π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ‘.πŸ•.𝟐𝟎𝟐𝟎: Il peculato e l’indebito utilizzo della carta di credito aziendale (di una societΓ  pubblica)

Il peculato e l’indebito utilizzo della carta di credito aziendale (di una societΓ  pubblica)

#peculato #cartadicredito #societΓ pubblica

Corte di Cassazione, sez. VI penale, n. 12087 del 14.04.2020

Un dirigente di una societΓ  interamente controllata da enti pubblici e impegnata nella gestione di un servizio pubblico utilizza indebitamente la carta di credito aziendale e viene accusato di peculato (art. 314 c.p.).

La Corte rileva che il controllo pubblico e la gestione di un servizio pubblico da parte della societΓ  conducono a qualificare l’imputato, dirigente della societΓ  in questione, come incaricato di pubblico servizio agli effetti dell’art. 358 cod. pen. punibile, quindi, per il reato di peculato.

Questi, proprio in relazione allo svolgimento di tale attivitΓ ,aveva ottenuto l’utilizzo della carta di credito, il che dimostra ulteriormente la ragione di ufficio alla base della relativa disponibilitΓ , β€œquale presupposto per la configurabilitΓ  del delitto di peculato, correlato alla indebita destinazione delle somme a finalitΓ  diverse da quelle consentite”.

Dopo aver accertato che le somme erano state spese per finalitΓ  non riconducibili all’ufficio ricoperto, la Sezione riafferma il principio per cui in ambito penale deve essere provata la concreta appropriazione, cui deve ricollegarsi nella sua materialitΓ  l’offensivitΓ  della condotta, almeno in termini di alterazione del buon andamento della P.A.

A tal fine, Γ¨ necessaria la dimostrazione dell’illecita interversione del possesso che puΓ² derivare da situazioni altamente significative qual Γ¨, ad esempio, l’inosservanza di un esistente e specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa destinato a tradursi in un vero e proprio rendiconto. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come l’inosservanza dell’obbligo di rendiconto fosse particolarmente evidente in rapporto all’approssimarsi della fine del rapporto lavorativo con conseguente venir meno degli emolumenti da cui le somme indebitamente sottratte avrebbero potuto essere recuperate.

L’esistenza, poi, della previsione contrattuale di una delega per il recupero degli importi corrispondenti ad improprio utilizzo della carta di credito o comunque non regolarmente rendicontati, neppure esclude il reato. Tale previsione costituisce, al piΓΉ, uno strumento di garanzia per la societΓ  di fronte a un illecito ormai verificatosi, tanto da non escludere sanzioni disciplinari, β€œferma restando la necessitΓ  che la situazione che legittimava la rivalsa fosse in concreto attestata e che vi fossero emolumenti sui quali poterla esercitare”. Una simile delega, in sostanza, non comporta la legittimazione di usi impropri della carta,β€œi quali avrebbero dovuto comunque considerarsi illeciti”.

Infine, precisa la Corte, la situazione deve ritenersi diversa da quella pure presa in esame dalla giurisprudenza di legittimitΓ  (Sez. 6, n. 42952 del 17/9/2019, Morriale, Rv. 277209), in cui era prevista, dallo statuto di una societΓ  in house,β€œla possibilitΓ  per il legale rappresentante di utilizzare risorse aziendali (per pagamento di contravvenzioni elevate nei suoi confronti), salvo rimborso, situazione nella quale mancava ab origine una effettiva interversione, cioΓ¨ un utilizzo improprio, e non poteva assumere rilievo, sotto il profilo della tipicitΓ , la successiva inadempienza all’obbligo di restituzione”.