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Lโ€™affidamento in house โ€˜congiuntoโ€™: sempre necessaria unโ€™adeguata motivazione

a cura del cons. Luca Cestaro

#inhouse #congiunto #CINECA #requisiti #appalti #Universitร  #competenza

Consiglio di Stato, Sez. VII, Sentenza n. 9452 del 2.11.2023

1 – Lโ€™interessante pronuncia in commento affronta la scelta di un Ateneo di affidare, mediante affidamento diretto (i.e. senza gara), taluni servizi strumentali (i.e. software gestionali) al CINECA (ente consortile partecipato da molte Universitร ) piuttosto che a una societร  concorrente che, secondo quanto afferma la stessa Sentenza, รจ lโ€™unico vero competitor del CINECA, con una quota di mercato pari al 5% rispetto alla quota del 90% detenuta dal consorzio.

2 โ€“ Diversi i principi di interesse affermati. Il primo riguarda la natura dichiarativa dellโ€™iscrizione delle societร  โ€˜in houseโ€™ allโ€™elenco tenuto dallโ€™ANAC e previsto allโ€™art. 192 del codice dei contratti del 2016 (d.lgs. 50/2016), di recente superato dal โ€˜nuovoโ€™ codice (verrebbe da dire โ€˜ancora piรน nuovoโ€™ codice adottato con d.lgs. n. 36/2023). Al fine di procedere allโ€™affidamento diretto, la stessa norma impone semplicemente che lโ€™iscrizione sia richiesta e tanto conforta lโ€™indirizzo del giudice di prime cure secondo cui la delibera di inserimento: ยซcostituisce โ€ฆ un atto โ€˜presuppostoโ€™ dellโ€™unico provvedimento dal quale โ€˜deriva lโ€™interesse a ricorrereโ€™, cioรจ quello di affidamento del servizio in favore del Consorzio, da considerarsi lโ€™unico atto realmente lesivo dellโ€™interesse della ricorrenteยป.

Lโ€™affermazione del principio consente di confermare il radicamento della competenza in capo al Tribunale amministrativo โ€˜perifericoโ€™ (T.A.R. Calabria) ai sensi dellโ€™art. 13 co 4 bis del c.p.a. (ยซla competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sรจ anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenzaยป).

Rileva la Sezione che, anche a voler ritenere diversamente, opererebbe il criterio di attribuzione della competenza funzionale di cui al combinato disposto degli artt. 14 co. 3 e 119 co. 1 lett. a) del c.p.a. che prevarrebbe sulla competenza funzionale del T.A.R. del Lazio (Roma), prevista per i provvedimenti dellโ€™ANAC. Il T.A.R. Calabria bene ha fatto, quindi, a ritenere la propria competenza in quanto Tribunale amministrativo periferico (comunque) competente per i provvedimenti concernenti la procedura di affidamento.

Si riafferma il principio per cui la competenza del Tribunale periferico per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ยซcosรฌ come non subisce la vis attractiva di atti generali o normativi ex art. 13, comma 4-bis, Cod. proc. amm. (su tutte, cfr. Cons. Stato, V, 24 ottobre 2019, n. 7263), allo stesso modo non puรฒ essere derogata in virtรน di un atto presupposto, privo di carattere generale o normativo [โ€ฆ] pur soggetto a (diversa) competenza funzionaleยป (cfr. Cons. St., sez. V, 22 marzo 2021, ord. n. 2436).

2 โ€“ Quanto alla possibilitร  di ritenere il CINECA, ente โ€˜in houseโ€™ delle Universitร  partecipanti, il T.A.R. della Calabria lโ€™aveva esclusa in quanto non esistevano strumenti ulteriori (es. organi straordinari, patti parasociali) rispetto a quelli ordinariamente riferibili alla partecipazione sociale (ossia, principalmente, il diritto di voto nellโ€™assemblea).

Poichรฉ gli organi sociali operavano secondo le regole proprie del diritto comune, stante la composizione pulviscolare dellโ€™ente consortile, il T.A.R. calabrese aveva escluso che fosse garantita ai singoli enti aderenti la possibilitร  di esercitare congiuntamente un controllo analogo a quello esplicato sui propri servizi secondo quanto richiesto per il cd. โ€˜in houseโ€™ congiunto dallโ€™art. 5 co. 5 del d.lgs. 50/2016.

Sul punto, il Consiglio di Stato ribalta lโ€™impostazione della Sentenza del giudice di primo grado (confermata, come si dirร , per il resto). Per un verso, si afferma che non รจ possibile applicare senzโ€™altro ai consorzi gli istituti che possono concretizzare lโ€™ โ€˜in houseโ€™ nelle societร  di capitali (es. patti parasociali); per altro verso, si affermaย  che il controllo congiunto non deve essere considerato quale controllo paritario e che รจ sufficiente che vi siano nello Statuto strumenti idonei ad assicurare che ciascuna pubblica amministrazione controllante, assieme alle altre, sia in grado di controllare lโ€™attivitร  del soggetto controllato senza che sia necessaria, tuttavia, unโ€™influenza paritaria dei partecipanti. Si afferma che ยซi poteri dei soggetti pubblici che partecipano (nel caso i consorziati) debbono infatti essere verificati secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicchรฉ a tal fine รจ sufficiente che il controllo della mano pubblica sullโ€™ente affidatario, purchรฉ effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalitร , senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo enteยป.

Nel caso di specie, la concreta analisi di funzionamento degli organi consortili porta la Sezione a ritenere sussistenti i tre requisiti richiesti per integrare il controllo analogo in caso di โ€˜in houseโ€™ congiunto. In particolare, risultano positivamente riscontrate le tre seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti; b) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente unโ€™influenza determinane sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata; c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

3 โ€“ Viene confermato, invece, il capo della Sentenza di primo grado che aveva ritenuto insufficiente la motivazione per il ricorso allโ€™affidamento diretto secondo il modello tipico dellโ€™โ€˜in houseโ€™.

La motivazione rafforzata per adottare una simile modalitร  di affidamento รจ, infatti, richiesta dallโ€™art. 192 co. 2 del d.lgs. 50/2016.

Si afferma che la Stazione appaltante deve redigere, al fine di affidare lโ€™appalto โ€˜direttamenteโ€™ alla propria societร  in house, unโ€™apposita relazione recante:

ยซ- per un verso, una valutazione di convenienza della scelta di internalizzazione che tenga conto di tutti i parametri individuati dallโ€™art. 192, comma 2, del d. lgs. n. 50 del 2016 (qui applicabile ratione temporis), di modo che ciascuno di essi deve sussistere per supportare lโ€™affidamento in house, compreso quello di economicitร  della gestione, poichรฉ รจ imposto allโ€™amministrazione di dare conto, attraverso una valutazione complessa ed articolata, quali elementi fondanti la decisione di ricorrere allโ€™in house providing, di una serie di parametri afferenti alla qualitร  del servizio (quali i benefici per la collettivitร  della forma di gestione prescelta in termini di โ€œuniversalitร  e socialitร โ€ del servizio nonchรฉ di โ€œefficienzaโ€ e di โ€œqualitร โ€ del servizio, oltrechรฉ di โ€œottimale impiego delle risorse pubblicheโ€), esulanti dallโ€™economicitร  del medesimo in senso stretto, ma che, una volta esternati, concorrono a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di affidamento, nel loro complesso e non in via autonoma e separata lโ€™uno dallโ€™altro;

– per altro verso, il giudizio di convenienza economica, riferito allโ€™offerta, cosรฌ come in concreto formulata dalla societร  partecipata, con specifico riferimento allโ€™affidamento di che trattasi (cfr. Cons. St., sez. III, 27 agosto 2021, n. 6062, in specie laddove si osserva che ยซdeve dubitarsi che il profilo della economicitร  della scelta di internalizzazione costituisca solo un tassello della valutazione complessiva di convenienza di tale opzione organizzativa, la cui contestazione, pur se per ipotesi fondata, lascerebbe intatto il suo supporto giustificativo, affidato con carattere di asserita autosufficienza agli altri parametri presi in considerazione dalla predetta disposizione: infatti, anche laddove si ritenga che i suddetti parametri abbiano carattere equiordinato, assumendo pari dignitร  nellโ€™ambito del percorso motivazionale atto a giustificare la soluzione organizzativa de qua, deve ritenersi che ciascuno di essi debba parimenti sussistere al fine di legittimarne lโ€™adozione, con la conseguenza, processualmente rilevante, che, accertata lโ€™inesistenza (o errata valutazione) di uno di essi, con particolare riguardo a quello inerente alla economicitร  della gestione in house, debba automaticamente cadere la scelta complessivaยป)ยป.

Non รจ sufficiente, quindi, la motivazione adottata dallโ€™Ateneo che aveva evidenziato nella relazione come il CINECA offrisse un valore aggiunto rispetto a quanto reperibile sul mercato e la circostanza che le soluzioni offerte da Cineca fossero, ad un tempo, โ€œsartorialiโ€, perfettamente integrate ed integrabili rispetto al โ€œmondoโ€ dellโ€™Istruzione pubblica universitaria e tali da garantire anche alti livelli qualitativi coniugati a una forte presenza e disponibilitร .

Sarebbe stato necessario, invece, operare una concreta comparazione, anche sul piano economico, tra i servizi offerti dal CINECA e quelli offerti dalla concorrente privata.

Di sicuro interesse รจ la considerazione finale che attualizza il principio facendo riferimento alle disposizioni del nuovo codice. Si ribadisce, infatti, che โ€œlโ€™importanza della comparazione, in termini di convenienza economica, emerge del resto chiaramente dallโ€™art. 7, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023, vigente codice dei contratti pubblici, laddove il legislatore ha richiesto una necessaria valutazione sulla congruitร  economica della prestazione anche in relazione al perseguimento di diversi obiettivi, tra cui quello della economicitร  e si รจ premurato di chiarire che ยซi vantaggi di economicitร  possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della societร  Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercatoยปโ€.

 

 

 

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