𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐊𝐊𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟔.𝟎𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟐: Sulle condizioni del diritto di accesso alle “fonti” giornalistiche della RAI

Sulle condizioni del diritto di accesso alle “fonti” giornalistiche della RAI

a cura del Cons. Luca Cestaro

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T.A.R. del Lazio, Roma, Sentenza n. 7333 del 18.6.2021

Consiglio di Stato, sez. VI, Sent. n. 2655 dell’11.4.2022

1 – Un avvocato, ritenendosi diffamato da un servizio giornalistico della trasmissione “Report”, chiede alla RAI l’accesso ad alcuni atti propedeutici al confezionamento del servizio medesimo. In particolare, il ricorrente aveva chiesto l’accesso alla corrispondenza intrattenuta tra i giornalisti e gli enti pubblici e privati che avrebbero fornito i documenti alla base del servizio. Il caso Ú stato oggetto di una consistente attenzione mediatica e la rilevanza del tema Ú dimostrata anche dall’intervento in giudizio del sindacato dei giornalisti della RAI.

2 – Il TAR del Lazio aveva parzialmente accolto il ricorso affermando alcuni interessanti principi in tema di accesso.

In primo luogo, si era respinta la pretesa relativa all’accesso civico in quanto l’art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 esclude espressamente da tale disciplina le società quotate tra le quali Ú compresa la RAI.

In secondo luogo, si Ú confermato l’assoggettamento della RAI al diritto di accesso cd. documentale (tradizionale) di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 che comprende espressamente i “gestori di pubblici servizi”. Si rileva come la RAI, “pur nella sua veste formalmente privatistica di S.p.a. e pur agendo mediante atti di diritto privato, conserva indubbiamente significativi elementi di natura pubblicistica, ravvisabili in particolare: a) nella prevista nomina di numerosi componenti del C.d.A. non già da parte del socio pubblico, ma da un organo ad essa esterno quale la Commissione parlamentare di vigilanza; b) nell’indisponibilità dello scopo da perseguire (il servizio pubblico radiotelevisivo), prefissato a livello normativo; c) nella destinazione di un canone, avente natura di imposta, alla copertura dei costi del servizio da essa gestito”. La RAI, peraltro, Ú di proprietà pubblica ed Ú la concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo, circostanze che ulteriormente confermano la sua qualità di “gestore di pubblico servizio”, soggetto passivo del diritto di accesso documentale ai sensi dell’art. 23 della L. 241/1990.

In terzo luogo, il Tribunale capitolino ritiene sussistente l’interesse qualificato all’accesso e, inoltre, afferma che i documenti richiesti rientrano nell’obbligo di ostensione poiché: da un lato, la rappresentazione di notizie operata all’interno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete RAI rientra nell’ “informazione pubblica” e, quindi, nell’ambito del di servizio pubblico radiotelevisivo del quale sono ritenuti caratteri essenziali il pluralismo, la democraticità e l’imparzialità dell’informazione; dall’altro, “l’attività consistente nella rappresentazione di notizie non può ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta all’acquisizione, alla raccolta e all’elaborazione delle notizie poi oggetto di rappresentazione”.

3 – Il Consiglio di Stato ha riformato la Sentenza del T.A.R. del Lazio confermando, tuttavia, gli aspetti giuridici più controversi.

Quanto all’esclusione delle società quotate dall’accesso civico, il Supremo consesso ritiene manifestamente infondate le ragioni di incostituzionalità addotte dal ricorrente.

Non sussiste alcun vizio di disparità di trattamento e irragionevolezza in quanto la limitazione soggettiva riguarda le società pubbliche che “hanno emesso strumenti quotati”; essesi trovano in una posizione evidentemente differenziata avendo dovuto il legislatore prendere in considerazione gli “ulteriori interessi di tutela del mercato”. Neppure sussiste contrarietà al principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. in quanto le società quotate soggiacciono a specifici obblighi informativi e tanto vale a maggior ragione per la RAI che ne ha anche di ulteriori disposti dal contratto di servizio.

4 – Quanto all’assoggettamento della RAI all’accesso documentale ai sensi della L. 241/1990, la Sezione conferma che la realizzazione dei servizi giornalistici costituisce attività ricompresa nell’ambito del servizio pubblico e, in quanto tale, soggetta all’accesso. Il Collegio respinge, altresì, la tesi secondo cui i documenti preparatori dei servizi giornalisti sarebbero meri “interna corporis” non ostensibili: l’ampia nozione di documento amministrativo offerta dalla lett. d), comma 1, dell’art. 22, l. 241/1990 ricomprende senz’altro anche i documenti ‘preparatori’ di cui si discute (“per “documento amministrativo”, si intende “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”).

5 – Il Consiglio di Stato, poi, accoglie l’appello (e nega, quindi, l’accesso) in relazione a un profilo concreto ossia all’insufficiente prospettazione nell’originaria istanza di un interesse qualificato. È, infatti, insufficiente“il generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando. Nella fattispecie se Ú evidente il nesso di strumentalità tra l’accesso e il servizio giornalistico, che conterrebbe informazioni false ed errate in relazione alla tutela dell’onore dell’istante e del suo studio, non si spiega nell’istanza quale nesso di strumentalità sussista tra l’accesso ai documenti preparatori e la lesione dell’onore paventato dall’istante, considerato che si tratta di documentazione, che non Ú stata diffusa all’esterno”.

In sostanza, l’accesso alle “fonti” giornalistiche di cui si discute, astrattamente ammissibile, deve, tuttavia, fondarsi su una prospettazione che evidenzi la sussistenza di un interesse qualificato riferibile, nello specifico, ai documenti preparatori piuttosto che, in generale, al servizio giornalistico che Ú,di per sé, pubblico.