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La revoca di unβautorizzazione non ha natura sanzionatoria
a cura del Cons. Luca Cestaro
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Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 1242 del 21.02.2022
1 βUn investigatore privato si vede revocata la propria licenza in relazione alle vicende sottese a due distinti giudizi penali conclusisi, lβuno, con unβassoluzione e, lβaltro, con una pronuncia di estinzione dei reati per prescrizione.
La Sezione rammenta che non vβΓ¨ coincidenza tra valutazione penale e valutazione amministrativa. Sul piano amministrativo, infatti, le condotte alla base delle imputazioni possono essere oggetto di valutazione autonoma; in tal senso, la revoca dellβautorizzazione non richiede un giudizio penale di colpevolezza, βe cioΓ¨ un accertamento definito con sentenza, stante lβampia discrezionalitΓ dellβAmministrazione in materia e la rilevanza delle esigenze di tutela dei potenziali clienti anche in vicende concernenti la loro libertΓ personale ed altri diritti inviolabili della persona come la riservatezza, con il solo limite di una valutazione che sia ragionevolmente fondata su parametri logici e non travisatiβ.
2 β Gli aspetti di maggiore interesse della pronuncia, peraltro, risiedono nella disamina della censura di violazione del divieto di βne bis in idemβ per la duplicazione delle procedure βsanzionatorieβ.
In merito, il Consiglio di Stato rileva come la perdita dei requisiti soggettivi per la conservazione di unβautorizzazione amministrativa, pur derivante dallβaccertamento di una condotta in sede penale, non costituisce un βeffetto penale della condannaβ. Si richiama, in particolare, la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alle incandidabilitΓ di cui al D.L. n. 235/2012 che ha affermato il principio per cui lβincidenza sullβelettorato passivo, pur derivante da una condanna in sede penale, non costituisce nΓ© una sanzione nΓ© un effetto penale della condanna, ma una conseguenza βdel venir meno di un requisito soggettivo per lβaccesso alle cariche considerate o per il loro mantenimentoβ.
3 β Inoltre, si chiarisce che non puΓ² esservi alcuna violazione del principio del βne bis in idemβ in quanto in sede penale non Γ¨ stata applicata alcuna sanzione (come si Γ¨ detto, i processi penali hanno avuto come esito unβassoluzione e una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione).Il Collegio richiama il principio affermato dalla CEDU secondo cui il divieto di βne bis in idemβ non opera se i procedimenti siano collegati, in modo sufficientemente stretto, sul piano materiale e temporale.In merito, si Γ¨ precisato: βche legame temporale e materiale sono requisiti congiunti; che il legame temporale non esige la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne consente la consecutivitΓ , a condizione che essa sia tanto piΓΉ stringente, quanto piΓΉ si protrae la durata dellβaccertamento; che il legame materiale dipende dal perseguimento di finalitΓ complementari connesse ad aspetti differenti della condotta, dalla prevedibilitΓ della duplicazione dei procedimenti, dal grado di coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto della prima, al fine di evitare lβimposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecitoβ.
Quindi, non vβΓ¨ violazione del βne bis in idemβqualora le sanzioni, pur rese in ambiti diversi, siano emesse in un periodo sufficientemente contenuto e diano luogo a un trattamento sanzionatorio, nel complesso, proporzionato. Conclusivamente, nel caso di specie, quandβanche si accogliesse la tesi nel senso della natura sanzionatoria della revoca della licenza (tesi respinta dal Collegio), non essendovi stata alcuna sanzione sul piano penale, non si porrebbe, comunque, alcun problema di duplicazione del trattamento sanzionatorio.