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Domanda: In caso di alienazione di una porzione esclusiva posta in un condominio successivamente alla adozione di una delibera assembleare che ha deliberato lโ€™esecuzione di opere di straordinaria manutenzione e di ristrutturazione, su chi ricadono le spese, sul venditore o sullโ€™acquirente ?

RISPOSTA:ย Con sentenza n. 11199 del 28.4.2021 la Corte di Cassazione ha rammentato che, in caso di debiti relativi a spese straordinarie, il Condominio puรฒ rivolgersi sia allโ€™ex condomino che a quello attuale in forza del principio di solidarietร  di cui allโ€™art. 63, comma 4, disp. att. c.c. (โ€œChi subentra nei diritti di un condomino รจ obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi allโ€™anno in corso e a quello precedenteโ€). Ha aggiunto che, a tale scopo, non rilevaย la data di esecuzione effettiva dei lavori, bensรฌ quella di deliberazione dei medesimi in assemblea condominiale, nonchรฉ la data di acquisto dellโ€™immobile in condominio. I giudici di legittimitร  hanno poi aggiunto che, quanto aiย rapporti interni tra i debitori, la responsabilitร  ricade sul soggetto che rivestiva la qualitร  diย condominoย al momento della deliberazioneย (non dellโ€™esecuzione)ย dei lavori, visto che i lavori erano stati decisi quando il venditore poteva partecipare allโ€™assemblea e votare, mentre il compratore era ancora estraneo al condominio e non aveva voce in capitolo. In caso di pagamento, totale o parziale, da parte del nuovo condomino, quindi, questi sarebbe stato autorizzato ad agire in regresso verso il proprio dante causa. Restano salvi eventuali accordi interni tra venditore e acquirente della porzione immobiliare esclusiva (ad esempio, qualora il secondo si sia impegnato a sostenere le spese relative ai lavori straordinari dietro uno sconto sul prezzo dellโ€™immobile) che potrebbero avere lโ€™effetto di derogare alla disciplina legale. In ogni caso, proseguono gli ermellini, il patto contrario รจ inopponibile al Comune ma รจ volto solo a modificare i rapporti debitori interni tra i due soggetti legittimati passivi.