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Domanda: In caso di alienazione di una porzione esclusiva posta in un condominio successivamente alla adozione di una delibera assembleare che ha deliberato lโesecuzione di opere di straordinaria manutenzione e di ristrutturazione, su chi ricadono le spese, sul venditore o sullโacquirente ?
RISPOSTA:ย Con sentenza n. 11199 del 28.4.2021 la Corte di Cassazione ha rammentato che, in caso di debiti relativi a spese straordinarie, il Condominio puรฒ rivolgersi sia allโex condomino che a quello attuale in forza del principio di solidarietร di cui allโart. 63, comma 4, disp. att. c.c. (โChi subentra nei diritti di un condomino รจ obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi allโanno in corso e a quello precedenteโ). Ha aggiunto che, a tale scopo, non rilevaย la data di esecuzione effettiva dei lavori, bensรฌ quella di deliberazione dei medesimi in assemblea condominiale, nonchรฉ la data di acquisto dellโimmobile in condominio. I giudici di legittimitร hanno poi aggiunto che, quanto aiย rapporti interni tra i debitori, la responsabilitร ricade sul soggetto che rivestiva la qualitร diย condominoย al momento della deliberazioneย (non dellโesecuzione)ย dei lavori, visto che i lavori erano stati decisi quando il venditore poteva partecipare allโassemblea e votare, mentre il compratore era ancora estraneo al condominio e non aveva voce in capitolo. In caso di pagamento, totale o parziale, da parte del nuovo condomino, quindi, questi sarebbe stato autorizzato ad agire in regresso verso il proprio dante causa. Restano salvi eventuali accordi interni tra venditore e acquirente della porzione immobiliare esclusiva (ad esempio, qualora il secondo si sia impegnato a sostenere le spese relative ai lavori straordinari dietro uno sconto sul prezzo dellโimmobile) che potrebbero avere lโeffetto di derogare alla disciplina legale. In ogni caso, proseguono gli ermellini, il patto contrario รจ inopponibile al Comune ma รจ volto solo a modificare i rapporti debitori interni tra i due soggetti legittimati passivi.