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Costituzionale lโ€™aumento di pena fissa per la fuga dopo le lesioni โ€˜stradaliโ€™ gravi

a cura del cons. Luca Cestaro

Corte Costituzionale, Sent. n. 195 del 27.10.2023

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1 – Si discute della legittimitร  costituzionale dellโ€™art. 590 ter c.p. che, per le lesioni โ€˜stradaliโ€™ gravi o gravissime, prevede un aumento di pena molto rilevante e, in ogni caso, non inferiore a tre anni se il conducente si dร  alla fuga.

I giudici rimettenti hanno rilevato che, per le lesioni gravi, il giudice non potrebbe che infliggere una pena fissa di tre anni di reclusione, quale unico possibile sbocco sanzionatorio della disposizione censurata. Invero, lโ€™applicazione dellโ€™aumento proporzionale alle pene previste dal primo comma dellโ€™art. 590-bis cod. pen. per le lesioni personali stradali gravi โ€“ la reclusione da tre mesi a un anno โ€“ individuerebbe una cornice edittale, per la condotta della fuga, compresa tra il minimo di quattro mesi e il massimo di un anno e otto mesi che rimane, tuttavia, del tutto astratta poichรฉ, in concreto, essa sarร  sempre superata dalla soglia minima (tre anni) stabilita dalla norma censurata.

Tale previsione di una pena fissa, per lโ€™impossibilitร  di parametrare la sanzione tra un minimo e un massimo, adeguandola alla concreta gravitร  del fatto, violerebbe gli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., contrastando con i principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di proporzionalitร  della pena, anche in relazione alla sua finalitร  rieducativa.

2 โ€“ La Corte rammenta che le pene fisse sono, effettivamente, indiziate di incostituzionalitร .

La Costituzione, infatti, richiede che la pena sia โ€˜individualizzataโ€™ con riferimento alla specifica condotta di talchรฉ รจ, di norma, necessaria la previsione di una forbice edittale rivolta a consentire al giudice di โ€œdeterminarla in base alle specificitร  della fattispecie concretaโ€.

Ebbene, la pena fissa puรฒ essere ammessa โ€œa condizione che, per la natura dellโ€™illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, questโ€™ultima appaia ragionevolmente โ€˜proporzionataโ€™ rispetto allโ€™intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reatoโ€.

3 โ€“ Nel caso in questione, il legislatore ha strutturato la condotta secondo il modello del reato complesso, unendo in una stessa figura criminosa piรน condotte giร  autonomamente punite (lesioni colpose e fuga dolosa).

Si รจ, inoltre, previsto un โ€œduplice meccanismo di determinazione della pena, lโ€™uno basato sul criterio proporzionale (che aumenta da un terzo a due terzi quelle previste dal precedente art. 590-bis), lโ€™altro, quello censurato, che ne prescinde stabilendo la soglia minima di tre anniโ€.

La Corte rileva come la misura dellโ€™aumento, data la soglia minima di tre anni, sia davvero rilevante poichรฉ pari a dodici volte il minimo edittale previsto dal primo comma dellโ€™art. 590-bis cod. pen. per lโ€™ipotesi base delle lesioni personali stradali (tre mesi di reclusione) e, tuttavia, non conclude nel senso della incostituzionalitร  della disposizione.

La condotta della fuga, infatti, รจ dolosa a differenza di quella del reato di lesioni che รจ colposa. Tanto fa sรฌ che lโ€™operato del legislatore non โ€˜sconfiniโ€™ nella manifesta irragionevolezza.

La condotta dolosa che il conducente, dandosi alla fuga, pone in essere dopo lโ€™incidente esprime, del resto, la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilitร  dei propri comportamenti e comporta un probabile aggravamento delle conseguenze del reato per la mancata richiesta dei soccorsi. โ€œIl conducente che fugge decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunitร  (per una responsabilitร  ancora da accertare) a scapito dellโ€™interesse immediato delle persone coinvolte nellโ€™incidenteโ€. La rilevante offensivitร  di tale condotta giustifica un trattamento sanzionatorio particolarmente severo e finanche lโ€™aumento in forma fissa della cui costituzionalitร  si discute.

4 โ€“ Da ultimo, la Corte fa presente che le circostanze attenuanti, sebbene non possano mai essere dichiarate prevalenti per espressa scelta legislativa, possono essere computate in diminuzione alla pena determinata ai sensi del censurato comma 590 ter c.p. (v. art. 590 quater c.p.). Ad esempio, possono trovare applicazione lโ€™attenuante comune ex art. 62, numero 6), c.p. per lโ€™avvenuto integrale risarcimento del danno โ€“ nella specie, โ€œsintomo evidente della resipiscenza dellโ€™imputato rispetto allโ€™iniziale comportamento di disinteresse per le conseguenze della condotta che ha cagionato le lesioniโ€ โ€“ nonchรฉ le attenuanti generiche di cui allโ€™art. 62-bis c.p.

Ebbene la possibilitร  di applicare le attenuanti consente di adeguare la pena alla specifica vicenda cosรฌ da fugare ulteriormente i dubbi di costituzionalitร  sollevati dai rimettenti.