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La legittimitร  del recesso dellโ€™avvocato dal mandato professionale anche in assenza di giusta causa.

a cura dellโ€™avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 23077 del 25/07/2022

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che per il contratto dโ€™opera professionale dellโ€™avvocato sussista una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dallโ€™articolo 2237, comma 2, c.c., la quale consente al difensore di poter recedere dal mandato professionale in assenza di una giusta causa, sempre che il recesso sia esercitato in maniera tale da evitare pregiudizi al cliente.

Il caso di specie origina dallโ€™opposizione della Societร  X ad un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Firenze, in favore degli Avvocati G.R. e P.R., per la somma di 196.746,36 โ‚ฌ, a titolo di compenso professionale per le attivitร  di assistenza legale svolte.

La Societร  X deduceva il grave inadempimento degli avvocati, consistente nel recesso senza giusta causa dei legali, in violazione dellโ€™articolo 2237, comma 2, c.c.

Invero, questโ€™ultima disposizione normativa, inserita nel Capo II del Titolo III del Libro V, stabilisce che โ€œIl prestatore d’opera puรฒ recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne รจ derivato al clienteโ€.

Il collegio, con la presente decisione, ritiene, tuttavia, di non condividere la ricostruzione patrocinata dai legali della Societร  X.

Infatti, la corte rileva che la disciplina sancita dallโ€™articolo 2237 c.c. sia sottoposta ad una triplice deroga, atteso il disposto normativo dellโ€™articolo 85 c.p.c., dellโ€™articolo 32 del codice deontologico forense e dellโ€™articolo 7 della legge n. 794/1942.

Invero, relativamente allโ€™articolo 85 c.p.c., esso stabilisce che โ€œLaย procuraย puรฒ essere sempre revocata e il difensore puรฒ sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finchรฉ non sia avvenuta la sostituzione del difensoreโ€.

Ciรฒ conduce alla soluzione per cui il recesso dellโ€™avvocato รจ sempre ammesso, non essendo necessaria la ricorrenza della giusta causa (in termini analoghi si veda anche quanto previsto per il processo penale agli articoli 107 e 108 c.p.).

Inoltre, il collegio evidenzia lโ€™ulteriore deroga prevista dallโ€™articolo 32 del codice deontologico forense. Infatti, il citato articolo dispone che โ€œ1. Lโ€™avvocato ha la facoltร  di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato lโ€™avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilitร  della parte assistita, lโ€™avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata allโ€™indirizzo anagrafico o allโ€™ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con lโ€™adempimento di tale formalitร , fermi restando gli obblighi di legge, lโ€™avvocato รจ esonerato da ogni altra attivitร , indipendentemente dallโ€™effettiva ricezione della rinuncia. 4. Lโ€™avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non รจ responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. Lโ€™avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta lโ€™applicazione della sanzione disciplinare della censuraโ€.

Infine, lโ€™ultima argomentazione utilizzata dalla Suprema Corte di Cassazione si basa sul disposto normativo dellโ€™articolo 7 della legge n. 794/1942, il quale stabilisce che โ€œper le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procedura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all’avvocato gli onorari corrispondenti all’opera prestataโ€. Previsione anche questa che attribuisce in maniera ampia un diritto di recesso allโ€™avvocato, senza alcun richiamo alla necessitร  della giusta causa. Sul punto, inoltre, la dottrina sottolinea che il disposto normativo da ultimo richiamato prevalga su quello previsto dallโ€™articolo 2237, comma 2, c.c., essendo la legge n. 794/1942, sia pur di qualche mese, successiva allโ€™emanazione del codice civile. Pertanto, in ossequio al criterio cronologico, funzionale ad individuare la disciplina applicabile, troverร  applicazione nel caso di specie lโ€™articolo 7 della legge n. 794/1942 e non lโ€™articolo 2237, comma 2, c.c.

Pertanto, risulta confermata la soluzione circa la libera recedibilitร  del mandato ad opera dellโ€™avvocato, limitata, esclusivamente, dal dovere di preservare il cliente dai pregiudizi derivanti dalla propria decisione.

In definitiva, il collegio sostiene che โ€œ[…]deve ribadirsi che l’art. 85 c.p.c. e l’art. 7 I. 794/42 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell’art. 2237 c.c., per effetto della quale รจ permesso all’avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa – salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l’esistenza, di cui perรฒ non si controverte nel caso di specie, in assenza di allegazione da parte della cliente – riconoscendo al difensore il diritto agli onorari relativi all’attivitร  svolta fino al momento del recessoโ€.