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Impossibile la rettifica dellโ€™atto di nascita al fine di indicare una doppia maternitร 

#procreazioneassistita #PMA #attodinascita #doppiamaternitร 

Corte di Cassazione, sez. I civile, Sentenza n. 7668 del 3 aprile 2020

Le ricorrenti chiedono di integrare lโ€™atto di nascita di un minore inserendovi lโ€™indicazione della doppia maternitร . Il neonato รจ stato partorito da una delle donne che ha fatto ricorso a una pratica di procreazione medicalmente assistita (PMA) allโ€™estero, mentre lโ€™altra, legata sentimentalmente alla prima, ha espresso il proprio consenso preventivamente.

La Corte rammenta che lโ€™azione per la rettifica dellโ€™atto di nascita mira a eliminare le difformitร  tra la situazione di fatto, qual รจ o dovrebbe essere nella realtร  secondo la previsione di legge, e quella risultante dall’atto dello stato civile, per un vizio comunque o da chiunque originato nel procedimento di formazione di esso.

La Sezione nega che vi sia un diritto a ottenere una siffatta rettifica.

Il ragionamento della Corte origina dalla Sentenza della Corte costituzionale n. 221/2019 che ha chiarito che la ratio della legge sulla procreazione assistita risiede:

-) nellโ€™aver individuatola funzione delle tecniche considerate quale rimedio alla sterilitร  o infertilitร  umana patologica e non altrimenti rimovibile e non quale strumento per la realizzazione del desiderio di genitorialitร  in generale;

-) nellโ€™aver limitato l’accesso alla procreazione assistita in modo daโ€œgarantire la nascita di un nucleo familiare in cui vi siano un padre e una madre di sesso diversoโ€.

Lโ€™indirizzo del legislatore รจ stato ritenuto costituzionalmente legittimo in quantoโ€œfrutto del bilanciamento dei diversi interessi operata dal legislatore, avuto riguardo al particolare contesto storico e culturale in cui si รจ innestata la norma, nel rispetto della dignitร  della persona umana, senza ledere nessuno dei parametri costituzionali invocati dai giudici rimettentiโ€. Si รจ, altresรฌ chiarito che non sono state operate discriminazioni delle coppie omosessuali, in quanto โ€œl’infertilitร  fisiologica di queste non puรฒ essere paragonata con l’infertilitร  delle coppie eterosessuali che presentino delle vere e proprie patologie riproduttive, si tratta di fenomeni ontologicamente distintiโ€.

La Corte di Cassazione passa, quindi, a chiarire le differenze tra la fattispecie in esame e due casi parimenti controversi risolti, perรฒ, in senso diverso: la possibilitร  di riconoscere la validitร  in Italia di un atto formato allโ€™estero e che abbia riconosciuto la genitorialitร  in capo a due genitori dello stesso genere; la cd. stepchild adoption.

Quanto alla prima fattispecie, la Corte di Cassazione rileva che,allorchรจ si intenda attribuire efficacia in Italia a un atto di nascita formato validamente allโ€™estero, prevale la necessitร  di tutelare il diritto alla continuitร  (e conservazione) dello ยซstatus filiationisยป acquisito all’estero, โ€œunitamente al valore della circolazione degli atti giuridici, quale manifestazione dell’apertura dell’ordinamento istanze internazionalistiche, delle quali puรฒ dirsi espressione anche il sistema del diritto internazionale privato, alla luce dell’art. 117, comma 1, Cost.โ€ In merito, la Corte precisa, tuttavia, che un simile risultato non รจ conseguibile dalle coppie omosessuali maschili; per esse, infatti, la genitorialitร  artificiale passa necessariamente attraverso la pratica distinta della maternitร  surrogata (o gestazione per altri) che รจ vietata da una disposizione (l’art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004) che si รจ ritenuta espressiva di โ€œun principio di ordine pubblico, a tutela di valori fondamentali, quali la dignitร  della gestante e l’istituto dell’adozione, non irragionevolmente ritenuti dal legislatore prevalenti sull’interesse del minore, salva la possibilitร  di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l’adozione (Cass., sez. un., n. 12193 del 2019)โ€.

Quanto alla cd. stepchild adoption, si precisa che lโ€™adozione da parte del partner non genitore nellโ€™ambito di coppie omosessuali (cd. stepchild adoption)รจ consentita ai sensi dellโ€™art. 44 co. 1 lett. d) l. n. 184 del 1983al fine di salvaguardare la โ€œcontinuitร  affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono curaโ€ (v. Cass. civ., sez. I, n. 12962 del 2016).

Nel caso di specie, invece, non vโ€™รจ la necessitร  di preservare la continuitร  affettiva a un minore giร  nato, ma quella di garantire al minore la migliore condizione di โ€œpartenzaโ€ secondo la valutazione ragionevolmente operata dal legislatore.

In presenza, quindi, del divieto di ricorrere a PMA per le coppie omosessuali, la circostanza che il divieto possa essere evitato recandosi allโ€™estero, non ne fa venir meno la illegittimitร  interna con la conseguenza che non รจ possibile formare validamente in Italia, con riferimento a una nascita avvenuta nel nostro Paese, un atto di nascita che preveda lโ€™indicazione di due genitori dello stesso genere.