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La legge regionale non puΓ² violare i limiti del testo unico delle societΓ pubbliche (TUSP)
a cura del Cons. Luca Cestaro
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Corte Costituzionale n. 201 del 28.7.2022
1 – Il Presidente del Consiglio impugna gli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano) nella parte in cui stabiliscono che Β [i] comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a societΓ , anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di (assai ampie) finalitΓ di generica promozione delle aree sciabili della Regione.
Tale norma si porrebbe in contrasto con lβart. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societΓ a partecipazione pubblica), che, al comma 1, preclude alle amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, Β«societΓ aventi per oggetto attivitΓ di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalitΓ istituzionali, nΓ© acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societΓ Β» e che, al comma 2, consente, ma solo nei limiti di cui al comma 1, di costituire societΓ , o di acquisirne o mantenerne partecipazioni, Β«esclusivamente per lo svolgimento delle attivitΓ Β» indicate nelle successive lettere da a) ad e).
Tali attivitΓ sono, in particolare, quelle relative a: βa) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di unβopera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di unβopera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio dβinteresse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali allβente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenzaβ.
Giova rammentare che, a mente dellβart. 2 co. 1 lett. h del TUSPE (d.lgs. 175 del 2016), i servizi di interesse generale consistono in quelle attivitΓ βdi produzione e fornitura di beni o serviziβ che, da un lato, βnon sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti (e inappaganti) in termini di accessibilitΓ fisica ed economica, continuitΓ , non discriminazione, qualitΓ e sicurezzaβ e che, dallβaltro,Β βle amministrazioni pubbliche, nellβambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivitΓ di riferimento, cosΓ¬ da garantire lβomogeneitΓ dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generaleβ.
Il TUSP, si rammenta, mira a razionalizzare il fenomeno delle societΓ pubbliche che, nei suoi eccessi, finiva con il sottrarre indebitamente al mercato interi settori economici e generava gravi criticitΓ sul piano dellβeconomicitΓ e dellβefficienza della gestione.
Tale razionalizzazione si fonda su un duplice vincolo Β«di scopo pubblicoΒ», nel senso della necessaria inerenza dellβattivitΓ ai fini istituzionali dellβente, e Β«di attivitΓ Β», nel senso che le societΓ pubbliche devono limitarsi a svolgere le attivitΓ menzionate nellβelenco appena riportato.
2 β La Corte ribadisce che la regolamentazione statale delle societΓ pubbliche rientra nella materia Β«ordinamento civileΒ» ed Γ¨ portatrice di Β«profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazioneΒ» (sentenza n. 86 del 2022) nella misura in cui ha stabilito specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.
Una disciplina regionale eccentrica rispetto alla legislazione statale Γ¨, quindi, costituzionalmente illegittima per violazione dellβart. 117 terzo comma Cost.: tale Γ¨ la impugnata disciplina regionale nella misura in cui reca finalitΓ di promozione delle aree sciabili assai ampie, generiche e indeterminate che, in quanto tali, violano tanto il vincolo di scopo quanto quello di attivitΓ .
3 β Va notato, peraltro, come la Corte salvaguardi una sola porzione della normativa regionale e, in particolare, quella in cui consente partecipazioni, anche minoritarie, nelle societΓ che abbiano come oggetto prevalente βla realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilitΓ turistico-sportiva eserciti in aree montaneβ
LβattivitΓ di gestione degli impianti di risalita strumentali allβesercizio delle aree sciistiche Γ¨, infatti, qualificata in termini di servizio pubblico locale dalla giurisprudenza amministrativa anteriore allβadozione del TUSP e, inoltre, la realizzazione e la gestione di impianti di risalita attiene a rilevanti βfinalitΓ pubbliche di sostegno alle attivitΓ svolte nelle aree sciabili, costituendo tali impianti lβinfrastruttura essenziale per ognuna di esse, come confermato, sul piano applicativo, dalla presenza di societΓ municipali in pressochΓ© tutte le Regioni dotate di stazioni sciisticheβ.
4 β La Corte afferma, poi, che le partecipazioni, purchΓ¨ rispettino i vincoli di scopo e di attivitΓ , ben possano essere minoritarie non essendovi alcuna disposizione del TUSP che imponga che le partecipazioni siano di controllo.
Infine, rileva come lβindicata finalitΓ (lβunica βsuperstiteβ, legata agli impianti di risalita) ad opera della legge regionale non integra la deroga allβobbligo di motivazione rafforzato di cui allβart. 5 del TUSP. Tale obbligo, invero, non sussiste se la partecipazione risponde alle βespresse finalitΓ indicate da previsioni legislativeβ e, tuttavia, la finalitΓ indicata non Γ¨ sufficientemente precisa restando di tipo βgenerale e astrattoβ. Conseguentemente, i Comuni che intendano dar vita a simili partecipazioni dovranno pur sempre motivare analiticamente il rispetto del vincolo di scopo pubblico Β«evidenziando, altresΓ¬, le ragioni e le finalitΓ che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilitΓ finanziaria nonchΓ© di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidatoΒ», dando conto anche Β«della compatibilitΓ della scelta con i princΓ¬pi di efficienza, di efficacia e di economicitΓ dellβazione amministrativaΒ».