𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐊𝐊𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟎𝟗.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟐: La legge regionale non può violare i limiti del testo unico delle società pubbliche (TUSP)

La legge regionale non può violare i limiti del testo unico delle società pubbliche (TUSP)

a cura del Cons. Luca Cestaro

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Corte Costituzionale n. 201 del 28.7.2022

1 – Il Presidente del Consiglio impugna gli artt. 3, comma 2, e 10, comma 3, della legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano) nella parte in cui stabiliscono che  [i] comuni, singolarmente o in forma associata, possono costituire o partecipare a società, anche con altri enti pubblici o con privati, che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di (assai ampie) finalità di generica promozione delle aree sciabili della Regione.

Tale norma si porrebbe in contrasto con l’art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che, al comma 1, preclude alle amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, «società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società» e che, al comma 2, consente, ma solo nei limiti di cui al comma 1, di costituire società, o di acquisirne o mantenerne partecipazioni, «esclusivamente per lo svolgimento delle attività» indicate nelle successive lettere da a) ad e).

Tali attività sono, in particolare, quelle relative a: “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni; e) servizi di committenza”.

Giova rammentare che, a mente dell’art. 2 co. 1 lett. h del TUSPE (d.lgs. 175 del 2016), i servizi di interesse generale consistono in quelle attività “di produzione e fornitura di beni o servizi” che, da un lato, “non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti (e inappaganti) in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza” e che, dall’altro,  “le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”.

Il TUSP, si rammenta, mira a razionalizzare il fenomeno delle società pubbliche che, nei suoi eccessi, finiva con il sottrarre indebitamente al mercato interi settori economici e generava gravi criticità sul piano dell’economicità e dell’efficienza della gestione.

Tale razionalizzazione si fonda su un duplice vincolo «di scopo pubblico», nel senso della necessaria inerenza dell’attività ai fini istituzionali dell’ente, e «di attività», nel senso che le società pubbliche devono limitarsi a svolgere le attività menzionate nell’elenco appena riportato.

2 – La Corte ribadisce che la regolamentazione statale delle società pubbliche rientra nella materia «ordinamento civile» ed Ú portatrice di «profili di coordinamento finanziario e tutela del buon andamento della pubblica amministrazione» (sentenza n. 86 del 2022) nella misura in cui ha stabilito specifici vincoli ai quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi.

Una disciplina regionale eccentrica rispetto alla legislazione statale Ú, quindi, costituzionalmente illegittima per violazione dell’art. 117 terzo comma Cost.: tale Ú la impugnata disciplina regionale nella misura in cui reca finalità di promozione delle aree sciabili assai ampie, generiche e indeterminate che, in quanto tali, violano tanto il vincolo di scopo quanto quello di attività.

3 – Va notato, peraltro, come la Corte salvaguardi una sola porzione della normativa regionale e, in particolare, quella in cui consente partecipazioni, anche minoritarie, nelle società che abbiano come oggetto prevalente “la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane”

L’attività di gestione degli impianti di risalita strumentali all’esercizio delle aree sciistiche Ú, infatti, qualificata in termini di servizio pubblico locale dalla giurisprudenza amministrativa anteriore all’adozione del TUSP e, inoltre, la realizzazione e la gestione di impianti di risalita attiene a rilevanti “finalità pubbliche di sostegno alle attività svolte nelle aree sciabili, costituendo tali impianti l’infrastruttura essenziale per ognuna di esse, come confermato, sul piano applicativo, dalla presenza di società municipali in pressoché tutte le Regioni dotate di stazioni sciistiche”.

4 – La Corte afferma, poi, che le partecipazioni, purchÚ rispettino i vincoli di scopo e di attività, ben possano essere minoritarie non essendovi alcuna disposizione del TUSP che imponga che le partecipazioni siano di controllo.

Infine, rileva come l’indicata finalità (l’unica “superstite”, legata agli impianti di risalita) ad opera della legge regionale non integra la deroga all’obbligo di motivazione rafforzato di cui all’art. 5 del TUSP. Tale obbligo, invero, non sussiste se la partecipazione risponde alle “espresse finalità indicate da previsioni legislative” e, tuttavia, la finalità indicata non Ú sufficientemente precisa restando di tipo “generale e astratto”. Conseguentemente, i Comuni che intendano dar vita a simili partecipazioni dovranno pur sempre motivare analiticamente il rispetto del vincolo di scopo pubblico «evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato», dando conto anche «della compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa».

 

 

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