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Il difetto di motivazione del deliberato del C.S.M. sulla nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione
a cura del Cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 268 del 14.1.2022
- Sebbene oggetto di polemiche (non sempre commendevoli), la Sentenza del Consiglio di Stato sulla nomina del Primo Presidente della Corte di Cassazione presenta numerosi profili di interesse quanto alla sindacabilitΓ dellβattivitΓ discrezionale e tecnico-discrezionale sottesa al potere di nomina del C.S.M. (e, piΓΉ in generale, delle Pubbliche Amministrazioni).
- Il primo aspetto di sicuro interesse Γ¨ nella efficacia degli atti di βautovincoloβ con cui lβamministrazione (in questo caso, il C.S.M.) pone dei criteri per lβesercizio della futura discrezionalitΓ . In simili casi, sempre che sia assente un potere propriamente regolamentare (come tale previsto da una norma primaria), gli atti che definiscono lβautovincolo hanno, non giΓ lβeffetto di introdurre norme (la cui violazione integrerebbe violazione di legge), ma quello di definire criteri per un futuro e coerente esercizio della discrezionalitΓ . Simili criteri possono essere derogati dagli atti applicativi in quanto, promanando dallo stesso organo, essi sono pari ordinati allβatto generale che li ha previsti; tuttavia, il discostamento βva di volta in volta giustificato e seriamente motivato. Ove ciΓ² non avvenga, si manifesta un uso indebito e distorto di quel potere valutativo, vale a dire ricorre un eventuale vizio di eccesso di potere, non giΓ di violazione di leggeβ.
- Applicati tali principi alla delibera di nomina del Primo Presidente in rapporto al testo unico della dirigenza giudiziaria (che Γ¨ appunto lβatto generale di autovincolo adottato dal C.S.M.), la Sezione rileva come il candidato ritenuto subvalente avesse una anzianitΓ significativamente maggiore del nominato nellβesercizio delle funzioni di legittimitΓ (veniticinque a fronte di tredici anni) e anche quale componente delle Sezioni Unite. Il superamento di tali elementi, specificamente valorizzati dal testo unico della dirigenza giudiziaria, avrebbe richiesto un maggiore sforzo motivazionale in capo al C.S.M. che, nel ritenere non dirimenti tali pur specifici criteri, ha fatto riferimento a circostanze giudicate βaspecifiche e astratteβ, βnon in grado di fornire spiegazione concreta e circostanziata della ragione per cui esperienze (cosΓ¬ consistentemente) diverse possano ritenersi sostanzialmente equivalentiβ.
Al di lΓ del merito della questione, che certo vede contrapposti candidati eccellenti, interessa notare come il sindacato svolto dal giudice amministrativo si sia svolto secondo i tradizionali canoni che accompagnano il rilievo del vizio dellβeccesso di potere.
Il Consiglio di Stato, in merito, rammenta che il C.S.M. Γ¨ un organo di rilievo costituzionale cui solo spettano le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, nonchΓ© le promozioni ed i provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (ex art. 105 Cost.) per garanzia dellβindipendenza dellβordine giudiziario; esso Γ¨, per quel che riguarda il potere di nomina (o piΓΉ precisamente per il conferimento di incarichi direttivi), titolare di unβampia discrezionalitΓ , il cui contenuto resta estraneo al sindacato di legittimitΓ del giudice amministrativo salvo che per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietΓ o difetto di motivazione, senza alcun apprezzamento che sconfini nella valutazione di opportunitΓ , convenienza o condivisibilitΓ della scelta. Come si Γ¨ detto, nel caso di specie, la Sezione ha ritenuto la sussistenza di un conclamato vizio di motivazione.
- Lβannullamento giurisdizionale, peraltro, preserva la residua azione del C.S.M. Difatti, βlβannullamento degli atti non esautora il Consiglio Superiore della Magistratura dallβesercizio delle funzioni attribuite dalla Costituzione e dalla legge, in particolare – nel caso di specie – di conferire gli incarichi direttivi degli uffici giudiziari, comportando invece lβobbligo di riprovvedere, tenendo conto degli specifici motivi che hanno determinato lβannullamento, restando pertanto piena (ed esclusiva) la discrezionalitΓ delle valutazioni di merito sulla prevalenza di un candidato rispetto agli altriβ.