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La legge regionale non puΓ² violare i limiti del testo unico delle societΓ  pubbliche (TUSP)

a cura del Cons. Luca Cestaro

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Corte Costituzionale n. 201 del 28.7.2022

1 – Il Presidente del Consiglio impugna gli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano) nella parte in cui stabiliscono che Β [i] comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a societΓ , anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di (assai ampie) finalitΓ  di generica promozione delle aree sciabili della Regione.

Tale norma si porrebbe in contrasto con l’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societΓ  a partecipazione pubblica), che, al comma 1, preclude alle amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, Β«societΓ  aventi per oggetto attivitΓ  di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalitΓ  istituzionali, nΓ© acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societΓ Β» e che, al comma 2, consente, ma solo nei limiti di cui al comma 1, di costituire societΓ , o di acquisirne o mantenerne partecipazioni, Β«esclusivamente per lo svolgimento delle attivitΓ Β» indicate nelle successive lettere da a) ad e).

Tali attivitΓ  sono, in particolare, quelle relative a: β€œa) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza”.

Giova rammentare che, a mente dell’art. 2 co. 1 lett. h del TUSPE (d.lgs. 175 del 2016), i servizi di interesse generale consistono in quelle attivitΓ  β€œdi produzione e fornitura di beni o servizi” che, da un lato, β€œnon sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti (e inappaganti) in termini di accessibilitΓ  fisica ed economica, continuitΓ , non discriminazione, qualitΓ  e sicurezza” e che, dall’altro,Β  β€œle amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivitΓ  di riferimento, cosΓ¬ da garantire l’omogeneitΓ  dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”.

Il TUSP, si rammenta, mira a razionalizzare il fenomeno delle societΓ  pubbliche che, nei suoi eccessi, finiva con il sottrarre indebitamente al mercato interi settori economici e generava gravi criticitΓ  sul piano dell’economicitΓ  e dell’efficienza della gestione.

Tale razionalizzazione si fonda su un duplice vincolo Β«di scopo pubblicoΒ», nel senso della necessaria inerenza dell’attivitΓ  ai fini istituzionali dell’ente, e Β«di attivitΓ Β», nel senso che le societΓ  pubbliche devono limitarsi a svolgere le attivitΓ  menzionate nell’elenco appena riportato.

2 – La Corte ribadisce che la regolamentazione statale delle societΓ  pubbliche rientra nella materia Β«ordinamento civileΒ» ed Γ¨ portatrice di Β«profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazioneΒ» (sentenza n. 86 del 2022) nella misura in cui ha stabilito specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.

Una disciplina regionale eccentrica rispetto alla legislazione statale Γ¨, quindi, costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117 terzo comma Cost.: tale Γ¨ la impugnata disciplina regionale nella misura in cui reca finalitΓ  di promozione delle aree sciabili assai ampie, generiche e indeterminate che, in quanto tali, violano tanto il vincolo di scopo quanto quello di attivitΓ .

3 – Va notato, peraltro, come la Corte salvaguardi una sola porzione della normativa regionale e, in particolare, quella in cui consente partecipazioni, anche minoritarie, nelle societΓ  che abbiano come oggetto prevalente β€œla realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilitΓ  turistico-sportiva eserciti in aree montane”

L’attivitΓ  di gestione degli impianti di risalita strumentali all’esercizio delle aree sciistiche Γ¨, infatti, qualificata in termini di servizio pubblico locale dalla giurisprudenza amministrativa anteriore all’adozione del TUSP e, inoltre, la realizzazione e la gestione di impianti di risalita attiene a rilevanti β€œfinalitΓ  pubbliche di sostegno alle attivitΓ  svolte nelle aree sciabili, costituendo tali impianti l’infrastruttura essenziale per ognuna di esse, come confermato, sul piano applicativo, dalla presenza di societΓ  municipali in pressochΓ© tutte le Regioni dotate di stazioni sciistiche”.

4 – La Corte afferma, poi, che le partecipazioni, purchΓ¨ rispettino i vincoli di scopo e di attivitΓ , ben possano essere minoritarie non essendovi alcuna disposizione del TUSP che imponga che le partecipazioni siano di controllo.

Infine, rileva come l’indicata finalitΓ  (l’unica β€œsuperstite”, legata agli impianti di risalita) ad opera della legge regionale non integra la deroga all’obbligo di motivazione rafforzato di cui all’art. 5 del TUSP. Tale obbligo, invero, non sussiste se la partecipazione risponde alle β€œespresse finalitΓ  indicate da previsioni legislative” e, tuttavia, la finalitΓ  indicata non Γ¨ sufficientemente precisa restando di tipo β€œgenerale e astratto”. Conseguentemente, i Comuni che intendano dar vita a simili partecipazioni dovranno pur sempre motivare analiticamente il rispetto del vincolo di scopo pubblico Β«evidenziando, altresΓ¬, le ragioni e le finalitΓ  che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilitΓ  finanziaria nonchΓ© di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidatoΒ», dando conto anche Β«della compatibilitΓ  della scelta con i princΓ¬pi di efficienza, di efficacia e di economicitΓ  dell’azione amministrativaΒ».