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I presupposti per integrare lβaggravante dellβodio razziale
#dolodiretto #odiorazziale #lesioni
Corte di Cassazione, sez. I penale, Sentenza n. 18413 del 12.05.2021
1 – La Sentenza, in primo luogo, conferma il principio secondo cui in tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi come dolo diretto, e non meramente eventuale, quella particolare manifestazione di volontΓ dolosa definita dolo alternativo, che sussiste quando il soggetto attivo prevede e vuole, con scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, con la conseguenza che esso ha natura di dolo diretto ed Γ¨ compatibile con il tentativo (v. Corte appello Palermo sez. III, 02/02/2016, n.51).
Netta Γ¨, quindi, la differenza con il dolo eventuale -non compatibile con il tentativo-βcaratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l’evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilitΓ , od anche la semplice possibilitΓ , che esso si verifichi e ne accetta il rischioβ.
La condotta, costituita da un pestaggio concluso con un violento calcio al volto tale da causare gravi lesioni, Γ¨ inquadrata, quindi, nel tentato omicidio con dolo alternativo (lesioni o omicidio).
2 β Il reato Γ¨, altresΓ¬, ritenuto aggravato dallβodio razziale; lβimputato ha, infatti, dato inizio allβaggressione pronunciando frasi insultanti nei confronti del colore della pelle della vittima e degli immigrati, cittadino extracomunitario che tornava a casa dopo aver finito di lavorare in un ristorante. La tesi difensiva, respinta dalla Sezione, Γ¨ nel senso della inconfigurabilitΓ dellβaggravante poichΓ© la condotta non si presenta orientata βfinalisticamenteβ a escludere condizioni di paritΓ per ragioni fondate sulla appartenenza della vittima ad una etnia, razza, nazionalitΓ o religione.
La Corte rammenta, in senso contrario, che lβaggravante della finalitΓ di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso (art. 3 D.L. n. 122 del 1993, conv. in legge n. 205 del 1993) βΓ¨ configurabile nel caso di ricorso ad espressioni ingiuriose che rivelino l’inequivoca volontΓ di discriminare la vittima del reato in ragione della sua appartenenza etnica o religiosaβ. Essa, in particolare, ricorre βnon solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferioritΓ di una sola razzaβ.