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I presupposti per integrare lโ€™aggravante dellโ€™odio razziale

#dolodiretto #odiorazziale #lesioni

Corte di Cassazione, sez. I penale, Sentenza n. 18413 del 12.05.2021

1 – La Sentenza, in primo luogo, conferma il principio secondo cui in tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontร  dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed รจ compatibile con il tentativo (v. Corte appello Palermo sez. III, 02/02/2016, n.51).

Netta รจ, quindi, la differenza con il dolo eventuale -non compatibile con il tentativo-โ€œcaratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilitร , od anche la semplice possibilitร , che esso si verifichi e ne accetta il rischioโ€.

La condotta, costituita da un pestaggio concluso con un violento calcio al volto tale da causare gravi lesioni, รจ inquadrata, quindi, nel tentato omicidio con dolo alternativo (lesioni o omicidio).

2 โ€“ Il reato รจ, altresรฌ, ritenuto aggravato dallโ€™odio razziale; lโ€™imputato ha, infatti, dato inizio allโ€™aggressione pronunciando frasi insultanti nei confronti del colore della pelle della vittima e degli immigrati, cittadino extracomunitario che tornava a casa dopo aver finito di lavorare in un ristorante. La tesi difensiva, respinta dalla Sezione, รจ nel senso della inconfigurabilitร  dellโ€™aggravante poichรฉ la condotta non si presenta orientata โ€œfinalisticamenteโ€ a escludere condizioni di paritร  per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima ad una etnia, razza, nazionalitร  o religione.

La Corte rammenta, in senso contrario, che lโ€™aggravante della finalitร  di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993) โ€œรจ configurabile nel caso di ricorso ad espressioni ingiuriose che rivelino l’inequivoca volontร  di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosaโ€. Essa, in particolare, ricorre โ€œnon solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferioritร  di una sola razzaโ€.