๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐š๐ฆ๐ฆ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ข๐ฏ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐ŸŽ๐Ÿ•.๐ŸŽ๐Ÿ•.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ: La giurisdizione in tema di obbligo vaccinale per i sanitari รจ del giudice amministrativo

La giurisdizione in tema di obbligo vaccinale per i sanitari รจ del giudice amministrativo

a cura del Cons. Luca Cestaro

#obbligo #vaccinale #sanitari #giurisdizione

Consiglio di Stato, sez. III, Sent. n. 5014 del 20.6.2022

1 – Unโ€™iscritta allโ€™ordine degli psicologi della Toscana รจ stata sospesa per inadempimento dellโ€™obbligo vaccinale e tanto ai sensi dellโ€™art. 4 del D.L. n. 44/2021 come modificato dal D.L. n. 172/2021.

Il T.A.R. Toscana ha ritenuto lโ€™insussistenza della giurisdizione del G.O. e questo perchรฉ le amministrazioni, nel sospendere chi non ottempera allโ€™obbligo vaccinale, non esercita alcun potere autoritativo discendendo tale conseguenza direttamente dalla legge che ha conformato la professione sanitaria introducendo un nuovo requisito โ€“ appunto la vaccinazione – per il suo esercizio.

Si tratterebbe, infatti,โ€œdi unโ€™attivitร  meramente accertativa e adempitiva di obblighi di legge da cui esula ogni potere discrezionale ed ogni potestร  autoritativa, al cui esito venga incisa la posizione giuridica del destinatario. Questโ€™ultima viene piuttosto direttamente incisa dalla legge, la quale regola direttamente il rapporto giuridico determinando le conseguenze che derivano dal verificarsi dallโ€™inadempimento allโ€™obbligo vaccinaleโ€.

2 – Diversa รจ, invece, lโ€™impostazione fornita dal Giudice dโ€™Appello che rileva come il potere esercitato sia di carattere autoritativo non rilevando in senso diverso la sua natura vincolata o discrezionale.

Lโ€™obbligo vaccinale รจ, infatti, imposto per la tutela di un preminente interesse pubblico ossia al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. In questโ€™ottica, il โ€˜dirittoโ€™ dellโ€™interessato a svolgere liberamente unโ€™attivitร  professionale, ovvero unโ€™attivitร  lavorativa intellettuale di rilievo economico, ai sensi degli articoli 4 e 41 della Costituzione, oltre ad essere sottoposto allโ€™esame di Stato ai sensi dellโ€™articolo 43, quinto comma, viene conformato e limitato dalla legge affinchรฉ non si svolga- secondo lโ€™insegnamento dellโ€™art. 41, secondo comma, โ€œin contrasto con l’utilitร  sociale o in modo da recare danno alla saluteโ€, oltrechรฉ โ€œallโ€™ambiente, alla sicurezza, alla libertร , alla dignitร  umanaโ€.

Nel contemperamento tra diritti costituzionali, quindi, gli atti dellโ€™amministrazione โ€“ che pure incidono su attivitร  riconducibili allโ€™esercizio di diritti โ€“ hanno carattere autoritativo e le posizioni incise assumono la connotazione di interesse legittimo, ossia della posizione giuridicaโ€œche costituisce il diaframma intercorrente tra lโ€™atto autoritativo e la sfera giuridica del suo destinatarioโ€.

Di interesse รจ il richiamo esplicito alla nota pronuncia dellโ€™Adunanza Plenaria n. 8 del 2008 che ha sancito che โ€œanche a fronte di attivitร  connotate dallโ€™assenza in capo allโ€™amministrazione di margini di discrezionalitร  valutativa o tecnica, quindi, occorre avere riguardo, in sede di verifica della natura della corrispondente posizione soggettiva del privato, alla finalitร  perseguita dalla norma primaria, per cui quando lโ€™attivitร  amministrativa, ancorchรฉ a carattere vincolato, tuteli in via diretta lโ€™interesse pubblico, la situazione vantata dal privato non puรฒ che essere protetta in via mediata, cosรฌ assumendo consistenza di interesse legittimoโ€. Tanto si pone nel solco di quanto affermato dalla Corte costituzionale n. 127 del 1998, per la quale รจ un โ€˜postulato privo di qualsiasi fondamentoโ€™ il sostenere che un atto vincolato non possa incidere su posizioni di interesse legittimo.