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Incostituzionale la pena cumulativa per la diffamazione a mezzo stampa

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#diffamazione #amezzostampa #pene#libertร #pensiero #rieducazione #art.595comma3c.p.#art.13lg.47/1948 #art.21Cost. #10C.E.D.U. #art.27comma3Cost.

Corte costituzionale, Sentenza n. 150 del 22/06/2021 (dep. 12/07/2021).

La Corte costituzionale รจ stata chiamata a verificare la legittimitร  costituzionale dellโ€™art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), e dellโ€™art. 595, terzo comma, del codice penale, alla luce delle ordinanze promosse sia dal Tribunale di Salerno sia dal Tribunale di Bari.

Entrambi i giudizi di merito, nella sostanza, attribuivano, per mezzo della stampa, la paternitร  di alcuni delitti a soggetti determinati, i quali, tuttavia, apparivano, in sede processuale, non responsabili dei fatti ascritti.

Relativamente al giudizio innanzi al Tribunale di Salerno, โ€œIl giudice a quo riferisce di essere chiamato a decidere sulla responsabilitร  penale di P. N., imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa, e di A. S., imputato in quanto direttore responsabile per omesso controllo, per aver attribuito alle persone offese un fatto determinato (lโ€™affiliazione a un sodalizio mafioso) non corrispondente al vero alla luce degli atti di indagine dellโ€™autoritร  giudiziariaโ€. Segnatamente il giudice remittente ravvisava il contrasto tra le normative citate e gli articoli21, 3, 27, comma 3, 117, comma 1, ย della Costituzione, questโ€™ultimo in relazione allโ€™articolo 10 CEDU. Invero, il giudice a quo osservava che, secondo lโ€™orientamento consolidato della Corte EDU, apparisse contrariaallโ€™articolo 10 CEDU, poichรฉ eccessiva e sproporzionata, la previsione astratta di una pena detentiva per i delitti di diffamazione a mezzo stampa, fatte salve alcune ipotesi eccezionali caratterizzate da una grave lesione di altri diritti fondamentali (come ad esempio in caso di discorsi di odio o di istigazione alla violenza). Inoltre, il giudice remittente sosteneva che non sarebbe possibile unโ€™interpretazione costituzionalmente orientata- a normativa invariata- nel senso di ritenere la pena detentiva applicabile ai soli casi eccezionali, in quanto, atteso il dato letterale, questa soluzione apparirebbe in contrasto con i principi di tassativitร  e determinatezza, intesi quali corollari del principio di legalitร , di cui allโ€™articolo 25, comma 2, Cost. Infine, il giudice a quo riteneva le disposizioni in contrasto tanto con il principio di offensivitร  quanto con la funzione rieducativa della pena, attesa lโ€™irragionevolezza della sanzione rispetto al bene giuridico tutelato.

Per quanto concerne il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari, โ€œIl rimettente espone di dover giudicare della responsabilitร  di G. D.T., imputato del delitto di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13 della legge n. 47 del 1948, per avere, in qualitร  di direttore di un quotidiano, offeso la reputazione di F. C. mediante la pubblicazione di un articolo privo di firma, nel quale si attribuiva alla persona offesa la cessione di stupefacente a una terza persona, malgrado lโ€™avvenuto proscioglimento di F. C. in relazione a tale fattoโ€.

Al riguardo, il giudice remittente riteneva lโ€™incompatibilitร  delle norme citate rispetto agli articoli 3, 21, 25,comma 2 e 27, comma 3, 117 della Costituzione in relazione allโ€™articolo 10 CEDU โ€œnellaย  parte in cui nella parte in cui sanziona il delitto di diffamazione aggravata, commessa a mezzo stampa e consistente nellโ€™attribuzione di un fatto determinato, con la pena cumulativa della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 256 [recte: 258] euro, invece che in via alternativaโ€. Il giudice remittente precisava, quindi, che la questione di legittimitร  sollevata mirasse ad una pronuncia che rendesse la pena detentiva applicabile in via alternativa e non piรน cumulativa rispetto alla pena pecuniaria.

Ciรฒ premesso, con ordinanza n. 132/2020, la Corte Costituzionale, ritenendo di doversi procedere ad โ€œ[โ€ฆ]una complessiva rimeditazione del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa oggetto delle odierne censure, tra libertร  di manifestazione del pensiero e tutela della reputazione individuale, in particolare con riferimento allโ€™attivitร  giornalistica[โ€ฆ]โ€ aveva ritenuto opportuno, in uno spirito di leale collaborazione, rinviare la decisione in modo da consentire al legislatore di innovare la disciplina.

Attesa lโ€™inerzia del legislatore, il collegio, in data 22 giugno 2021, procede nella decisione.

Al fine di una efficace comprensione dellโ€™arresto giurisprudenziale, รจ opportuno, a parere di chi scrive, chiarire che il quesito รจ โ€œ[โ€ฆ]se sia compatibile con la Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellโ€™uomo, la previsione di pene detentive per il delitto di diffamazione commesso a mezzo della stampa. E ciรฒ con riguardo allโ€™art. 13 della legge n. 47 del 1948, che commina la reclusione in via cumulativa rispetto alla pena pecuniaria, allorchรฉ la diffamazione a mezzo stampa consista nellโ€™attribuzione di un fatto determinato; nonchรฉ โ€“ per ciรฒ che concerne la questione posta dal Tribunale di Salerno โ€“ con riguardo anche allโ€™art. 595, terzo comma, cod. pen., che prevede la reclusione in via meramente alternativa rispetto alla pena pecuniaria per il caso di diffamazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicitร , ovvero in atto pubblico.

Il collegio ritiene che le questioni sollevate dal Tribunale di Salerno sullโ€™articolo 13 della legge n. 47/1948, con riguardo agli articoli 21, 117 della Costituzione in relazione allโ€™articolo 10 CEDU appaiano fondate.

Preliminarmente, รจ opportuno evidenziare che la disposizione di cui allโ€™articolo 13 della legge n. 47/1948costituisce una circostanza aggravante del delitto di diffamazione, integrata nellโ€™ipotesi in cui la condotta sia commessa col mezzo della stampa e consista nellโ€™attribuzione di un fatto determinato. Altresรฌ, la Corte chiarisce che tale disposizione costituisce lexspecialis rispetto alle due aggravanti previste dallโ€™articolo 595, commi 2 e 3, del codice penale, conducendo, quindi, in caso di convergenza delle due norme su di un medesimo fatto, allโ€™applicazione dellโ€™aggravante di cui allโ€™articolo 13 della legge n. 47/1948.

Al riguardo, la pena prevista รจ quella della reclusione da uno a sei anni e della multa non inferiore a 258 euro. Le due pene sono, dunque, previste in via cumulativa, imponendo al giudice la loro applicabilitร  congiunta, salvo che non sussistano nel caso concreto circostanze attenuanti, che ritenute prevalenti o equivalenti, determinino il riespandersi della pena base prevista dallโ€™articolo 595,comma 1, c.p.

Ecco, รจ proprio la pena cumulativa il punctumdolens della disciplina, la quale รจ in contrasto con le disposizioni costituzionali e sovranazionali richiamate. โ€œCome giร  rilevato da questa Corte nella ordinanza n. 132 del 2020, una simile necessaria irrogazione della sanzione detentiva (indipendentemente poi dalla possibilitร  di una sua sospensione condizionale, o di una sua sostituzione con misure alternative alla detenzione rispetto al singolo condannato) รจ divenuta ormai incompatibile con lโ€™esigenza di ยซnon dissuadere, per effetto del timore della sanzione privativa della libertร  personale, la generalitร  dei giornalisti dallโ€™esercitare la propria cruciale funzione di controllo sullโ€™operato dei pubblici poteri. [โ€ฆ] .โ€“ Dal momento che la funzione della disposizione censurata รจ unicamente quella di inasprire il trattamento sanzionatorio previsto in via generale dallโ€™art. 595 cod. pen. in termini che non sono compatibili con lโ€™art. 21 Cost., oltre che con lโ€™art. 10 CEDU, essa deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella sua interezza, nei termini auspicati dal ricorrente. Tale dichiarazione non crea, del resto, alcun vuoto di tutela al diritto alla reputazione individuale contro le offese arrecate a mezzo della stampa, diritto che continua a essere protetto dal combinato disposto del secondo e del terzo comma dello stesso art. 595 cod. pen., il cui alveo applicativo si riespanderร  in seguito alla presente pronunciaโ€.

ย Diversamente, la Corte Costituzionale ritiene infondata la questione rispetto allโ€™articolo 595, comma 3, c.p. In questo caso, il collegio evidenziache la pena prevista รจ della reclusione da sei mesi a tre anni oppure della multa non inferiore a 516 โ‚ฌ. Proprio lโ€™alternativitร  della pena detentivaha condotto la corte a ritenere la fattispecie non in contrasto con gli articoli 3, 21,117 della Costituzione in relazione allโ€™articolo 10 CEDU.

Il collegio osserva che tra gli strumenti non puรฒ in assoluto escludersi la pena detentiva, in quanto la sua applicazione non รจ di sรฉ incompatibile con la tutela della libertร  di manifestazione del pensiero nei casi caratterizzati da eccezionale gravitร . โ€œLa Corte di Strasburgo ritiene integrate simili ipotesi eccezionali in particolare con riferimento ai discorsi dโ€™odio e allโ€™istigazione alla violenza, che possono nel caso concreto connotare anche contenuti di carattere diffamatorio; ma casi egualmente eccezionali, tali da giustificare lโ€™inflizione di sanzioni detentive, potrebbero ad esempio essere anche rappresentati da campagne di disinformazione condotte attraverso la stampa, internet o i social media, caratterizzate dalla diffusione di addebiti gravemente lesivi della reputazione della vittima, e compiute nella consapevolezza da parte dei loro autori della โ€“ oggettiva e dimostrabile โ€“ falsitร  degli addebiti stessiโ€.

Pertanto, la pena detentiva se circoscritta a tali ipotesi appare, oltre che compatibile rispetto ai precetti costituzionali e comunitari, necessaria per tutelare adeguatamente i beni giuridici. โ€œSe circoscritta a casi come quelli appena ipotizzati, la previsione astratta e la concreta applicazione di sanzioni detentive non possono, ragionevolmente, produrre effetti di indebita intimidazione nei confronti dellโ€™esercizio della professione giornalistica, e della sua essenziale funzione per la societร  democratica. Al di fuori di quei casi eccezionali, del resto assai lontani dallโ€™ethos della professione giornalistica, la prospettiva del carcere resterร  esclusa per il giornalista, cosรฌ come per chiunque altro che abbia manifestato attraverso la stampa o altri mezzi di pubblicitร  la propria opinione [โ€ฆ]โ€.

ย Dunque, la corte ritiene che la disposizione dellโ€™articolo 595, comma 3, c.p. debba essere interpretata nel senso di comminare la sanzione detentiva esclusivamente ai casi eccezionali di diffamazione a mezzo stampa, applicando, invece, la sola pena pecuniaria negli altri casi. Invero, โ€œNe consegue che il giudice penale dovrร  optare per lโ€™ipotesi della reclusione soltanto nei casi di eccezionale gravitร  del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, rispetto ai quali la pena detentiva risulti proporzionata, secondo i principi pocโ€™anzi declinati; mentre dovrร  limitarsi allโ€™applicazione della multa, opportunamente graduata secondo la concreta gravitร  del fatto, in tutte le altre ipotesiโ€.

ย Ciรฒ premesso, la Corte Costituzionale, ai sensi dellโ€™articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dichiara, in via consequenziale, lโ€™incostituzionalitร  dellโ€™art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), il quale stabilisce che nel caso di diffamazioni commesse attraverso trasmissioni si applichi la pena di cui allโ€™articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Ad ogni modo, attesa la pronuncia in commento, alle condotte di diffamazione a mezzo stampa o eseguite tramite trasmissioni radiotelevisive potrร  essere applicata la disciplina prevista dallโ€™articolo 595, commi 1,2,3, c.p.

Ciรฒ premesso, la Corte costituzionale:

โ€œ1) dichiara lโ€™illegittimitร  costituzionale dellโ€™art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);

2) dichiara lโ€™illegittimitร  costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dellโ€™art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), dellโ€™art. 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);

3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimitร  costituzionale dellโ€™art. 595, terzo comma, del Codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 117, primo comma, della Costituzione, questโ€™ultimo in relazione allโ€™art. 10 della Convenzione europea dei diritti dellโ€™uomo (CEDU), dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, con lโ€™ordinanza indicata in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimitร  costituzionale dellโ€™art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento allโ€™art. 27, terzo comma, Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale, con lโ€™ordinanza indicata in epigrafe;

5) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimitร  costituzionale dellโ€™art. 595, terzo comma, cod. pen., sollevata, in riferimento allโ€™art. 25 Cost., dal Tribunale di Salerno, sezione seconda penale, con lโ€™ordinanza indicata in epigrafeโ€.

 

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