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a cura del Cons. Luca Cestaro

1 โ€“ Nel corso di una manifestazione pubblica, alcuni dei presenti eseguivano il โ€œsaluto romanoโ€.

Dopo essere stati assolti in primo grado, gli imputati venivano condannati in secondo grado per il reato di cui all’art. 5 legge n. 645 del 1952 (โ€œchiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste รจ punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da euro 206 a euro 516โ€).

2 โ€“ La prima questione dibattuta in giurisprudenza per cui si richiede lโ€™intervento delle Sezioni Unite รจ relativa alla natura di reato di pericolo astratto o concreto del reato in questione.

Lโ€™orientamento maggioritario รจ nel senso che si tratti di reato di pericolo concreto; la fattispecie non sanzionerebbe, quindi, โ€œle manifestazioni del pensiero e dell’ideologia fascista in sรฉ, attese le libertร  garantite dall’art. 21 Cost.โ€, ma soltanto quelle esternazioni che โ€œpossano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all’ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell’ordine democratico e dei valori ad esso sottesiโ€ (Sez. 1, n. 11038 del 02/03/2016). Lโ€™orientamento minoritario, per cui si tratterebbe di un reato di pericolo astratto che non richiede lโ€™esame della pericolositร  concreta della condotta, รจ pure richiamato dalla Sezione che rileva come, in ogni caso, tale opzione ermeneutica dovrebbe essere inquadrata negli insegnamenti della Corte costituzionale. Il Giudice delle leggi ha, in merito, piรน volte ribadito che simili fattispecie sono compatibili con i principi costituzionali solo allorchรจ siano rinvenibili elementi che consentano di ritenere dotate di attitudine offensiva le condotte illecite; in particolare, โ€œoccorre verificare se il fatto concreto possieda tali connotazioni di offensivitร , tenuto conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui si concretizza il comportamento criminoso dell’imputato, valutato secondo una prospettiva ex anteโ€.

3 โ€“ La seconda questione รจ relativa al rapporto di specialitร  tra la fattispecie appena descritta e quella di cui all’art. 2 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (la norma incrimina le manifestazioni esteriori, suscettibili di concreta diffusione, di simboli e rituali dei gruppi o associazioni che propugnano nell’attualitร  idee discriminatorie o razziste). Per un primo orientamento, le manifestazioni evocative del partito fascista non costituirebbero che una specificazione di quelle genericamente discriminatorie; per un secondo orientamento, invece, le due fattispecie non sarebbero in un rapporto di continenza, avendo un diverso ambito applicativo.

Non resta che attendere le risposte delle SS.UU.

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