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Sulle condizioni del diritto di accesso alle โ€œfontiโ€ giornalistiche della RAI

a cura del Cons. Luca Cestaro

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T.A.R. del Lazio, Roma, Sentenza n. 7333 del 18.6.2021

Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 2655 dellโ€™11.4.2022

1 โ€“ Un avvocato, ritenendosi diffamato da un servizio giornalistico della trasmissione โ€œReportโ€, chiede alla RAI lโ€™accesso ad alcuni atti propedeutici al confezionamento del servizio medesimo. In particolare, il ricorrente aveva chiesto lโ€™accesso alla corrispondenza intrattenuta tra i giornalisti e gli enti pubblici e privati che avrebbero fornito i documenti alla base del servizio. Il caso รจ stato oggetto di una consistente attenzione mediatica e la rilevanza del tema รจ dimostrata anche dallโ€™intervento in giudizio del sindacato dei giornalisti della RAI.

2 โ€“ Il TAR del Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso affermando alcuni interessanti principi in tema di accesso.

In primo luogo, si era respinta la pretesa relativa allโ€™accesso civico in quanto lโ€™art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 esclude espressamente da tale disciplina le societร  quotate tra le quali รจ compresa la RAI.

In secondo luogo, si รจ confermato lโ€™assoggettamento della RAI al diritto di accesso cd. documentale (tradizionale) di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 che comprende espressamente i โ€œgestori di pubblici serviziโ€. Si rileva come la RAI, โ€œpur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva indubbiamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare: a) nella prevista nomina di numerosi componenti del C.d.A. non giร  da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nellโ€™indisponibilitร  dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestitoโ€. La RAI, peraltro, รจ di proprietร  pubblica ed รจ la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, circostanze che ulteriormente confermano la sua qualitร  di โ€œgestore di pubblico servizioโ€, soggetto passivo del diritto di accesso documentale ai sensi dellโ€™art. 23 della L. 241/1990.

In terzo luogo, il Tribunale capitolino ritiene sussistente lโ€™interesse qualificato allโ€™accesso e, inoltre, afferma che i documenti richiesti rientrano nellโ€™obbligo di ostensione poichรฉ: da un lato, la rappresentazione di notizie operata allโ€™interno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete RAI rientra nellโ€™ โ€œinformazione pubblicaโ€ e, quindi, nellโ€™ambito del di servizio pubblico radiotelevisivo del quale sono ritenuti caratteri essenziali il pluralismo, la democraticitร  e lโ€™imparzialitร  dellโ€™informazione; dallโ€™altro, โ€œlโ€™attivitร  consistente nella rappresentazione di notizie non puรฒ ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta allโ€™acquisizione, alla raccolta e allโ€™elaborazione delle notizie poi oggetto di rappresentazioneโ€.

3 โ€“ Il Consiglio di Stato ha riformato la Sentenza del T.A.R. del Lazio confermando, tuttavia, gli aspetti giuridici piรน controversi.

Quanto allโ€™esclusione delle societร  quotate dallโ€™accesso civico, il Supremo consesso ritiene manifestamente infondate le ragioni di incostituzionalitร  addotte dal ricorrente.

Non sussiste alcun vizio di disparitร  di trattamento e irragionevolezza in quanto la limitazione soggettiva riguarda le societร  pubbliche che โ€œhanno emesso strumenti quotatiโ€; essesi trovano in una posizione evidentemente differenziata avendo dovuto il legislatore prendere in considerazione gli โ€œulteriori interessi di tutela del mercatoโ€. Neppure sussiste contrarietร  al principio di buon andamento di cui allโ€™art. 97 Cost. in quanto le societร  quotate soggiacciono a specifici obblighi informativi e tanto vale a maggior ragione per la RAI che ne ha anche di ulteriori disposti dal contratto di servizio.

4 – Quanto allโ€™assoggettamento della RAI allโ€™accesso documentale ai sensi della L. 241/1990, la Sezione conferma che la realizzazione dei servizi giornalistici costituisce attivitร  ricompresa nellโ€™ambito del servizio pubblico e, in quanto tale, soggetta allโ€™accesso. Il Collegio respinge, altresรฌ, la tesi secondo cui i documenti preparatori dei servizi giornalisti sarebbero meri โ€œinterna corporisโ€ non ostensibili: lโ€™ampia nozione di documento amministrativo offerta dalla lett. d), comma 1, dellโ€™art. 22, l. 241/1990 ricomprende senzโ€™altro anche i documenti โ€˜preparatoriโ€™ di cui si discute (โ€œper โ€œdocumento amministrativoโ€, si intende โ€œogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivitร  di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanzialeโ€).

5 โ€“ Il Consiglio di Stato, poi, accoglie lโ€™appello (e nega, quindi, lโ€™accesso) in relazione a un profilo concreto ossia allโ€™insufficiente prospettazione nellโ€™originaria istanza di un interesse qualificato. รˆ, infatti, insufficienteโ€œil generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo giร  pendente oppure ancora instaurando. Nella fattispecie se รจ evidente il nesso di strumentalitร  tra lโ€™accesso e il servizio giornalistico, che conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela dellโ€™onore dellโ€™istante e del suo studio, non si spiega nellโ€™istanza quale nesso di strumentalitร  sussista tra lโ€™accesso ai documenti preparatori e la lesione dellโ€™onore paventato dallโ€™istante, considerato che si tratta di documentazione, che non รจ stata diffusa allโ€™esternoโ€.

In sostanza, lโ€™accesso alle โ€œfontiโ€ giornalistiche di cui si discute, astrattamente ammissibile, deve, tuttavia, fondarsi su una prospettazione che evidenzi la sussistenza di un interesse qualificato riferibile, nello specifico, ai documenti preparatori piuttosto che, in generale, al servizio giornalistico che รจ,di per sรฉ, pubblico.