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Sulle condizioni del diritto di accesso alle βfontiβ giornalistiche della RAI
a cura del Cons. Luca Cestaro
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T.A.R. del Lazio, Roma, Sentenza n. 7333 del 18.6.2021
Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 2655 dellβ11.4.2022
1 β Un avvocato, ritenendosi diffamato da un servizio giornalistico della trasmissione βReportβ, chiede alla RAI lβaccesso ad alcuni atti propedeutici al confezionamento del servizio medesimo. In particolare, il ricorrente aveva chiesto lβaccesso alla corrispondenza intrattenuta tra i giornalisti e gli enti pubblici e privati che avrebbero fornito i documenti alla base del servizio. Il caso Γ¨ stato oggetto di una consistente attenzione mediatica e la rilevanza del tema Γ¨ dimostrata anche dallβintervento in giudizio del sindacato dei giornalisti della RAI.
2 β Il TAR del Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso affermando alcuni interessanti principi in tema di accesso.
In primo luogo, si era respinta la pretesa relativa allβaccesso civico in quanto lβart. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 esclude espressamente da tale disciplina le societΓ quotate tra le quali Γ¨ compresa la RAI.
In secondo luogo, si Γ¨ confermato lβassoggettamento della RAI al diritto di accesso cd. documentale (tradizionale) di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 che comprende espressamente i βgestori di pubblici serviziβ. Si rileva come la RAI, βpur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva indubbiamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare: a) nella prevista nomina di numerosi componenti del C.d.A. non giΓ da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nellβindisponibilitΓ dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestitoβ. La RAI, peraltro, Γ¨ di proprietΓ pubblica ed Γ¨ la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, circostanze che ulteriormente confermano la sua qualitΓ di βgestore di pubblico servizioβ, soggetto passivo del diritto di accesso documentale ai sensi dellβart. 23 della L. 241/1990.
In terzo luogo, il Tribunale capitolino ritiene sussistente lβinteresse qualificato allβaccesso e, inoltre, afferma che i documenti richiesti rientrano nellβobbligo di ostensione poichΓ©: da un lato, la rappresentazione di notizie operata allβinterno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete RAI rientra nellβ βinformazione pubblicaβ e, quindi, nellβambito del di servizio pubblico radiotelevisivo del quale sono ritenuti caratteri essenziali il pluralismo, la democraticitΓ e lβimparzialitΓ dellβinformazione; dallβaltro, βlβattivitΓ consistente nella rappresentazione di notizie non puΓ² ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta allβacquisizione, alla raccolta e allβelaborazione delle notizie poi oggetto di rappresentazioneβ.
3 β Il Consiglio di Stato ha riformato la Sentenza del T.A.R. del Lazio confermando, tuttavia, gli aspetti giuridici piΓΉ controversi.
Quanto allβesclusione delle societΓ quotate dallβaccesso civico, il Supremo consesso ritiene manifestamente infondate le ragioni di incostituzionalitΓ addotte dal ricorrente.
Non sussiste alcun vizio di disparitΓ di trattamento e irragionevolezza in quanto la limitazione soggettiva riguarda le societΓ pubbliche che βhanno emesso strumenti quotatiβ; essesi trovano in una posizione evidentemente differenziata avendo dovuto il legislatore prendere in considerazione gli βulteriori interessi di tutela del mercatoβ. Neppure sussiste contrarietΓ al principio di buon andamento di cui allβart. 97 Cost. in quanto le societΓ quotate soggiacciono a specifici obblighi informativi e tanto vale a maggior ragione per la RAI che ne ha anche di ulteriori disposti dal contratto di servizio.
4 – Quanto allβassoggettamento della RAI allβaccesso documentale ai sensi della L. 241/1990, la Sezione conferma che la realizzazione dei servizi giornalistici costituisce attivitΓ ricompresa nellβambito del servizio pubblico e, in quanto tale, soggetta allβaccesso. Il Collegio respinge, altresΓ¬, la tesi secondo cui i documenti preparatori dei servizi giornalisti sarebbero meri βinterna corporisβ non ostensibili: lβampia nozione di documento amministrativo offerta dalla lett. d), comma 1, dellβart. 22, l. 241/1990 ricomprende senzβaltro anche i documenti βpreparatoriβ di cui si discute (βper βdocumento amministrativoβ, si intende βogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivitΓ di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanzialeβ).
5 β Il Consiglio di Stato, poi, accoglie lβappello (e nega, quindi, lβaccesso) in relazione a un profilo concreto ossia allβinsufficiente prospettazione nellβoriginaria istanza di un interesse qualificato. Γ, infatti, insufficienteβil generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo giΓ pendente oppure ancora instaurando. Nella fattispecie se Γ¨ evidente il nesso di strumentalitΓ tra lβaccesso e il servizio giornalistico, che conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela dellβonore dellβistante e del suo studio, non si spiega nellβistanza quale nesso di strumentalitΓ sussista tra lβaccesso ai documenti preparatori e la lesione dellβonore paventato dallβistante, considerato che si tratta di documentazione, che non Γ¨ stata diffusa allβesternoβ.
In sostanza, lβaccesso alle βfontiβ giornalistiche di cui si discute, astrattamente ammissibile, deve, tuttavia, fondarsi su una prospettazione che evidenzi la sussistenza di un interesse qualificato riferibile, nello specifico, ai documenti preparatori piuttosto che, in generale, al servizio giornalistico che Γ¨,di per sΓ©, pubblico.