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Le minacce telefoniche e i messaggi per costringere una donna a fare sesso possono integrare la tentata violenza sessuale?

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte Cassazione, sez. II penale, sentenza n. 17717 del 16/03/2022

Nella pronuncia in commento la Corte si esprime a favore della configurabilitΓ  del tentativo di violenza sessuale pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, quando la condotta serbata dall’imputato Γ¨ idoneitΓ  a violare la libertΓ  di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

La sentenza origina dall’impugnazione della sentenza con la quale il Gip di Padova applicava al ricorrente la pena concordata ai sensi dell’art. 444Β c.p.p., ritenendo sussistente il vincolo della continuazione tra la contestazione relativa al tentativo di violenza sessuale e quella relativa all’estorsione consumata. In particolare, il difensore contestava la corretta qualificazione giuridica del reato effettuata dal giudice di prime cure, deducendo che le continue minacce effettuate con messaggi e per telefono non fossero idonee a violare la libertΓ  di autodeterminazione della persona offesa.

La Corte, nel dichiarare il ricorso infondato, β€œcondivide la giurisprudenza secondo cui Γ¨ configurabile il tentativo del delitto di violenza sessuale quando, pur in mancanza del contatto fisico tra imputato e persona offesa, la condotta tenuta dal primo denoti il requisito soggettivo dell’intenzione di raggiungere l’appagamento dei propri istinti sessuali e quello oggettivo dell’idoneitΓ  a violare la libertΓ  di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale (Sez. 3, Sentenza n. 34128 del 23/05/2006, Viggiano, Rv. 234778 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 41985 del 09/09/2021, S., Rv. 282205 – 01)”

Pertanto, conclude affermando che β€œnessuna censura puΓ², pertanto, essere mossa nei confronti della scelta di assegnare alla condotta descritta nel primo capo di imputazione la qualifica di tentata violenza sessuale, dato che le minacce che il ricorrente ha proferito per telefono, e attraverso i messaggi, risultavano sicuramente dirette a coartare la libertΓ  sessuale della vittima e ad indurla a consumare atti sessuali”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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