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Il peculato e lβindebito utilizzo della carta di credito aziendale (di una societΓ pubblica)
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Corte di Cassazione, sez. VI penale, n. 12087 del 14.04.2020
Un dirigente di una societΓ interamente controllata da enti pubblici e impegnata nella gestione di un servizio pubblico utilizza indebitamente la carta di credito aziendale e viene accusato di peculato (art. 314 c.p.).
La Corte rileva che il controllo pubblico e la gestione di un servizio pubblico da parte della societΓ conducono a qualificare lβimputato, dirigente della societΓ in questione, come incaricato di pubblico servizio agli effetti dell’art. 358 cod. pen. punibile, quindi, per il reato di peculato.
Questi, proprio in relazione allo svolgimento di tale attivitΓ ,aveva ottenuto l’utilizzo della carta di credito, il che dimostra ulteriormente la ragione di ufficio alla base della relativa disponibilitΓ , βquale presupposto per la configurabilitΓ del delitto di peculato, correlato alla indebita destinazione delle somme a finalitΓ diverse da quelle consentiteβ.
Dopo aver accertato che le somme erano state spese per finalitΓ non riconducibili allβufficio ricoperto, la Sezione riafferma il principio per cui in ambito penale deve essere provata la concreta appropriazione, cui deve ricollegarsi nella sua materialitΓ l’offensivitΓ della condotta, almeno in termini di alterazione del buon andamento della P.A.
A tal fine, Γ¨ necessaria la dimostrazione dell’illecita interversione del possesso che puΓ² derivare da situazioni altamente significative qual Γ¨, ad esempio, l’inosservanza di un esistente e specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa destinato a tradursi in un vero e proprio rendiconto. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come lβinosservanza dellβobbligo di rendiconto fosse particolarmente evidente in rapporto allβapprossimarsi della fine del rapporto lavorativo con conseguente venir meno degli emolumenti da cui le somme indebitamente sottratte avrebbero potuto essere recuperate.
Lβesistenza, poi, della previsione contrattuale di una delega per il recupero degli importi corrispondenti ad improprio utilizzo della carta di credito o comunque non regolarmente rendicontati, neppure esclude il reato. Tale previsione costituisce, al piΓΉ, uno strumento di garanzia per la societΓ di fronte a un illecito ormai verificatosi, tanto da non escludere sanzioni disciplinari, βferma restando la necessitΓ che la situazione che legittimava la rivalsa fosse in concreto attestata e che vi fossero emolumenti sui quali poterla esercitareβ. Una simile delega, in sostanza, non comporta la legittimazione di usi impropri della carta,βi quali avrebbero dovuto comunque considerarsi illecitiβ.
Infine, precisa la Corte, la situazione deve ritenersi diversa da quella pure presa in esame dalla giurisprudenza di legittimitΓ (Sez. 6, n. 42952 del 17/9/2019, Morriale, Rv. 277209), in cui era prevista, dallo statuto di una societΓ in house,βla possibilitΓ per il legale rappresentante di utilizzare risorse aziendali (per pagamento di contravvenzioni elevate nei suoi confronti), salvo rimborso, situazione nella quale mancava ab origine una effettiva interversione, cioΓ¨ un utilizzo improprio, e non poteva assumere rilievo, sotto il profilo della tipicitΓ , la successiva inadempienza all’obbligo di restituzioneβ.