𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐢𝐯𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝟏𝟑.𝟎𝟖.𝟐𝟎𝟐𝟐: La legittimità del recesso dell’avvocato dal mandato professionale anche in assenza di giusta causa

La legittimità del recesso dell’avvocato dal mandato professionale anche in assenza di giusta causa.

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 23077 del 25/07/2022

Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che per il contratto d’opera professionale dell’avvocato sussista una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dall’articolo 2237, comma 2, c.c., la quale consente al difensore di poter recedere dal mandato professionale in assenza di una giusta causa, sempre che il recesso sia esercitato in maniera tale da evitare pregiudizi al cliente.

Il caso di specie origina dall’opposizione della Società X ad un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Firenze, in favore degli Avvocati G.R. e P.R., per la somma di 196.746,36 €, a titolo di compenso professionale per le attività di assistenza legale svolte.

La Società X deduceva il grave inadempimento degli avvocati, consistente nel recesso senza giusta causa dei legali, in violazione dell’articolo 2237, comma 2, c.c.

Invero, quest’ultima disposizione normativa, inserita nel Capo II del Titolo III del Libro V, stabilisce che “Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne Ú derivato al cliente”.

Il collegio, con la presente decisione, ritiene, tuttavia, di non condividere la ricostruzione patrocinata dai legali della Società X.

Infatti, la corte rileva che la disciplina sancita dall’articolo 2237 c.c. sia sottoposta ad una triplice deroga, atteso il disposto normativo dell’articolo 85 c.p.c., dell’articolo 32 del codice deontologico forense e dell’articolo 7 della legge n. 794/1942.

Invero, relativamente all’articolo 85 c.p.c., esso stabilisce che “La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”.

Ciò conduce alla soluzione per cui il recesso dell’avvocato Ú sempre ammesso, non essendo necessaria la ricorrenza della giusta causa (in termini analoghi si veda anche quanto previsto per il processo penale agli articoli 107 e 108 c.p.).

Inoltre, il collegio evidenzia l’ulteriore deroga prevista dall’articolo 32 del codice deontologico forense. Infatti, il citato articolo dispone che “1. L’avvocato ha la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilità della parte assistita, l’avvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato Ú esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dall’effettiva ricezione della rinuncia. 4. L’avvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non Ú responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. L’avvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.

Infine, l’ultima argomentazione utilizzata dalla Suprema Corte di Cassazione si basa sul disposto normativo dell’articolo 7 della legge n. 794/1942, il quale stabilisce che “per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procedura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all’avvocato gli onorari corrispondenti all’opera prestata”. Previsione anche questa che attribuisce in maniera ampia un diritto di recesso all’avvocato, senza alcun richiamo alla necessità della giusta causa. Sul punto, inoltre, la dottrina sottolinea che il disposto normativo da ultimo richiamato prevalga su quello previsto dall’articolo 2237, comma 2, c.c., essendo la legge n. 794/1942, sia pur di qualche mese, successiva all’emanazione del codice civile. Pertanto, in ossequio al criterio cronologico, funzionale ad individuare la disciplina applicabile, troverà applicazione nel caso di specie l’articolo 7 della legge n. 794/1942 e non l’articolo 2237, comma 2, c.c.

Pertanto, risulta confermata la soluzione circa la libera recedibilità del mandato ad opera dell’avvocato, limitata, esclusivamente, dal dovere di preservare il cliente dai pregiudizi derivanti dalla propria decisione.

In definitiva, il collegio sostiene che “[…]deve ribadirsi che l’art. 85 c.p.c. e l’art. 7 I. 794/42 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell’art. 2237 c.c., per effetto della quale Ú permesso all’avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa – salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l’esistenza, di cui però non si controverte nel caso di specie, in assenza di allegazione da parte della cliente – riconoscendo al difensore il diritto agli onorari relativi all’attività svolta fino al momento del recesso”.

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