ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ ππ¦π¦π’π§π’π¬ππ«πππ’π―π¨ πππ₯ ππ.ππ.ππππ: Lβaccesso documentale non puΓ² essere convertito in accesso civico
Lβaccesso documentale non puΓ² essere convertito in accesso civico
a cura del Cons. Luca Cestaro
#accesso #atti #amministrativi #civico #documentale
Consiglio di Stato, sez. IV, Sent. n. 10275 del 22.11.2022
La parte ricorrente chiede lβaccesso cd. difensivo agli atti istruttori relativi a un accertamento di carattere ambientale sui terreni dove esercita la propria attivitΓ di impresa.
Il Consiglio di Stato coglie lβoccasione per ribadire i principi di cui allβAdunanza plenaria n. 10-2020 (su cui v. la pillola del 5.4.2020) nel senso della impossibilitΓ di beneficiare di un tipo di accesso diverso da quella azionato.
Giova rammentare che il rapporto tra accesso civico (di cui al d.lgs. 33-2013) e accesso documentale (ex L. 241/1990) Γ¨ di integrazione e di complementarietΓ nel senso che lβaccesso documentale consente un accesso piΓΉ βprofondoβ, ma con un campo di applicazione piΓΉ ristretto in quanto circoscritto dalla necessaria presenza di un interesse diretto, concreto e attuale (art. 22 L. 241/1990).
Per un verso, in presenza di un simile interesse qualificato, cβΓ¨ la possibilitΓ di accedere a documenti che non sarebbero ostensibili se richiesti azionando lβaccesso civico generalizzato (art. 5co. 2 d.lgs. 33/2013); questβultimo, infatti, soggiace a maggiori limitazioni: tendenzialmente lβaccesso civico cede il passo, ad esempio, alla riservatezza, mentre lβaccesso documentale, specie se βdifensivoβ puΓ² prevalere su di essa (v. lβart. 24 co. 7 L. 241/1990).
Per altro verso, lβaccesso civico non richiede la sussistenza di un interesse qualificato (perciΓ² lβistanza non deve essere motivata) e, quindi, esiste la possibilitΓ che lβistanza del cittadino debba essere respinta nella parte in cui aziona il diritto di accesso documentale ex L. 241/1990 per la mancanza di un interesse qualificato e che, tuttavia, essa possa essere accolta, anche in parte, come esercizio dellβaccesso civico generalizzato ai sensi dellβart. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013.
2 β Ebbene, si ribadisce che il giudice ha la possibilitΓ di accogliere lβistanza come accesso civico (anche in mancanza dei presupposti per consentire lβaccesso procedimentale) solo se lβistanza medesima Γ¨ generica; Β non puΓ², invece, procedere in tal senso qualora lβistanza sia esplicita nellβoptare per una tipologia di accesso piuttosto che per lβaltra.
Per dirla con le parole della Sezione, βla pubblica amministrazione destinataria di unβistanza di accesso a documenti amministrativi che sia formulata in modo generico (ossia senza riferimento allβaccesso c.d. tradizionale oppure allβaccesso civico generalizzato) ovvero che contempli il richiamo di entrambi i predetti istituti (c.d. istanza cumulativa), ha il potere β dovere di esaminarla nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento alla disciplina dellβaccesso civico generalizzatoβ. Allβopposto, βtale regola non deve essere seguita nel caso in cui lβinteressato abbia fatto inequivoco riferimento alla disciplina dellβaccesso oggetto della l. n. 241 del 1990: in tale ipotesi lβistanza dovrΓ essere esaminata unicamente sotto i profili dettati da tale ultima legge e non anche con riferimento allβaccesso civico generalizzatoβ.
Se, quindi, lβistante ha chiaramente manifestato la necessitΓ di accedere ai documenti per tutelare un proprio interesse diretto, concreto e attuale, non puΓ² sottrarsi allβattento scrutinio dellβamministrazione quanto allβeffettiva ricorrenza dei presupposti dellβaccesso documentale (ex L. 241/1990).
3 β Il medesimo principio Γ¨ applicato dal Consiglio di Stato anche con riferimento allβaccesso alle informazioni ambientali ai sensi dellβart. 1 d.lgs. 195/2005. Tale forma di accesso Γ¨ volta essenzialmente βa far conoscere al pubblico e quindi alla collettivitΓ le informazioni che riguardano lβambiente in unβottica di trasparenza e di massima diffusione, al fine βdi contribuire sensibilizzare maggiormente il pubblico alle questioni ambientali, a favorire il libero scambio di opinioni, ad una piΓΉ efficace partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia e, infine, a migliorare lβambienteβ (I considerando della direttiva 2003/4/Ce)β; non puΓ² essere, quindi, accolta, quale accesso βambientaleβ, unβistanza motivata con esclusivo riferimento a esigenze difensive in diversi procedimenti a proprio carico che, di per sΓ©, non manifesta alcun βinteresse ambientaleβ.