ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ ππ’π―π’π₯π πππ₯ ππ.ππ.ππππ: La legittimitΓ del recesso dellβavvocato dal mandato professionale anche in assenza di giusta causa
La legittimitΓ del recesso dellβavvocato dal mandato professionale anche in assenza di giusta causa.
a cura dellβavvocato Paolo Vincenzo Rizzardi
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Corte di Cassazione, sez. II civile, sentenza n. 23077 del 25/07/2022
Nella sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che per il contratto dβopera professionale dellβavvocato sussista una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dallβarticolo 2237, comma 2, c.c., la quale consente al difensore di poter recedere dal mandato professionale in assenza di una giusta causa, sempre che il recesso sia esercitato in maniera tale da evitare pregiudizi al cliente.
Il caso di specie origina dallβopposizione della SocietΓ X ad un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Firenze, in favore degli Avvocati G.R. e P.R., per la somma di 196.746,36 β¬, a titolo di compenso professionale per le attivitΓ di assistenza legale svolte.
La SocietΓ X deduceva il grave inadempimento degli avvocati, consistente nel recesso senza giusta causa dei legali, in violazione dellβarticolo 2237, comma 2, c.c.
Invero, questβultima disposizione normativa, inserita nel Capo II del Titolo III del Libro V, stabilisce che βIl prestatore d’opera puΓ² recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne Γ¨ derivato al clienteβ.
Il collegio, con la presente decisione, ritiene, tuttavia, di non condividere la ricostruzione patrocinata dai legali della SocietΓ X.
Infatti, la corte rileva che la disciplina sancita dallβarticolo 2237 c.c. sia sottoposta ad una triplice deroga, atteso il disposto normativo dellβarticolo 85 c.p.c., dellβarticolo 32 del codice deontologico forense e dellβarticolo 7 della legge n. 794/1942.
Invero, relativamente allβarticolo 85 c.p.c., esso stabilisce che βLaΒ procuraΒ puΓ² essere sempre revocata e il difensore puΓ² sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finchΓ© non sia avvenuta la sostituzione del difensoreβ.
CiΓ² conduce alla soluzione per cui il recesso dellβavvocato Γ¨ sempre ammesso, non essendo necessaria la ricorrenza della giusta causa (in termini analoghi si veda anche quanto previsto per il processo penale agli articoli 107 e 108 c.p.).
Inoltre, il collegio evidenzia lβulteriore deroga prevista dallβarticolo 32 del codice deontologico forense. Infatti, il citato articolo dispone che β1. Lβavvocato ha la facoltΓ di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi alla parte assistita. 2. In caso di rinuncia al mandato lβavvocato deve dare alla parte assistita un congruo preavviso e deve informarla di quanto necessario per non pregiudicarne la difesa. 3. In ipotesi di irreperibilitΓ della parte assistita, lβavvocato deve comunicare alla stessa la rinuncia al mandato con lettera raccomandata allβindirizzo anagrafico o allβultimo domicilio conosciuto o a mezzo p.e.c.; con lβadempimento di tale formalitΓ , fermi restando gli obblighi di legge, lβavvocato Γ¨ esonerato da ogni altra attivitΓ , indipendentemente dallβeffettiva ricezione della rinuncia. 4. Lβavvocato, dopo la rinuncia al mandato, nel rispetto degli obblighi di legge, non Γ¨ responsabile per la mancata successiva assistenza, qualora non sia nominato in tempi ragionevoli altro difensore. 5. Lβavvocato deve comunque informare la parte assistita delle comunicazioni e notificazioni che dovessero pervenirgli. 6. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta lβapplicazione della sanzione disciplinare della censuraβ.
Infine, lβultima argomentazione utilizzata dalla Suprema Corte di Cassazione si basa sul disposto normativo dellβarticolo 7 della legge n. 794/1942, il quale stabilisce che βper le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procedura o di rinuncia alla stessa il cliente deve all’avvocato gli onorari corrispondenti all’opera prestataβ. Previsione anche questa che attribuisce in maniera ampia un diritto di recesso allβavvocato, senza alcun richiamo alla necessitΓ della giusta causa. Sul punto, inoltre, la dottrina sottolinea che il disposto normativo da ultimo richiamato prevalga su quello previsto dallβarticolo 2237, comma 2, c.c., essendo la legge n. 794/1942, sia pur di qualche mese, successiva allβemanazione del codice civile. Pertanto, in ossequio al criterio cronologico, funzionale ad individuare la disciplina applicabile, troverΓ applicazione nel caso di specie lβarticolo 7 della legge n. 794/1942 e non lβarticolo 2237, comma 2, c.c.
Pertanto, risulta confermata la soluzione circa la libera recedibilitΓ del mandato ad opera dellβavvocato, limitata, esclusivamente, dal dovere di preservare il cliente dai pregiudizi derivanti dalla propria decisione.
In definitiva, il collegio sostiene che β[…]deve ribadirsi che l’art. 85 c.p.c. e l’art. 7 I. 794/42 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell’art. 2237 c.c., per effetto della quale Γ¨ permesso all’avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa – salvo, in tal caso, il risarcimento del danno di cui il cliente provi l’esistenza, di cui perΓ² non si controverte nel caso di specie, in assenza di allegazione da parte della cliente – riconoscendo al difensore il diritto agli onorari relativi all’attivitΓ svolta fino al momento del recessoβ.