π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐦𝐦𝐒𝐧𝐒𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐒𝐯𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ•.πŸŽπŸ’.𝟐𝟎𝟐𝟐: La revoca di un’autorizzazione non ha natura sanzionatoria

La revoca di un’autorizzazione non ha natura sanzionatoria

a cura del Cons. Luca Cestaro

#effettipenali #revoca #nebisinidem #sanzioni

Consiglio di Stato, sez. III, Sentenza n. 1242 del 21.02.2022

1 –Un investigatore privato si vede revocata la propria licenza in relazione alle vicende sottese a due distinti giudizi penali conclusisi, l’uno, con un’assoluzione e, l’altro, con una pronuncia di estinzione dei reati per prescrizione.

La Sezione rammenta che non v’è coincidenza tra valutazione penale e valutazione amministrativa. Sul piano amministrativo, infatti, le condotte alla base delle imputazioni possono essere oggetto di valutazione autonoma; in tal senso, la revoca dell’autorizzazione non richiede un giudizio penale di colpevolezza, β€œe cioΓ¨ un accertamento definito con sentenza, stante l’ampia discrezionalitΓ  dell’Amministrazione in materia e la rilevanza delle esigenze di tutela dei potenziali clienti anche in vicende concernenti la loro libertΓ  personale ed altri diritti inviolabili della persona come la riservatezza, con il solo limite di una valutazione che sia ragionevolmente fondata su parametri logici e non travisati”.

2 – Gli aspetti di maggiore interesse della pronuncia, peraltro, risiedono nella disamina della censura di violazione del divieto di β€˜ne bis in idem’ per la duplicazione delle procedure β€œsanzionatorie”.

In merito, il Consiglio di Stato rileva come la perdita dei requisiti soggettivi per la conservazione di un’autorizzazione amministrativa, pur derivante dall’accertamento di una condotta in sede penale, non costituisce un β€œeffetto penale della condanna”. Si richiama, in particolare, la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa alle incandidabilitΓ  di cui al D.L. n. 235/2012 che ha affermato il principio per cui l’incidenza sull’elettorato passivo, pur derivante da una condanna in sede penale, non costituisce nΓ© una sanzione nΓ© un effetto penale della condanna, ma una conseguenza β€œdel venir meno di un requisito soggettivo per l’accesso alle cariche considerate o per il loro mantenimento”.

3 – Inoltre, si chiarisce che non puΓ² esservi alcuna violazione del principio del β€˜ne bis in idem’ in quanto in sede penale non Γ¨ stata applicata alcuna sanzione (come si Γ¨ detto, i processi penali hanno avuto come esito un’assoluzione e una declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione).Il Collegio richiama il principio affermato dalla CEDU secondo cui il divieto di β€˜ne bis in idem’ non opera se i procedimenti siano collegati, in modo sufficientemente stretto, sul piano materiale e temporale.In merito, si Γ¨ precisato: β€œche legame temporale e materiale sono requisiti congiunti; che il legame temporale non esige la pendenza contemporanea dei procedimenti, ma ne consente la consecutivitΓ , a condizione che essa sia tanto piΓΉ stringente, quanto piΓΉ si protrae la durata dell’accertamento; che il legame materiale dipende dal perseguimento di finalitΓ  complementari connesse ad aspetti differenti della condotta, dalla prevedibilitΓ  della duplicazione dei procedimenti, dal grado di coordinamento probatorio tra di essi, e soprattutto dalla circostanza che nel commisurare la seconda sanzione si possa tenere conto della prima, al fine di evitare l’imposizione di un eccessivo fardello per lo stesso fatto illecito”.

Quindi, non v’è violazione del β€˜ne bis in idem’qualora le sanzioni, pur rese in ambiti diversi, siano emesse in un periodo sufficientemente contenuto e diano luogo a un trattamento sanzionatorio, nel complesso, proporzionato. Conclusivamente, nel caso di specie, quand’anche si accogliesse la tesi nel senso della natura sanzionatoria della revoca della licenza (tesi respinta dal Collegio), non essendovi stata alcuna sanzione sul piano penale, non si porrebbe, comunque, alcun problema di duplicazione del trattamento sanzionatorio.