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Il silenzio assenso si forma anche se la domanda non Ú conforme a legge
a cura del Cons. Luca Cestaro
#silenzio-assenso #requisiti #validità #esistenza
Consiglio di Stato sez. VI, Sentenza n. 5746 dellâ8.7.2022
Lâinteressante pronuncia in commento chiarisce ulteriormente che la fattispecie del silenzio assenso si perfeziona anche in rapporto a domande che non presentino i requisiti richiesti dalla legge per lâesercizio dellâattività di cui si discute.
Il C.d.S. chiarisce che il âsilenzio-assensoâ risponde ad una valutazione legale tipica in forza della quale lâinerzia âequivaleâ a provvedimento di accoglimento e afferma che âtale ricostruzione teorica si lascia preferire rispetto alla tesi âattiziaâ del silenzio, che appare una fictio non necessariaâ.
Lâistituto risponde allâobiettivo di semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadini sottraendo lâattività al controllo dellâamministrazione una volta che sia decorso il termine: âil potere (primario) di provvedere viene meno con il decorso del termine procedimentale, residuando successivamente la solo possibilità di intervenire in autotutela sullâassetto di interessi formatosi âsilenziosamenteââ. Esso Ú un vero e proprio rimedio che lâordinamento offre al richiedente avverso lâinerzia dellâamministrazione âcome confermato dallâart. 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990, secondo cui «[l]a mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente». Nello stesso senso depone anche lâobbligo di provvedere (sia pure redatto in forma semplificata) rispetto alle domande manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, sancito dellâart. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990â.
Se allora si accedesse alla tesi che âconverteâ i requisiti di validità della fattispecie âsilenziosaâ in altrettanti elementi costitutivi necessari al suo perfezionamento, sarebbero vanificati âin radice le finalità di semplificazione dellâistituto: nessun vantaggio, infatti, avrebbe lâoperatore se lâamministrazione potesse, senza oneri e vincoli procedimentali, in qualunque tempo disconoscere gli effetti della domandaâ.
La Sezione indica alcuni puntuali ed univoci indici normativi con i quali il legislatore ha chiaramente sconfessato la tesi per cui la possibilità di conseguire il silenzio-assenso sarebbe legata, non solo al decorso del termine, ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge per il rilascio del titolo abilitativo:
âi) lâespressa previsione della annullabilità dâufficio anche nel caso in cui il «provvedimento si sia formato ai sensi dellâart. 20», presuppone evidentemente che la violazione di legge non incide sul perfezionamento della fattispecie, bensì rileva (secondo i canoni generali) in termini di illegittimità dellâatto;
ii) lâart. 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990 (introdotto dal decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del 2020) â nella parte in cui afferma che «Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, [âŠ] sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni» â conferma che, decorso il termine, allâAmministrazione residua soltanto il potere di autotutela;
iii) lâart. 2, comma 2-bis â prevedendo che «Nei casi in cui il silenzio dellâamministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, lâamministrazione Ú tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, unâattestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dellâintervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo [âŠ]» (analoga, ma non identica, disposizione Ú contenuta allâultimo periodo dellâart. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380 del 2001) â stabilisce, al fine di ovviare alle perduranti incertezze circa il regime di formazione del silenzio-assenso, che il privato ha diritto ad unâattestazione che deve dare unicamente conto dellâinutile decorso dei termini del procedimento (in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie rimaste inevase e di provvedimenti di diniego tempestivamente intervenuti);
iv) lâabrogazione dellâart. 21, comma 2, della legge n. 241 del 1990 che assoggettava a sanzione coloro che avessero dato corso allâattività secondo il modulo del silenzio-assenso, «in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente»; (âŠ)â
In un solo caso, il silenzio assenso non si forma ossia quando lâistanza Ú del tutto âinconfigurabileâ per non essere neppure aderente al âmodello normativo astrattoâ prefigurato dal legislatore per la formazione della fattispecie.
In conclusione, il silenzio-assenso si forma (quasi) sempre e quindi anche in rapporto a istanze incomplete o non rispondenti ai presupposti di legge, mentre ciò non avviene allorchÚ lâistanza Ú talmente mal predisposta da non essere rispondente al âmodello normativo astrattoâ previsto dalla legge per la formazione della fattispecie.

