di indigenza non Γ¨ di per sΓ© idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessitΓ , per difetto degli elementi dellβattualitΓ e dellβinevitabilitΓ del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato Γ¨ possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenziali.
Il collegio, infatti, condividendo tale ricostruzione, ha ritenuto che: βL’assunto secondo cui l’ U. avrebbe sottratto lo zaino allo scopo di consumare il panino che vi era contenuto, versando in stato di necessitΓ perchΓ© indigente (oltrechΓ© a suo dire diabetico), Γ¨ palesemente privo di sostenibilitΓ . Γ noto e pacifico che la situazione di indigenza non Γ¨ di per sΓ© idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessitΓ per difetto degli elementi dell’attualitΓ e dell’inevitabilitΓ del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato Γ¨ possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, Sentenza n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888): invero, l’esimente dello stato di necessitΓ postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non puΓ² quindi applicarsi a reati asseritamente provocati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non criminalmente rilevanti. [β¦] Nella specie, il dato fattuale Γ¨ limitato alla circostanza che l’ U. sottraeva uno zaino, all’interno del quale trovava e prelevava un panino, che avrebbe immediatamente iniziato a consumare; da tale circostanza e dalla allegata condizione di indigenza del prevenuto non puΓ² in alcun modo, in base ai richiamati principi, trarsi il convincimento della sussistenza dei presupposti dell’invocata scriminanteβ.