ðð ð©ð¢ð¥ð¥ðšð¥ð ðð¢ ðð¢ð«ð¢ðððš ðð¢ð¯ð¢ð¥ð ððð¥ ðð.ðð.ðððð: Lâesclusione della liquidazione automatica dellâindennizzo per i danni da vaccino non obbligatorio Ú conforme a costituzione?
Lâesclusione della liquidazione automatica dellâindennizzo per i danni da vaccino non obbligatorio Ú conforme a costituzione?
a cura dellâavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
#questionedilegittimità costituzionale #indennizzo #vaccino #l.n.210/1995 #art.2cost. # art.32cost.
Corte di Cassazione, sez. IV lavoro, ordinanza interlocutoria n. 17441 del 30/05/2022.
Nella pronuncia in esame la Corte di Cassazione solleva la questione di legittimità costituzionale della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, in riferimento agli artt. 2,3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità , per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica.
La controversia origina dal ricorso presentato dal Ministero della Salute contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Brescia, nel confermare la sentenza di primo grado, accertava il diritto di Fo.An. ad ottenere l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, art. 1, commi 1 e 2, per la menomazione all’integrità psico-fisica conseguita alla vaccinazione antimeningococcica, raccomandata e rientrante nel Piano Nazionale dei Vaccini.
Va premesso che la L. n. 210 del 1992, ha introdotto una tutela in termini di sicurezza sociale, con scopo solidaristico, in favore dei soggetti danneggiati irrimediabilmente a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ovvero a seguito dell’esercizio di attività di cura promosse o gestite dallo Stato, in quanto considerate necessarie per la tutela della salute pubblica.
Tale sistema di sicurezza sociale Ú stato introdotto, in ossequio agli artt. 2 e 32 Cost., a seguito della sentenza n. 307 del 1990 della Corte Costituzionale, a prescindere dalla ricorrenza, in concreto, dei presupposti della responsabilità  civile.
La tutela indennitaria, inizialmente riconosciuta solo nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie, Ú stata successivamente ampliata alle vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica a seguito di significativi arresti della Corte Costituzionale, fino a ricomprendere conseguenze invalidanti di vaccinazioni assunte nell’ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato.
Nella pronuncia in oggetto, la Corte, condividendo lâorientamento della giurisprudenza costituzionale, evidenzia che âla mancata previsione del diritto all’indennizzo per le patologie irreversibili contratte dal minore all’esito del trattamento vaccinale raccomandato al quale Ú stato sottoposto si risolve in una lesione degli artt. 2 e 32 Cost.: le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste e la tutela del diritto alla salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio da questi subito e costituirebbe, per contro, un vulnus addossare all’individuo danneggiato il costo del beneficio anche collettivo dell’immunizzazione (Corte Cost. nn. 268/2017 e n. 107/2012).
La disposizione censurata, inoltre, viola il canone di ragionevolezza poiché determinerebbe un’irragionevole differenziazione di trattamento tra quanti si siano sottoposti a vaccinazione in osservanza di un obbligo giuridico e quanti, invece, a tale vaccinazione si siano determinati ottemperando alle raccomandazioni delle autorità sanitarie. L’irragionevolezza deriverebbe dal riconoscimento solo ai primi, in caso di menomazioni permanenti all’integrità psico-fisica, del diritto all’indennizzo, a fronte del medesimo rilievo che raccomandazione e obbligo assumono – come si Ú in precedenza evidenziato – al fine della tutela della salute collettivaâ.
Partendo dallâassunto che entrambe le tecniche (obbligo e raccomandazione) perseguono nella profilassi delle malattie infettive il comune scopo di garantire e tutelare la salute anche collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale e la protezione individuale, la Corte solleva la questione di legittimità costituzionale della L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 1, in riferimento agli artt. 2,3 e 32 Cost., nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità , da cui siano derivati danni irreversibili all’integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica.

