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Omicidio preterintenzionale per aberratio ictus

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#aberratioictus #omicidiopreterintenzionale #art.82.c.p. #art.584c.p.

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n.13192 del 11/12/2018 (dep. 26/03/2019)

La pronuncia in commento offre degli ottimi spunti di riflessione circa l’ammissibilitΓ  dell’omicidio preterintenzionale per aberratio ictus.

Preliminarmente occorre chiarire, seppur sinteticamente, due concetti: a) il delitto preterintenzionale e b) l’istituto dell’aberratioΒ  ictus.

Per quanto concerne il primo aspetto, l’articolo 43 c.p. stabilisce che il delitto Γ¨ preterintenzionale β€œquando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piΓΉ grave di quello voluto dall’agente”.

Pertanto, da tale addentellato normativo Γ¨ possibile desumere che, in deroga all’articolo 42 c.p., da un lato, il soggetto agente abbia esclusivamente voluto l’evento minore e, dall’altro lato, che l’evento piΓΉ grave, eziologicamente connesso alla condotta, sia posto a suo carico. Al riguardo, occorre precisare che secondo la ricostruzione prevalente della dottrina, in ossequio al principio di colpevolezza, cosΓ¬ come interpretato dalla Corte Costituzionale a far data dall’anno 1988, l’evento piΓΉ grave deve essere oggetto di prevedibilitΓ  in concreto da parte del suo autore.

Le uniche ipotesi espressamente previste dal legislatore di delitto preterintenzionale sono due, ossia l’omicidio preterintenzionale, di cui all’articolo 584 c.p., e l’aborto preterintenzionale, di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 194/1978.

Per quanto ai nostri fini interessa, l’articolo 584 c.p. stabilisce che β€œChiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, Γ¨ punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”. Sul punto, la ricostruzione preferibile della giurisprudenza sostiene che, sebbene la lettera della norma faccia esclusivo riferimento β€œagli atti idonei”, ai fini dell’integrazione della fattispecie occorra quantomeno il tentativo di percosse o di lesioni.

Diversamente, l’istituto dell’aberratio ictus descrive il fenomeno della divergenza tra voluto e realizzato, determinato o da un errore nell’uso dei mezzi di esecuzione ( errore inabilitΓ , che a sua volta si distingue dall’errore vizio, di cui all’articolo 60 c.p.) o da altra causa. Invero, l’articolo 82 stabilisce che β€œquando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, Γ¨ cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articoloΒ 60.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato piΓΉ grave, aumentata fino alla metΓ .

Anche tale disposizione, β€œfiglia” del versare in re illicita, Γ¨ stata oggetto di un’interpretazione costituzionalmente orientata, al fine di renderla compatibile con il principio di colpevolezza. Invero, la giurisprudenza maggioritaria sostiene che in tanto l’offesa a persona diversa possa essere imputata all’agente in quanto essa potesse essere prevedibile – in concreto- da parte dell’autore della condotta. Pertanto, sebbene il soggetto agente sia in colpa – atecnica- sarΓ  punito a titolo di dolo come se avesse cagionato l’offesa alla persona presa di mira.

Il secondo comma, invece, disciplina il fenomeno dell’ aberratioΒ  ictus plurilesiva, il quale si realizza nel caso in cui oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta. In tal caso il colpevole sarΓ  punito con la pena prevista per il reato piΓΉ grave, aumentata fino alla metΓ .

CiΓ² premesso, Γ¨ possibile soffermarci sull’ammissibilitΓ  dell’omicidio preterintenzionale per aberratio ictus.

Ai fini di una corretta comprensione della questione appare opportuno principiare dal caso di specie. La questione riguarda i tragici eventi di Piazza San Carlo del 3 giugno 2017, durante la proiezione della partita Juventus-Real Madrid. In particolare, β€œall’indagato Γ¨ stato contestato di aver spruzzato ( allo scopo di compiere rapine) spray urticante all’indirizzo degli spettatori che stazionavano in piazza San Carlo (che avevano immediatamente avvertito odori e bruciori alla gola), condotta che aveva provocato movimenti repentini e violentissimi della folla, a cui era seguita, senza soluzione di continuitΓ , una fuga scomposta in tutte le direzioni di tutti i partecipanti all’evento, determinando il ferimento di numerose persone e la morte per schiacciamento di (Omissis)”

Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione sottolinea che dalle indagini compiute era possibile concludere che non si fosse verificato alcun altro evento anomalo nella folla (oltre gli episodi di rapina), tale da poter causare la fuga scomposta degli spettatori.

CiΓ² premesso, il collegio rigetta la ricostruzione difensiva, la quale sosteneva l’applicabilitΓ , in luogo dell’articolo 584 c.p., dell’articolo 586 c.p.

La Suprema Corte chiarisce che quando l’agente volontariamente ponga in essere una condotta che pregiudichi l’integritΓ  fisica, l’evento piΓΉ grave di omicidio Γ¨ posto a carico dell’agente ai sensi dell’articolo 584 c.p., in forza del giudizio di omogeneitΓ  tra le due fattispecie di lesioni o percosse ed omicidio. CiΓ² conduce a sostenere che in tanto possa trovare applicazione l’articolo 586 c.p. in quanto il rapporto tra i beni giuridici tutelati sia eterogeneo.

Inoltre, non Γ¨ stata considerata corretta la tesi difensiva, che sosteneva l’applicabilitΓ  dell’articolo 586 c.p., sottolineando che l’articolo 584 c.p. stabilisce che gli atti debbono essere diretti a commettere i fatti di cui agli articoli 581 e 582 c.p. e non anche i fatti di cui all’articolo 628 c.p.. Al riguardo, il collegio ha chiarito che il rinvio fatto dall’articolo 584 c.p. ai reati di cui agli articoli 581 e 582 c.p. debba intendersi in senso elastico, ritenendo di poter sussumere in esso anche la condotta violenta, intesa quale elemento costitutivo di una fattispecie complessa (come quella di rapina).

CiΓ² chiarito, la Suprema Corte di Cassazione sottolinea che, ai fini dell’inquadramento della condotta dell’indagato, essa debba essere sussunta nella fattispecie dell’omicidio preterintenzionale in sinergia con l’istituto dell’aberratio ictus plurilesiva, di cui all’articolo 82, comma 2, c.p. Invero,Β  nel caso di specie, l’evento letale non Γ¨ stato provocato allo stesso soggetto che si voleva ledere (coloro che sono stati attinti dallo spray urticante), ma nei confronti di un soggetto diverso. CiΓ² conduce a sostenere che, ai fini dell’applicabilitΓ  dell’articolo 82 c.p., occorre individuare o l’errore nei mezzi di esecuzione del reato o l’altra causa che ha determinato l’offesa a persona diversa rispetto a quella a cui l’offesa era diretta. In tal caso, attesa l’assenza di un errore nei mezzi di esecuzione del reato, β€œl’altra causa” Γ¨ stata individuata nella reazione di panico che si Γ¨ scatenata nella folla dopo lo spruzzo dello spray urticante, eziologicamente imputabile all’indagato.

Pertanto, β€œsi condivide la conclusione cui Γ¨ pervenuto il Tribunale del Riesame, secondo cui, per effetto del meccanismo previsto dall’art. 82 comma 2Β° cod. pen., che va applicato in sinergia con l’istituto di cui all’art. 584 cod. pen, il ricorrente deve rispondere dell’evento arrecato alla vittima β€œcome se” quest’ultima fosse stata l’effettiva destinataria della sua offesa.