๐๐ ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐ ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐ฉ๐๐ง๐๐ฅ๐ ๐๐๐ฅ ๐๐.๐๐.๐๐๐๐:Incostituzionale la pena cumulativa per la diffamazione a mezzo stampa
Incostituzionale la pena cumulativa per la diffamazione a mezzo stampa
a cura dellโavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#diffamazione #amezzostampa #pene#libertร #pensiero #rieducazione #art.595comma3c.p.#art.13lg.47/1948 #art.21Cost. #10C.E.D.U. #art.27comma3Cost.
Corte costituzionale, Sentenza n. 150 del 22/06/2021 (dep. 12/07/2021).
La Corte costituzionale รจ stata chiamata a verificare la legittimitร costituzionale dellโart. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e dellโart. 595, terzo comma, del codice penale, alla luce delle ordinanze promosse sia dal Tribunale di Salerno sia dal Tribunale di Bari.
Entrambi i giudizi di merito, nella sostanza, attribuivano, per mezzo della stampa, la paternitร di alcuni delitti a soggetti determinati, i quali, tuttavia, apparivano, in sede processuale, non responsabili dei fatti ascritti.
Relativamente al giudizio innanzi al Tribunale di Salerno, โIl giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere sulla responsabilitร penale di P. N., imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa, e di A. S., imputato in quanto direttore responsabile per omesso controllo, per aver attribuito alle persone offese un fatto determinato (lโaffiliazione a un sodalizio mafioso) non corrispondente al vero alla luce degli atti di indagine dellโautoritร giudiziariaโ. Segnatamente il giudice remittente ravvisava il contrasto tra le normative citate e gli articoli21, 3, 27, comma 3, 117, comma 1, ย della Costituzione, questโultimo in relazione allโarticolo 10 CEDU. Invero, il giudice a quo osservava che, secondo lโorientamento consolidato della Corte EDU, apparisse contrariaallโarticolo 10 CEDU, poichรฉ eccessiva e sproporzionata, la previsione astratta di una pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa, fatte salve alcune ipotesi eccezionali caratterizzate da una grave lesione di altri diritti fondamentali (come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza). Inoltre, il giudice remittente sosteneva che non sarebbe possibile unโinterpretazione costituzionalmente orientata- a normativa invariata- nel senso di ritenere la pena detentiva applicabile ai soli casi eccezionali, in quanto, atteso il dato letterale, questa soluzione apparirebbe in contrasto con i principi di tassativitร e determinatezza, intesi quali corollari del principio di legalitร , di cui allโarticolo 25, comma 2, Cost. Infine, il giudice a quo riteneva le disposizioni in contrasto tanto con il principio di offensivitร quanto con la funzione rieducativa della pena, attesa lโirragionevolezza della sanzione rispetto al bene giuridico tutelato.
Per quanto concerne il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari, โIl rimettente espone di dover giudicare della responsabilitร di G. D.T., imputato del delitto di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, per avere, in qualitร di direttore di un quotidiano, offeso la reputazione di F. C. mediante la pubblicazione di un articolo privo di firma, nel quale si attribuiva alla persona offesa la cessione di stupefacente a una terza persona, malgrado lโavvenuto proscioglimento di F. C. in relazione a tale fattoโ.
Al riguardo, il giudice remittente riteneva lโincompatibilitร delle norme citate rispetto agli articoli 3, 21, 25,comma 2 e 27, comma 3, 117 della Costituzione in relazione allโarticolo 10 CEDU โnellaย parte in cui nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nellโattribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via alternativaโ. Il giudice remittente precisava, quindi, che la questione di legittimitร sollevata mirasse ad una pronuncia che rendesse la pena detentiva applicabile in via alternativa e non piรน cumulativa rispetto alla pena pecuniaria.
Ciรฒ premesso, con ordinanza n. 132/2020, la Corte Costituzionale, ritenendo di doversi procedere ad โ[โฆ]una complessiva rimeditazione del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa oggetto delle odierne censure, tra libertร di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento allโattivitร giornalistica[โฆ]โ aveva ritenuto opportuno, in uno spirito di leale collaborazione, rinviare la decisione in modo da consentire al legislatore di innovare la disciplina.
Attesa lโinerzia del legislatore, il collegio, in data 22 giugno 2021, procede nella decisione.
Al fine di una efficace comprensione dellโarresto giurisprudenziale, รจ opportuno, a parere di chi scrive, chiarire che il quesito รจ โ[โฆ]se sia compatibile con la Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellโuomo, la previsione di pene detentive per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa. E ciรฒ con riguardo allโart. 13 della legge n. 47 del 1948, che commina la reclusione in via cumulativa rispetto alla pena pecuniaria, allorchรฉ la diffamazione a mezzo stampa consista nellโattribuzione di un fatto determinato; nonchรฉ โ per ciรฒ che concerne la questione posta dal Tribunale di Salerno โ con riguardo anche allโart. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la reclusione in via meramente alternativa rispetto alla pena pecuniaria per il caso di diffamazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicitร , ovvero in atto pubblico.
Il collegio ritiene che le questioni sollevate dal Tribunale di Salerno sullโarticolo 13 della legge n. 47/1948, con riguardo agli articoli 21, 117 della Costituzione in relazione allโarticolo 10 CEDU appaiano fondate.
Preliminarmente, รจ opportuno evidenziare che la disposizione di cui allโarticolo 13 della legge n. 47/1948costituisce una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata nellโipotesi in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista nellโattribuzione di un fatto determinato. Altresรฌ, la Corte chiarisce che tale disposizione costituisce lexspecialis rispetto alle due aggravanti previste dallโarticolo 595, commi 2 e 3, del codice penale, conducendo, quindi, in caso di convergenza delle due norme su di un medesimo fatto, allโapplicazione dellโaggravante di cui allโarticolo 13 della legge n. 47/1948.
Al riguardo, la pena prevista รจ quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 258 euro. Le due pene sono, dunque, previste in via cumulativa, imponendo al giudice la loro applicabilitร congiunta, salvo che non sussistano nel caso concreto circostanze attenuanti, che ritenute prevalenti o equivalenti, determinino il riespandersi della pena base prevista dallโarticolo 595,comma 1, c.p.
Ecco, รจ proprio la pena cumulativa il punctumdolens della disciplina, la quale รจ in contrasto con le disposizioni costituzionali e sovranazionali richiamate. โCome giร rilevato da questa Corte nella ordinanza n. 132 del 2020, una simile necessaria irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilitร di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) รจ divenuta ormai incompatibile con lโesigenza di ยซnon dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertร personale, la generalitร dei giornalisti dallโesercitare la propria cruciale funzione di controllo sullโoperato dei pubblici poteri. [โฆ] .โ Dal momento che la funzione della disposizione censurata รจ unicamente quella di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto in via generale dallโart. 595 cod. pen. in termini che non sono compatibili con lโart. 21 Cost., oltre che con lโart. 10 CEDU, essa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, nei termini auspicati dal ricorrente. Tale dichiarazione non crea, del resto, alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, diritto che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si riespanderร in seguito alla presente pronunciaโ.
ย Diversamente, la Corte Costituzionale ritiene infondata la questione rispetto allโarticolo 595, comma 3, c.p. In questo caso, il collegio evidenziache la pena prevista รจ della reclusione da sei mesi a tre anni oppure della multa non inferiore a 516 โฌ. Proprio lโalternativitร della pena detentivaha condotto la corte a ritenere la fattispecie non in contrasto con gli articoli 3, 21,117 della Costituzione in relazione allโarticolo 10 CEDU.
Il collegio osserva che tra gli strumenti non puรฒ in assoluto escludersi la pena detentiva, in quanto la sua applicazione non รจ di sรฉ incompatibile con la tutela della libertร di manifestazione del pensiero nei casi caratterizzati da eccezionale gravitร . โLa Corte di Strasburgo ritiene integrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento ai discorsi dโodio e allโistigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio; ma casi egualmente eccezionali, tali da giustificare lโinflizione di sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della โ oggettiva e dimostrabile โ falsitร degli addebiti stessiโ.
Pertanto, la pena detentiva se circoscritta a tali ipotesi appare, oltre che compatibile rispetto ai precetti costituzionali e comunitari, necessaria per tutelare adeguatamente i beni giuridici. โSe circoscritta a casi come quelli appena ipotizzati, la previsione astratta e la concreta applicazione di sanzioni detentive non possono, ragionevolmente, produrre effetti di indebita intimidazione nei confronti dellโesercizio della professione giornalistica, e della sua essenziale funzione per la societร democratica. Al di fuori di quei casi eccezionali, del resto assai lontani dallโethos della professione giornalistica, la prospettiva del carcere resterร esclusa per il giornalista, cosรฌ come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicitร la propria opinione [โฆ]โ.
ย Dunque, la corte ritiene che la disposizione dellโarticolo 595, comma 3, c.p. debba essere interpretata nel senso di comminare la sanzione detentiva esclusivamente ai casi eccezionali di diffamazione a mezzo stampa, applicando, invece, la sola pena pecuniaria negli altri casi. Invero, โNe consegue che il giudice penale dovrร optare per lโipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravitร del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i principi pocโanzi declinati; mentre dovrร limitarsi allโapplicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravitร del fatto, in tutte le altre ipotesiโ.
ย Ciรฒ premesso, la Corte Costituzionale, ai sensi dellโarticolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dichiara, in via consequenziale, lโincostituzionalitร dellโart. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), il quale stabilisce che nel caso di diffamazioni commesse attraverso trasmissioni si applichi la pena di cui allโarticolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Ad ogni modo, attesa la pronuncia in commento, alle condotte di diffamazione a mezzo stampa o eseguite tramite trasmissioni radiotelevisive potrร essere applicata la disciplina prevista dallโarticolo 595, commi 1,2,3, c.p.
Ciรฒ premesso, la Corte costituzionale:
โ1) dichiara lโillegittimitร costituzionale dellโart. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);
2) dichiara lโillegittimitร costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dellโart. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dellโart. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);
3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimitร costituzionale dellโart. 595, terzo comma, del Codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, della Costituzione, questโultimo in relazione allโart. 10 della Convenzione europea dei diritti dellโuomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, con lโordinanza indicata in epigrafe;
4) dichiara non fondata la questione di legittimitร costituzionale dellโart. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento allโart. 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale, con lโordinanza indicata in epigrafe;
5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimitร costituzionale dellโart. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento allโart. 25 Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale, con lโordinanza indicata in epigrafeโ.
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