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La legge regionale non puรฒ violare i limiti del testo unico delle societร  pubbliche (TUSP)

a cura del Cons. Luca Cestaro

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Corte Costituzionale n. 201 del 28.7.2022

1 – Il Presidente del Consiglio impugna gli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano) nella parte in cui stabiliscono che ย [i] comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a societร , anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di (assai ampie) finalitร  di generica promozione delle aree sciabili della Regione.

Tale norma si porrebbe in contrasto con lโ€™art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societร  a partecipazione pubblica), che, al comma 1, preclude alle amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, ยซsocietร  aventi per oggetto attivitร  di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalitร  istituzionali, nรฉ acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societร ยป e che, al comma 2, consente, ma solo nei limiti di cui al comma 1, di costituire societร , o di acquisirne o mantenerne partecipazioni, ยซesclusivamente per lo svolgimento delle attivitร ยป indicate nelle successive lettere da a) ad e).

Tali attivitร  sono, in particolare, quelle relative a: โ€œa) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di unโ€™opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di unโ€™opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio dโ€™interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali allโ€™ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenzaโ€.

Giova rammentare che, a mente dellโ€™art. 2 co. 1 lett. h del TUSPE (d.lgs. 175 del 2016), i servizi di interesse generale consistono in quelle attivitร  โ€œdi produzione e fornitura di beni o serviziโ€ che, da un lato, โ€œnon sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti (e inappaganti) in termini di accessibilitร  fisica ed economica, continuitร , non discriminazione, qualitร  e sicurezzaโ€ e che, dallโ€™altro,ย  โ€œle amministrazioni pubbliche, nellโ€™ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivitร  di riferimento, cosรฌ da garantire lโ€™omogeneitร  dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generaleโ€.

Il TUSP, si rammenta, mira a razionalizzare il fenomeno delle societร  pubbliche che, nei suoi eccessi, finiva con il sottrarre indebitamente al mercato interi settori economici e generava gravi criticitร  sul piano dellโ€™economicitร  e dellโ€™efficienza della gestione.

Tale razionalizzazione si fonda su un duplice vincolo ยซdi scopo pubblicoยป, nel senso della necessaria inerenza dellโ€™attivitร  ai fini istituzionali dellโ€™ente, e ยซdi attivitร ยป, nel senso che le societร  pubbliche devono limitarsi a svolgere le attivitร  menzionate nellโ€™elenco appena riportato.

2 โ€“ La Corte ribadisce che la regolamentazione statale delle societร  pubbliche rientra nella materia ยซordinamento civileยป ed รจ portatrice di ยซprofili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazioneยป (sentenza n. 86 del 2022) nella misura in cui ha stabilito specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.

Una disciplina regionale eccentrica rispetto alla legislazione statale รจ, quindi, costituzionalmente illegittima per violazione dellโ€™art. 117 terzo comma Cost.: tale รจ la impugnata disciplina regionale nella misura in cui reca finalitร  di promozione delle aree sciabili assai ampie, generiche e indeterminate che, in quanto tali, violano tanto il vincolo di scopo quanto quello di attivitร .

3 โ€“ Va notato, peraltro, come la Corte salvaguardi una sola porzione della normativa regionale e, in particolare, quella in cui consente partecipazioni, anche minoritarie, nelle societร  che abbiano come oggetto prevalente โ€œla realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilitร  turistico-sportiva eserciti in aree montaneโ€

Lโ€™attivitร  di gestione degli impianti di risalita strumentali allโ€™esercizio delle aree sciistiche รจ, infatti, qualificata in termini di servizio pubblico locale dalla giurisprudenza amministrativa anteriore allโ€™adozione del TUSP e, inoltre, la realizzazione e la gestione di impianti di risalita attiene a rilevanti โ€œfinalitร  pubbliche di sostegno alle attivitร  svolte nelle aree sciabili, costituendo tali impianti lโ€™infrastruttura essenziale per ognuna di esse, come confermato, sul piano applicativo, dalla presenza di societร  municipali in pressochรฉ tutte le Regioni dotate di stazioni sciisticheโ€.

4 โ€“ La Corte afferma, poi, che le partecipazioni, purchรจ rispettino i vincoli di scopo e di attivitร , ben possano essere minoritarie non essendovi alcuna disposizione del TUSP che imponga che le partecipazioni siano di controllo.

Infine, rileva come lโ€™indicata finalitร  (lโ€™unica โ€œsuperstiteโ€, legata agli impianti di risalita) ad opera della legge regionale non integra la deroga allโ€™obbligo di motivazione rafforzato di cui allโ€™art. 5 del TUSP. Tale obbligo, invero, non sussiste se la partecipazione risponde alle โ€œespresse finalitร  indicate da previsioni legislativeโ€ e, tuttavia, la finalitร  indicata non รจ sufficientemente precisa restando di tipo โ€œgenerale e astrattoโ€. Conseguentemente, i Comuni che intendano dar vita a simili partecipazioni dovranno pur sempre motivare analiticamente il rispetto del vincolo di scopo pubblico ยซevidenziando, altresรฌ, le ragioni e le finalitร  che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilitร  finanziaria nonchรฉ di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidatoยป, dando conto anche ยซdella compatibilitร  della scelta con i princรฌpi di efficienza, di efficacia e di economicitร  dellโ€™azione amministrativaยป.