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Il peculato e lโ€™indebito utilizzo della carta di credito aziendale (di una societร  pubblica)

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Corte di Cassazione, sez. VI penale, n. 12087 del 14.04.2020

Un dirigente di una societร  interamente controllata da enti pubblici e impegnata nella gestione di un servizio pubblico utilizza indebitamente la carta di credito aziendale e viene accusato di peculato (art. 314 c.p.).

La Corte rileva che il controllo pubblico e la gestione di un servizio pubblico da parte della societร  conducono a qualificare lโ€™imputato, dirigente della societร  in questione, come incaricato di pubblico servizio agli effetti dell’art. 358 cod. pen. punibile, quindi, per il reato di peculato.

Questi, proprio in relazione allo svolgimento di tale attivitร ,aveva ottenuto l’utilizzo della carta di credito, il che dimostra ulteriormente la ragione di ufficio alla base della relativa disponibilitร , โ€œquale presupposto per la configurabilitร  del delitto di peculato, correlato alla indebita destinazione delle somme a finalitร  diverse da quelle consentiteโ€.

Dopo aver accertato che le somme erano state spese per finalitร  non riconducibili allโ€™ufficio ricoperto, la Sezione riafferma il principio per cui in ambito penale deve essere provata la concreta appropriazione, cui deve ricollegarsi nella sua materialitร  l’offensivitร  della condotta, almeno in termini di alterazione del buon andamento della P.A.

A tal fine, รจ necessaria la dimostrazione dell’illecita interversione del possesso che puรฒ derivare da situazioni altamente significative qual รจ, ad esempio, l’inosservanza di un esistente e specifico obbligo di giustificazione documentale della spesa destinato a tradursi in un vero e proprio rendiconto. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come lโ€™inosservanza dellโ€™obbligo di rendiconto fosse particolarmente evidente in rapporto allโ€™approssimarsi della fine del rapporto lavorativo con conseguente venir meno degli emolumenti da cui le somme indebitamente sottratte avrebbero potuto essere recuperate.

Lโ€™esistenza, poi, della previsione contrattuale di una delega per il recupero degli importi corrispondenti ad improprio utilizzo della carta di credito o comunque non regolarmente rendicontati, neppure esclude il reato. Tale previsione costituisce, al piรน, uno strumento di garanzia per la societร  di fronte a un illecito ormai verificatosi, tanto da non escludere sanzioni disciplinari, โ€œferma restando la necessitร  che la situazione che legittimava la rivalsa fosse in concreto attestata e che vi fossero emolumenti sui quali poterla esercitareโ€. Una simile delega, in sostanza, non comporta la legittimazione di usi impropri della carta,โ€œi quali avrebbero dovuto comunque considerarsi illecitiโ€.

Infine, precisa la Corte, la situazione deve ritenersi diversa da quella pure presa in esame dalla giurisprudenza di legittimitร  (Sez. 6, n. 42952 del 17/9/2019, Morriale, Rv. 277209), in cui era prevista, dallo statuto di una societร  in house,โ€œla possibilitร  per il legale rappresentante di utilizzare risorse aziendali (per pagamento di contravvenzioni elevate nei suoi confronti), salvo rimborso, situazione nella quale mancava ab origine una effettiva interversione, cioรจ un utilizzo improprio, e non poteva assumere rilievo, sotto il profilo della tipicitร , la successiva inadempienza all’obbligo di restituzioneโ€.