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L’accesso documentale non puΓ² essere convertito in accesso civico

a cura del Cons. Luca Cestaro

#accesso #atti #amministrativi #civico #documentale

Consiglio di Stato, sez. IV, Sent. n. 10275 del 22.11.2022

La parte ricorrente chiede l’accesso cd. difensivo agli atti istruttori relativi a un accertamento di carattere ambientale sui terreni dove esercita la propria attivitΓ  di impresa.

Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per ribadire i principi di cui all’Adunanza plenaria n. 10-2020 (su cui v. la pillola del 5.4.2020) nel senso della impossibilitΓ  di beneficiare di un tipo di accesso diverso da quella azionato.

Giova rammentare che il rapporto tra accesso civico (di cui al d.lgs. 33-2013) e accesso documentale (ex L. 241/1990) Γ¨ di integrazione e di complementarietΓ  nel senso che l’accesso documentale consente un accesso piΓΉ β€œprofondo”, ma con un campo di applicazione piΓΉ ristretto in quanto circoscritto dalla necessaria presenza di un interesse diretto, concreto e attuale (art. 22 L. 241/1990).

Per un verso, in presenza di un simile interesse qualificato, c’è la possibilitΓ  di accedere a documenti che non sarebbero ostensibili se richiesti azionando l’accesso civico generalizzato (art. 5co. 2 d.lgs. 33/2013); quest’ultimo, infatti, soggiace a maggiori limitazioni: tendenzialmente l’accesso civico cede il passo, ad esempio, alla riservatezza, mentre l’accesso documentale, specie se β€œdifensivo” puΓ² prevalere su di essa (v. l’art. 24 co. 7 L. 241/1990).

Per altro verso, l’accesso civico non richiede la sussistenza di un interesse qualificato (perciΓ² l’istanza non deve essere motivata) e, quindi, esiste la possibilitΓ  che l’istanza del cittadino debba essere respinta nella parte in cui aziona il diritto di accesso documentale ex L. 241/1990 per la mancanza di un interesse qualificato e che, tuttavia, essa possa essere accolta, anche in parte, come esercizio dell’accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013.

2 – Ebbene, si ribadisce che il giudice ha la possibilitΓ  di accogliere l’istanza come accesso civico (anche in mancanza dei presupposti per consentire l’accesso procedimentale) solo se l’istanza medesima Γ¨ generica; Β non puΓ², invece, procedere in tal senso qualora l’istanza sia esplicita nell’optare per una tipologia di accesso piuttosto che per l’altra.

Per dirla con le parole della Sezione, β€œla pubblica amministrazione destinataria di un’istanza di accesso a documenti amministrativi che sia formulata in modo generico (ossia senza riferimento all’accesso c.d. tradizionale oppure all’accesso civico generalizzato) ovvero che contempli il richiamo di entrambi i predetti istituti (c.d. istanza cumulativa), ha il potere – dovere di esaminarla nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento alla disciplina dell’accesso civico generalizzato”. All’opposto, β€œtale regola non deve essere seguita nel caso in cui l’interessato abbia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dell’accesso oggetto della l. n. 241 del 1990: in tale ipotesi l’istanza dovrΓ  essere esaminata unicamente sotto i profili dettati da tale ultima legge e non anche con riferimento all’accesso civico generalizzato”.

Se, quindi, l’istante ha chiaramente manifestato la necessitΓ  di accedere ai documenti per tutelare un proprio interesse diretto, concreto e attuale, non puΓ² sottrarsi all’attento scrutinio dell’amministrazione quanto all’effettiva ricorrenza dei presupposti dell’accesso documentale (ex L. 241/1990).

3 – Il medesimo principio Γ¨ applicato dal Consiglio di Stato anche con riferimento all’accesso alle informazioni ambientali ai sensi dell’art. 1 d.lgs. 195/2005. Tale forma di accesso Γ¨ volta essenzialmente β€œa far conoscere al pubblico e quindi alla collettivitΓ  le informazioni che riguardano l’ambiente in un’ottica di trasparenza e di massima diffusione, al fine β€˜di contribuire sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una piΓΉ efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare l’ambiente’ (I considerando della direttiva 2003/4/Ce)”; non puΓ² essere, quindi, accolta, quale accesso β€œambientale”, un’istanza motivata con esclusivo riferimento a esigenze difensive in diversi procedimenti a proprio carico che, di per sΓ©, non manifesta alcun β€˜interesse ambientale’.