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La cd. continuazione fallimentare e il calcolo della prescrizione

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#bancarotta #fraudolenta #documentale #continuazione #fallimentare #art.216l.fall. #art.219comma2n.1l.fall

Corte di Cassazione, sez. V penale, sentenza n. 42213 del 06/10/2021 (dep. 18/11/2021)

La pronuncia in oggetto offre degli ottimi spunti di riflessione su due profili tematici: a)la continuazione fallimentare e b) la prescrizione.

Il caso di specie riguardava la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova che confermava la condanna di T.R. per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre e post fallimentare e di bancarotta fraudolenta documentale, commessi nella sua qualitΓ  di amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l., fallita nel corso del 2003.

Avverso tale sentenza ricorreva l’imputato, il quale sosteneva, tra gli altri motivi, la sopravvenuta prescrizione dei reati anteriori alla pronunzia della sentenza impugnata.

Preliminarmente, il collegio osserva che il termine di prescrizione per le condotte di bancarotta documentale e patrimoniale prefallimentare coincide con la data di emissione della sentenza dichiarativa di fallimento, ossia il 29 luglio 2003. Diversamente, per quanto concerne i reati di bancarotta patrimoniale postfallimentare le singole condotte sono state realizzate tra il 15 settembre 2003 ed il 13 ottobre 2004, date che hanno segnato il momento consumativo del reato in riferimento a tali condotte e quello iniziale del termine prescrizionale. Al riguardo, Γ¨ opportuno chiarire che tutti i reati sono stati commessi anteriormente all’entrata in vigore dellaΒ L. n. 251 del 2005Β e che la sentenza di primo grado Γ¨ stata pronunziata solo il 24 ottobre 2018, potendo dunque trovare applicazione il regolamento intertemporale stabilito dalla prima parte dell’art. 10, comma 3 della legge citata.

Non di meno va rilevato che Γ¨ stata riconosciuta l’aggravante ad effetto speciale, di cui all’articolo 219, comma 1, della legge fallimentare. Sul punto, il collegio osserva che β€œla menzionata aggravante del danno di rilevante gravitΓ , infatti, Γ¨ stata contestata e comunque ritenuta con esclusivo riguardo ai fatti di bancarotta patrimoniale e non si “trasmette” dunque all’altro reato attraverso l’istituto della continuazione fallimentare pure applicato nel caso di specie, posto che, nel caso di consumazione di una pluralitΓ  di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, i quali vengono unificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall. (Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249665).

Il termine di prescrizione per ognuno di essi deve conseguentemente essere calcolato in maniera autonoma, il che nel caso di specie significa l’impossibilitΓ  di computare nel medesimo, per la bancarotta documentale, l’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma 1 L. Fall”.

Pertanto, questa pronuncia conferma, da un lato, che la continuazione fallimentare non incide sulla struttura delle singole ipotesi di bancarotta, le quali solo quoad poenam sono valutate come circostanze aggravanti e, dall’altro lato, che la circostanza aggravante ad effetto speciale,di cui all’articolo 219, comma 1, della legge fallimentare, non si trasmette all’altro reato attraverso la continuazione fallimentare.

 

 

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