π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐧𝐚π₯𝐞 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ•.𝟏𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟐: La configurabilitΓ  del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche per omessa dichiarazione dell’informazione interdittiva antimafia in relazione al contributo previsto dal c.d. decreto Sostegni

La configurabilitΓ  del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche per omessa dichiarazione dell’informazione interdittiva antimafia in relazione al contributo previsto dal c.d. decreto Sostegni.

a cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, sez. VI penale, n.14731 del 11/01/2022 (dep. 14/04/2022)

La pronuncia in oggetto chiarisce la non configurabilitΓ  del reato previsto dall’articolo 316 terc.p. nel caso in cui il soggetto agente abbia percepito un contributo a fondo perduto,previsto dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 1Β (c.d. decreto Sostegni) – convertito dallaΒ L. 21 maggio 2021, n. 69,Β dell’ammontare di 17.838,00 Euro, omettendo di dichiarare di essere stato destinatario di un’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Perugia.

La decisione origina dall’impugnazione del provvedimento del Tribunale di Perugia, il quale confermava il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei riguardi di P.A., rappresentante legale della societΓ  X.

Il P. veniva indagato per il reato previsto dall’articolo 316 ter c.p. per aver percepito, in data 09/04/2021, un contributo a fondo perduto, previsto dal D.L. n. 41/2021, dell’ammontare di € 17.838,00, omettendo, tuttavia, di dichiarare di essere stato destinatario di un’informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Perugia il 09/05/2017.

Al riguardo, la difesa proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Il difensore sottolineava che il P. fosse destinatario di un’informazione interdittiva antimafia e non di una misura di prevenzione e che, pertanto, non poteva quest’ultimo considerarsi tra gli i soggetti a cui Γ¨ precluso l’accesso al contributo previsto dal c.d. decreto Sostegni. Infatti, la difesa evidenziava che, in forza di dei rinvii normativi, assumeva valore preclusivo per la richiesta del contributo l’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il quale sottende le misure di prevenzione del libro I, titolo I, capo II, nel cui ambito non Γ¨ possibile rinvenire l’informazione antimafia di tipo interdittivo.

Ebbene, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato.

In via preliminare, la Suprema Corte di Cassazione esegue un’efficace ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

β€œIlΒ D.L. n. 41 del 2021, art. 1,Β commi 8-9, prevede:

“8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi…… Le modalitΓ  di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

  1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alΒ D.L. 19 maggio 2020 n. 34, art. 25,Β commi da 9 a 14 del convertito, con modificazioni dallaΒ L. 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle modalitΓ  di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attivitΓ  di controllo.

Il D.L. n. 34 del 2020, art. 25, commi 8-9-10, a cui l’art. 1, come detto, rimanda, prevede:

“8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione

della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi L’istanza deve essere

presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

  1. L’istanza di cui al comma 8 contiene anche l’autocertificazione che l’soggetti richiedenti, nonchΓ© i soggetti di cui alΒ D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 85,Β commi 1 e 2, non si trovano nelle condizioni ostative di cui al cit.Β D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67.
  2. Le modalitΓ  di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate“.

Da tale quadro normativo Γ¨ possibile evidenziare che il rinvio al d.lgs. n. 159/2011 Γ¨ limitato all’articolo 67, il quale, a sua volta, fa riferimento alle β€œpersone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II”.

Dunque, l’ambito soggettivo della preclusione prevista dall’articolo 67 citato riguarda le persone destinatarie di un provvedimento definitivo con cui Γ¨ applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II delΒ D.Lgs. n. 159 del 2011.

Pertanto, il collegio ritiene che il Tribunale di Perugia abbia errato nel sussumere l’informazione antimafia di tipo interdittivo nell’ambito applicativo dell’articolo 67 delΒ D.Lgs. n. 159 del 2011.

Infatti, la Suprema Corte di Cassazione chiarisce che β€œdiversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, P. dunque non poteva ritenersΓ¬ un soggetto a cui era precluso di accedere al contributo per il quale si procede, in quanto l’informativa Γ¬nterdittiva antimafia, disciplinata – unitamente alla comunicazione antimafia – dal D.Lgs. n. 19 del 2011, artt. 84 e ss., non Γ¨ giuridicamente una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo I del d. lgs, in questione.

[…] Nel caso di specie – al di lΓ  dei profili formali della domanda relativi alla omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui alΒ D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67Β – il Tribunale, attraverso un non consentita applicazione analogica in malam partem della norma, ha ritenuto erroneamente sussistente il fumus del reato previsto dall’art. 316 ter c.p.Β estendendo la preclusione soggettiva prevista dalΒ D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 67Β anche a coloro che sono destinatari di una informazione interdittiva antimafia.

In realtΓ  P., in quanto destinatario “solo” di una informazione interdittiva antimafia, poteva percepire il contributo previsto dalΒ D.L. n. 41 del 2021Β e non era nelle condizioni incapacitanti previste dall’art. 67 cit.; l’omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni previste da detta norma non aveva idoneitΓ  decettiva ai fini della sussistenza del reato ipotizzato.”